Stemma del COMUNE di ANAGNI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

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Art. 1

Contenuto del Regolamento

 

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa all’istituto del Difensore Civico, di cui all’art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed agli articoli 40 e seguenti dello Statuto del Comune.

 

 

Art. 2

Fonti normative

 

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fondano sulla legge 8 giugno 1990, n. 142, sullo Statuto comunale e sull’art. 97 della Costituzione.

 

 

Art. 3

Principi generali

 

Ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. L’elezione, le prerogative e i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo Statuto.

 

 

Art. 4

Qualificazione del Difensore Civico

 

Il Difensore civico, ricorrendo i presupposti indicati dall’art. 357 del codice penale, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

E’ Autorità morale al di sopra delle parti, creata per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino quando questi abbia fondati motivi di lamentela nei confronti dell’Amministrazione locale.

Egli quindi, è strumento imparziale e indipendente di rilevazione di tutte le disfunzioni dell’azione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.

 

 

Art. 5

Elezione

 

Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, con l’osservanza delle norme previste dall’art. 41 dello Statuto, completate da quelle di carattere procedurale previste dai successivi commi 2 e 3.

Ciascun atto di presentazione di candidatura è sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, è corredato dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti dal successivo art. 6 e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o della esistenza di cause di incompatibilità, che possono essere rimosse anche dopo l’elezione di cui al successivo art. 7, ovvero dell’intervenuta eliminazione delle cause di ineleggibilità, ai sensi del successivo art. 8, comma 2.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato con firma autenticata dal Segretario comunale o da altro funzionario pubblico ufficiale abilitato per legge ed hanno forma e valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente e sono esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale.

La presentazione delle candidature può avvenire contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio o con atto depositato presso la segreteria del Comune almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio sul cui ordine del giorno sia inserito l’argomento della elezione del Difensore civico.

L’eletto dura in carica tre anni e non può essere riconfermato.

Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza del mandato, fino all’insediamento del successore.

Entro dieci giorni dalla data di esecutività dell’atto consiliare di nomina il Presidente comunica all’interessato l’elezione all’ufficio di Difensore civico invitandolo a prestare giuramento ai sensi dell’art. 42, comma 3, dello Statuto, davanti al Sindaco entro il termine di giorni 30 dalla notifica, sotto pena di decadenza.

Il triennio decorre dalla data di prestazione del giuramento.

 

 

 

Art. 6

Requisiti

 

Il Difensore Civico comunale è scelto fra i cittadini, residenti nel Comune, che per moralità, preparazione, imparzialità, provata esperienza e professionalità maturate nel campo giuridico amministrativo, diano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, competenza e serenità di giudizio.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Anagni;
  2. essere residenti nel Comune da almeno un anno;
  3. essere in possesso del diploma di laurea o almeno del diploma di scuola media superiore;
  4. e non devono avere:

  5. riportato condanne penali nei termini e giusta quanto previsto dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito parzialmente dall’art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16;

La competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo si presume quando i candidati siano o siano stati:

  1. avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
  2. docenti in materie giuridiche, amministrative, economiche e commerciali nelle università o in Istituti di istruzione superiore di secondo grado per almeno cinque anni;
  3. magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza o in aspettativa;
  4. funzionari statali, regionali, degli Enti pubblici e degli Enti locali in quiescenza o in aspettativa che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio la qualifica di dirigente o del livello direttivo apicale previsto nell’Amministrazione o nell’Ente nel quale prestavano o prestano la loro attività;
  5. coloro che abbiano ricoperto o ricoprono da almeno cinque anni l’ufficio di consigliere comunale, provinciale e regionale o la carica di deputato o senatore o di membro delle rispettive giunte di governo.

I candidati all’ufficio di Difensore civico comunale devono inoltre essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con l’ufficio di Consigliere comunale di Anagni.

L’assenza dei requisiti richiesti dal precedente comma 2 rende nulla di pieno diritto ed improduttiva di ogni effetto giuridico l’eventuale elezione all’ufficio di Difensore Civico, assenza accertata con declaratoria di nullità radicale della elezione da parte del Consiglio comunale.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) e la conoscenza tardiva della carenza del requisito di cui alla lett. c) di cui al citato precedente comma 2, comportano, con un atto consiliare di mero accertamento, la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio comunale d’ufficio o anche su denuncia di qualsiasi cittadino elettore senza la necessità di alcuna particolare procedura.

