
PER LA DISCIPLINA DELLISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO
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Art. 1
Contenuto del Regolamento
Il presente Regolamento reca la disciplina relativa allistituto del Difensore Civico, di cui allart. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed agli articoli 40 e seguenti dello Statuto del Comune.
Art. 2
Fonti normative
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fondano sulla legge 8 giugno 1990, n. 142, sullo Statuto comunale e sullart. 97 della Costituzione.
Art. 3
Principi generali
Ai sensi dellarticolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Difensore civico svolge un ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellAmministrazione nei confronti dei cittadini. Lelezione, le prerogative e i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo Statuto.
Art. 4
Qualificazione del Difensore Civico
Il Difensore civico, ricorrendo i presupposti indicati dallart. 357 del codice penale, assume la qualifica di pubblico ufficiale.
E Autorità morale al di sopra delle parti, creata per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino quando questi abbia fondati motivi di lamentela nei confronti dellAmministrazione locale.
Egli quindi, è strumento imparziale e indipendente di rilevazione di tutte le disfunzioni dellazione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.
Art. 5
Elezione
Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, con losservanza delle norme previste dallart. 41 dello Statuto, completate da quelle di carattere procedurale previste dai successivi commi 2 e 3.
Ciascun atto di presentazione di candidatura è sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, è corredato dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti dal successivo art. 6 e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o della esistenza di cause di incompatibilità, che possono essere rimosse anche dopo lelezione di cui al successivo art. 7, ovvero dellintervenuta eliminazione delle cause di ineleggibilità, ai sensi del successivo art. 8, comma 2.
Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato con firma autenticata dal Segretario comunale o da altro funzionario pubblico ufficiale abilitato per legge ed hanno forma e valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente e sono esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale.
La presentazione delle candidature può avvenire contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio o con atto depositato presso la segreteria del Comune almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio sul cui ordine del giorno sia inserito largomento della elezione del Difensore civico.
Leletto dura in carica tre anni e non può essere riconfermato.
Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza del mandato, fino allinsediamento del successore.
Entro dieci giorni dalla data di esecutività dellatto consiliare di nomina il Presidente comunica allinteressato lelezione allufficio di Difensore civico invitandolo a prestare giuramento ai sensi dellart. 42, comma 3, dello Statuto, davanti al Sindaco entro il termine di giorni 30 dalla notifica, sotto pena di decadenza.
Il triennio decorre dalla data di prestazione del giuramento.
Art. 6
Requisiti
Il Difensore Civico comunale è scelto fra i cittadini, residenti nel Comune, che per moralità, preparazione, imparzialità, provata esperienza e professionalità maturate nel campo giuridico amministrativo, diano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, competenza e serenità di giudizio.
I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Anagni;
- essere residenti nel Comune da almeno un anno;
- essere in possesso del diploma di laurea o almeno del diploma di scuola media superiore;
e non devono avere:
- riportato condanne penali nei termini e giusta quanto previsto dallart. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito parzialmente dallart. 1 della legge 18.1.1992, n. 16;
La competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo si presume quando i candidati siano o siano stati:
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- docenti in materie giuridiche, amministrative, economiche e commerciali nelle università o in Istituti di istruzione superiore di secondo grado per almeno cinque anni;
- magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza o in aspettativa;
- funzionari statali, regionali, degli Enti pubblici e degli Enti locali in quiescenza o in aspettativa che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio la qualifica di dirigente o del livello direttivo apicale previsto nellAmministrazione o nellEnte nel quale prestavano o prestano la loro attività;
- coloro che abbiano ricoperto o ricoprono da almeno cinque anni lufficio di consigliere comunale, provinciale e regionale o la carica di deputato o senatore o di membro delle rispettive giunte di governo.
I candidati allufficio di Difensore civico comunale devono inoltre essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con lufficio di Consigliere comunale di Anagni.
Lassenza dei requisiti richiesti dal precedente comma 2 rende nulla di pieno diritto ed improduttiva di ogni effetto giuridico leventuale elezione allufficio di Difensore Civico, assenza accertata con declaratoria di nullità radicale della elezione da parte del Consiglio comunale.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) e la conoscenza tardiva della carenza del requisito di cui alla lett. c) di cui al citato precedente comma 2, comportano, con un atto consiliare di mero accertamento, la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio comunale dufficio o anche su denuncia di qualsiasi cittadino elettore senza la necessità di alcuna particolare procedura.