 

 

Art. 7

Cause di incompatibilità

 

Sostanziano l’incompatibilità all’elezione alla carica di Difensore Civico quelle situazioni che consentono l’elezione, ma che devono essere rimosse dopo l’elezione per motivi di incompatibilità morale o funzionale e che rendono inammissibile, se permangono, l’assunzione della carica.

L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con quello di Consigliere comunale di Anagni, di consigliere provinciale, regionale e di parlamentare e con la carica di segretario o coordinatore politico dei partiti o movimenti a livello locale, provinciale e regionale e con le situazioni giuridiche contemplate come cause di incompatibilità dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Al fine di ottenere che l’eletto rimuova tali fattispecie incompatibili, il Presidente del Consiglio comunale, nel trasmettere all’interessato la copia autentica dell’atto consiliare di nomina a Difensore Civico, esecutivo ai sensi di legge, notifica contestualmente in allegato, mediante messo comunale, separato atto presidenziale con il quale assegna al medesimo un termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale l’eletto dovrà provvedere a rimuovere l’incompatibilità riscontrata dal Consiglio comunale in sede di elezione. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Presidente convoca il Consiglio comunale, purché, constatata definitivamente l’incompatibilità previo esame di eventuali osservazioni presentate dall’interessato, lo dichiari decaduto dalla nomina all’ufficio senza altre formalità con la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso in cui il Consiglio accerti a seguito delle delucidazioni presentate dall’eletto che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa di incompatibilità mediante deliberazione esecutiva adottata con la maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente provvede in conformità al disposto recato dal comma 7 del precedente articolo 5, come anche nell’ipotesi in cui l’eletto abbia proceduto alla rimozione dell’incompatibilità nel termine assegnato, con l’invio alla Presidenza della relativa documentazione.

. Alle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute dopo l’elezione o anche preesistenti, ma conosciute soltanto dopo l’insediamento dell’eletto, si applicano le norme procedurali recate dall’art. 7 della citata legge 23 aprile 1981, n. 154, quando le cause non siano state rimosse spontaneamente dall’interessato entro il termine di dieci giorni dal loro verificarsi o dalla loro conoscenza.

La procedura per la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio dall’ufficio di Difensore civico, di cui al comma precedente, viene promossa d’ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore.

 

 

Art. 8

Cause di ineleggibilità

 

Sostanziano l’ineleggibilità all’elezione alla carica di Difensore civico quelle situazioni che, per la particolare rilevanza della carica rivestita, non consentono l’elezione e, pertanto, devono essere rimosse prima dell’elezione.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessi dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.

Per le singole fattispecie si fa rinvio alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

 

 

Art. 9

Mezzi del Difensore Civico

 

Al fine di consentire l’esercizio delle sue funzioni, al Difensore civico sono assegnati presso la sede dell’ente un Ufficio, strumenti operativi, il personale strettamente necessario, un’indennità di carica e il rimborso delle spese, come previsto dall’art. 44 dello Statuto.

 

 

Art. 10

L’Ufficio del Difensore Civico

 

L’Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.

L’ubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta comunale che fissa, altresì, l’orario di apertura al pubblico, d’intesa con il Difensore civico.

 

 

Art. 11

Intervento del Difensore Civico

 

Il Difensore civico, nella sua qualità di garante, interviene in tutti i casi in cui gli sia segnalato - o abbia comunque individuato - un qualche abuso, disfunzioni, carenza o ritardo nell’azione amministrativa che abbia comportato violazione delle regole, sancite anche dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

 

Art. 12

Prerogative

 

Le prerogative del Difensore civico sono le seguenti:

- segnalare gli abusi derivanti dal cattivo uso che l’Autorità comunale fa dell’esercizio delle attività amministrative;

- segnalare le disfunzioni derivanti dalle alterazioni dei procedimenti amministrativi;

- segnalare carenze determinate dall’assenza di regolamentazione di specifiche materie o dall’inesistenza di servizi essenziali alla collettività;

- segnalare ritardi o inconvenienti causati dalla mancata adozione di provvedimenti amministrativi entro i termini assegnati.

Il Difensore civico può intervenire su richiesta di parte, nonché di propria iniziativa, qualora lo ritenga opportuno.

 

 

Art. 13

Modalità dell’intervento

 

Qualora nell’azione amministrativa si verifichi una delle patologie indicate nell’articolo precedente, i cittadini, gli enti o le singole associazioni possono chiedere l’intervento del Difensore civico.

La richiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio del Difensore civico.