Art. 7
Cause di incompatibilità
Sostanziano lincompatibilità allelezione alla carica di Difensore Civico quelle situazioni che consentono lelezione, ma che devono essere rimosse dopo lelezione per motivi di incompatibilità morale o funzionale e che rendono inammissibile, se permangono, lassunzione della carica.
Lufficio di Difensore Civico è incompatibile con quello di Consigliere comunale di Anagni, di consigliere provinciale, regionale e di parlamentare e con la carica di segretario o coordinatore politico dei partiti o movimenti a livello locale, provinciale e regionale e con le situazioni giuridiche contemplate come cause di incompatibilità dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.
Al fine di ottenere che leletto rimuova tali fattispecie incompatibili, il Presidente del Consiglio comunale, nel trasmettere allinteressato la copia autentica dellatto consiliare di nomina a Difensore Civico, esecutivo ai sensi di legge, notifica contestualmente in allegato, mediante messo comunale, separato atto presidenziale con il quale assegna al medesimo un termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale leletto dovrà provvedere a rimuovere lincompatibilità riscontrata dal Consiglio comunale in sede di elezione. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Presidente convoca il Consiglio comunale, purché, constatata definitivamente lincompatibilità previo esame di eventuali osservazioni presentate dallinteressato, lo dichiari decaduto dalla nomina allufficio senza altre formalità con la maggioranza assoluta dei votanti.
Nel caso in cui il Consiglio accerti a seguito delle delucidazioni presentate dalleletto che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa di incompatibilità mediante deliberazione esecutiva adottata con la maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente provvede in conformità al disposto recato dal comma 7 del precedente articolo 5, come anche nellipotesi in cui leletto abbia proceduto alla rimozione dellincompatibilità nel termine assegnato, con linvio alla Presidenza della relativa documentazione.
. Alle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute dopo lelezione o anche preesistenti, ma conosciute soltanto dopo linsediamento delleletto, si applicano le norme procedurali recate dallart. 7 della citata legge 23 aprile 1981, n. 154, quando le cause non siano state rimosse spontaneamente dallinteressato entro il termine di dieci giorni dal loro verificarsi o dalla loro conoscenza.
La procedura per la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio dallufficio di Difensore civico, di cui al comma precedente, viene promossa dufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore.
Art. 8
Cause di ineleggibilità
Sostanziano lineleggibilità allelezione alla carica di Difensore civico quelle situazioni che, per la particolare rilevanza della carica rivestita, non consentono lelezione e, pertanto, devono essere rimosse prima dellelezione.
Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se linteressato cessi dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
Per le singole fattispecie si fa rinvio alla legge 23 aprile 1981, n. 154.
Art. 9
Mezzi del Difensore Civico
Al fine di consentire lesercizio delle sue funzioni, al Difensore civico sono assegnati presso la sede dellente un Ufficio, strumenti operativi, il personale strettamente necessario, unindennità di carica e il rimborso delle spese, come previsto dallart. 44 dello Statuto.
Art. 10
LUfficio del Difensore Civico
LUfficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
Lubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta comunale che fissa, altresì, lorario di apertura al pubblico, dintesa con il Difensore civico.
Art. 11
Intervento del Difensore Civico
Il Difensore civico, nella sua qualità di garante, interviene in tutti i casi in cui gli sia segnalato - o abbia comunque individuato - un qualche abuso, disfunzioni, carenza o ritardo nellazione amministrativa che abbia comportato violazione delle regole, sancite anche dallarticolo 97 della Costituzione, dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Art. 12
Prerogative
Le prerogative del Difensore civico sono le seguenti:
- segnalare gli abusi derivanti dal cattivo uso che lAutorità comunale fa dellesercizio delle attività amministrative;
- segnalare le disfunzioni derivanti dalle alterazioni dei procedimenti amministrativi;
- segnalare carenze determinate dallassenza di regolamentazione di specifiche materie o dallinesistenza di servizi essenziali alla collettività;
- segnalare ritardi o inconvenienti causati dalla mancata adozione di provvedimenti amministrativi entro i termini assegnati.
Il Difensore civico può intervenire su richiesta di parte, nonché di propria iniziativa, qualora lo ritenga opportuno.
Art. 13
Modalità dellintervento
Qualora nellazione amministrativa si verifichi una delle patologie indicate nellarticolo precedente, i cittadini, gli enti o le singole associazioni possono chiedere lintervento del Difensore civico.
La richiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire allUfficio del Difensore civico.
Il Difensore civico, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta o, in caso dintervento dufficio allatto della conoscenza dellabuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.
Successivamente il Difensore civico, congiuntamente al funzionario responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone comunicazione al ricorrente.
Trascorso inutilmente tale termine il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o della Giunta linadempimento riscontrato, per ladozione dei relativi provvedimenti.
La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.
Art. 14
Partecipazione
Il Difensore civico, su invito del Sindaco, può partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta quando le stesse non siano dichiarate segrete.
Art. 15
Relazioni informative
Il Difensore civico ha lobbligo di presentare al Consiglio comunale - al quale è legato da un rapporto fiduciario - una relazione informativa sullattività da lui svolta nel periodo di riferimento anche al fine di fornire allAssemblea utili elementi e suggerimenti per eventuali modifiche dellassetto organizzativo, delle prassi amministrative in relazione a carenze e disfunzioni rilevate nellesercizio delle sue funzioni come previsto allart. 45 dello Statuto.
Con riferimento alla stessa norma statutaria potrà informare gli altri organi del Comune.
Art. 16
Denunzia allAutorità giudiziaria
Il Difensore civico, nella sua qualità di pubblico ufficiale ha lobbligo di fare denunzia allautorità giudiziaria dei fatti conosciuti nellesercizio delle sue funzioni e che configurino responsabilità penale.
Art. 17
Revoca
Il Difensore civico può essere revocato dallUfficio con delibera motivata del Consiglio comunale quando ricorrano le circostanze previste nello Statuto.
La proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri; deve essere specificatamente motivata con precisazioni degli addebiti.
Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone larchiviazione, altrimenti ne dispone la notifica, a mezzo del Presidente, da parte del messo comunale al Difensore civico, invitandolo a presentare le deduzioni entro venti giorni.
Trascorso tale termine, il Consiglio decide definitivamente sulla proposta di revoca e sulle eventuali deduzioni dellinteressato a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Se non viene raggiunto il quorum speciale di cui al comma precedente, il Consiglio dispone larchiviazione degli atti. Altrimenti il Consiglio revoca il Difensore civico che cessa dallufficio dal momento in cui gli viene notificata copia autentica della relativa deliberazione esecutiva.
Alla notifica provvede il Presidente del Consiglio comunale tramite messo comunale entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione sia divenuta esecutiva.
Art. 18
Dimissioni ed elezione del nuovo Difensore Civico
Le dimissioni dallUfficio di Difensore Civico pervenute allUfficio protocollo del Comune sono irrevocabili.
Sino al subentro del nuovo Difensore Civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio.
Il Consiglio Comunale elegge il nuovo Difensore Civico con le modalità fissate allart. 41, 4° comma dello Statuto.
Art. 19
Decadenza dallufficio di Difensore Civico
Nei casi di decadenza contemplati dal presente regolamento dopo lassunzione dellufficio, la deliberazione definitiva consiliare esecutiva, con la quale viene pronunciata la decadenza, viene notificata in copia autentica al Difensore civico comunale che cessa dalla carica al momento della notifica del provvedimento.
Allincombente provvede il Presidente tramite messo comunale entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione sia divenuta esecutiva.
Art. 20
Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.
Art. 21
Pubblicità
Al presente Regolamento verrà data pubblicità, ai sensi dellart. 139 dello Statuto, mediante affissione allAlbo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, successivi allapprovazione da parte della SCAEL e mediante pubblici manifesti. A richiesta è fornito gratuitamente.
Art. 22
Sanzioni
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nellarticolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dallarticolo 113 della Legge 689/1981, salvo quanto disposto dal comma 5 dellart. 40 dello Statuto.
Art. 23
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine della seconda pubblicazione prevista dallart. 139 dello Statuto Comunale.


CYBER-SPAZIO INFORMATIVO
a cura del Centro Servizi Culturali del Comune di Anagni diretto dal Dott. Alessandro Compagno per informazioni.... Biblioteca Comunale "A.Labriola" - 03012 Anagni Via G. Garibaldi, 21/23Tel. 0775/730487 - Fax 0775/779049 E-mail:
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Grafica
ed aggiornamento: I.
Q.