Il Difensore civico, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta o, in caso d’intervento d’ufficio all’atto della conoscenza dell’abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.

Successivamente il Difensore civico, congiuntamente al funzionario responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone comunicazione al ricorrente.

Trascorso inutilmente tale termine il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o della Giunta l’inadempimento riscontrato, per l’adozione dei relativi provvedimenti.

La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.

 

 

Art. 14

Partecipazione

 

Il Difensore civico, su invito del Sindaco, può partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta quando le stesse non siano dichiarate segrete.

 

 

Art. 15

Relazioni informative

 

Il Difensore civico ha l’obbligo di presentare al Consiglio comunale - al quale è legato da un rapporto fiduciario - una relazione informativa sull’attività da lui svolta nel periodo di riferimento anche al fine di fornire all’Assemblea utili elementi e suggerimenti per eventuali modifiche dell’assetto organizzativo, delle prassi amministrative in relazione a carenze e disfunzioni rilevate nell’esercizio delle sue funzioni come previsto all’art. 45 dello Statuto.

Con riferimento alla stessa norma statutaria potrà informare gli altri organi del Comune.

 

 

Art. 16

Denunzia all’Autorità giudiziaria

 

Il Difensore civico, nella sua qualità di pubblico ufficiale ha l’obbligo di fare denunzia all’autorità giudiziaria dei fatti conosciuti nell’esercizio delle sue funzioni e che configurino responsabilità penale.

 

 

Art. 17

Revoca

 

Il Difensore civico può essere revocato dall’Ufficio con delibera motivata del Consiglio comunale quando ricorrano le circostanze previste nello Statuto.

La proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri; deve essere specificatamente motivata con precisazioni degli addebiti.

Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l’archiviazione, altrimenti ne dispone la notifica, a mezzo del Presidente, da parte del messo comunale al Difensore civico, invitandolo a presentare le deduzioni entro venti giorni.

Trascorso tale termine, il Consiglio decide definitivamente sulla proposta di revoca e sulle eventuali deduzioni dell’interessato a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Se non viene raggiunto il quorum speciale di cui al comma precedente, il Consiglio dispone l’archiviazione degli atti. Altrimenti il Consiglio revoca il Difensore civico che cessa dall’ufficio dal momento in cui gli viene notificata copia autentica della relativa deliberazione esecutiva.

Alla notifica provvede il Presidente del Consiglio comunale tramite messo comunale entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione sia divenuta esecutiva.

 

 

 

 

Art. 18

Dimissioni ed elezione del nuovo Difensore Civico

 

Le dimissioni dall’Ufficio di Difensore Civico pervenute all’Ufficio protocollo del Comune sono irrevocabili.

Sino al subentro del nuovo Difensore Civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio.

Il Consiglio Comunale elegge il nuovo Difensore Civico con le modalità fissate all’art. 41, 4° comma dello Statuto.

 

 

Art. 19

Decadenza dall’ufficio di Difensore Civico

 

Nei casi di decadenza contemplati dal presente regolamento dopo l’assunzione dell’ufficio, la deliberazione definitiva consiliare esecutiva, con la quale viene pronunciata la decadenza, viene notificata in copia autentica al Difensore civico comunale che cessa dalla carica al momento della notifica del provvedimento.

All’incombente provvede il Presidente tramite messo comunale entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione sia divenuta esecutiva.

 

 

 

Art. 20

Rinvio

 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

 

 

 

Art. 21

Pubblicità

 

Al presente Regolamento verrà data pubblicità, ai sensi dell’art. 139 dello Statuto, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, successivi all’approvazione da parte della SCAEL e mediante pubblici manifesti. A richiesta è fornito gratuitamente.

 

 Art. 22

Sanzioni

 

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell’articolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall’articolo 113 della Legge 689/1981, salvo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 40 dello Statuto.

 

Art. 23

Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine della seconda pubblicazione prevista dall’art. 139 dello Statuto Comunale.

 


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CYBER-SPAZIO INFORMATIVO

a cura del Centro Servizi Culturali del Comune di Anagni

diretto dal Dott. Alessandro Compagno

per informazioni.... Biblioteca Comunale "A.Labriola" - 03012 Anagni Via G. Garibaldi, 21/23

Tel. 0775/730487 - Fax 0775/779049     E-mail:mail(1).gif (130 byte) info@bibliotecaanagni.191.it mail(1).gif (130 byte) Grafica ed aggiornamento: I. Q.