Fare il militare e servizio civile
cittadini italiani residenti all’estero hanno obbligo di leva?
Secondo la normativa vigente, gli italiani residenti all’estero sono dispensati dal prestare il servizio di leva in Italia a determinate condizioni e purché regolarizzino la propria posizione militare. La regolarizzazione può essere effettuata solo nel luogo di residenza al compimento del 18° anno, pertanto presso l’Ufficio Leva del Consolato competente se il giovane ha stabilito la propria residenza all’estero e presso il Comune italiano se invece si trova a risiedere abitualmente in Italia.Le modalità di regolarizzazione della propria posizione militare variano a seconda che:
- che il cittadino risieda all’estero fino al compimento del 27° anno;

- che permanga lo stato di pace.
- Cosa occorre fare se si ritiene di non essere idonei a prestare servizio militare?
I cittadini italiani residenti all'estero che ritengono di non essere idonei al servizio militare, possono chiedere al Consolato di regolare la propria posizione militare sottoponendosi a visita medica. La decisione adottata a seguito della visita è trasmessa dal Consolato (tramite Levadife) all’Ufficio Leva competente per la ratifica da parte del Consiglio di Leva. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta ratifica, l'Autorità consolare rilascia all’interessato la dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell’art. 9 D.L. 504/97.
I cittadini italiani arruolati presso un Consolato d’Italia all’estero sono dispensati dall'obbligo di prestare servizio militare in Italia SOLO se mantengono la loro residenza all'estero. Nel caso dovessero decidere di rientrare in Italia prima del 27° anno di età, devono presentare al Consolato domanda indirizzata al Distretto militare di appartenenza dichiarando di rinunciare, all'atto del rimpatrio, a qualsiasi beneficio di rinvio, ritardo, esonero dalla ferma di leva o riduzione della stessa. Infatti, il rimpatrio definitivo prima del compimento del 27° anno di età prevede la perdita del beneficio della dispensa dal servizio militare e impone l'obbligo di rispondere alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui il cittadino è rientrato.
Coloro che rimpatriano definitivamente prima del compimento del 27° anno di età sono tenuti:
- se sono iscritti di leva o omessi dalle liste di leva, a presentarsi all’Ufficio di Leva di appartenenza entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati, per essere sottoposti a visita di leva;
- se risultano già dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell’art. 9 del D.L. 504/97, a presentarsi al Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza entro la data fissata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso al momento del rimpatrio. Restano salvi gli eventuali provvedimenti di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa cui i rimpatriati abbiano titolo.
Nell’ipotesi in cui gli interessati ritengano di averne titolo devono presentare, al fine di essere dispensati dalla ferma di leva, di aver prestato almeno 6 mesi di servizio militare in un altro Stato e di possederne la cittadinanza. Gli iscritti di leva rimpatriati dopo il 27° anno di età, che in precedenza non avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione militare presso le Autorità Diplomatiche o Consolari pur avendone titolo, se possono dimostrare di essere stati residenti all’estero da data precedente il compimento del 18° anno di età possono chiedere l’arruolamento senza visia ed i benefici degli artt. 9 e 10 del D.L. 504/97. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto collocano in congedo illimitato i dispensati dalla presentazione alle armi che hanno chiesto la dispensa che rimpatriano definitivamente dopo il 27° anno di età.
I cittadini italiani che hanno regolarizzato la posizione militare e non hanno ancora compiuto il 27° anno di età, possono recarsi temporaneamente in Italia per motivi giustificati (ad esempio familiari, sanitari, turistici, attinenti all’attività lavorativa esercitata all’estero, ecc.) avendo sottoscritto la dichiarazione di impegno e non sono tenuti a richiedere alcuna autorizzazione all’Autorità Diplomatica o Consolare. Sono tuttavia obbligati al rispetto delle seguenti regole, pena la decadenza del beneficio loro concesso:
- i residenti in Paesi europei o del bacino del Mediterraneo, espatriati prima del 18° anno di età, non possono trattenersi per periodi superiori a 12 mesi; i residenti negli altri Paesi a 24 mesi;
- i residenti in Paesi europei o del bacino del Mediterraeno, espatriati tra il 18à ed il 24° anno di età, non possono trattenensi in Italia per periodi superiori a 2 mesi; i residenti in altri Paesi, a 4 mesi;
- i residenti all’estero, dopo un temporaneo rimpatrio, devo permanere all’estero per un periodo di tempo almeno pari a quello trascorso in Italia.
CITTADINI ITALIANI TRASFERITISI ALL’ESTERO DOPO IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO
I cittadini maschi italiani espatriati dopo il 18° anno di età che siano stati sottoposti in Italia a visita di leva o che abbiano rinviato tale visita per motivi di studio, possono essere autorizzati a permanere all'estero per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, purché
- lo richiedano entro il giorno del compimento del 24° anno di età;
- lo richiedano comunque non oltre il giorno di presentazione alle armi o a visita di leva.
Per effettuare l’istanza di permanenza all’estero, occorre presentarsi presso l’Ufficio Leva del Consolato nella cui circoscrizione si risiede con la seguente documentazione:
- domanda del richiedente come da fac-simile modello 3;
- foglio di congedo militare provvisorio;
- dichiarazione del datore di lavoro (con indicazione della decorrenza e del carattere continuativo del rapporto di lavoro) in caso di espatrio per lavoro o stato di famiglia in caso di espatrio per ricongiungimento familiare;
- certificato di iscrizione all'A.I.R.E.;
- permesso di soggiorno.
I giovani già arruolati in Italia, che espatriano dopo il 18° anno per studiare in un Paese estero, possono chiedere il rinvio per motivi di studio al Distretto Militare competente presentando la documentazione richiesta (iscrizione al corso, esami svolti, ecc.) al Consolato che ne curerà l’inoltro al Distretto Competente. Va precisato che in questo caso trattasi di RINVIO e non di esonero, ciò significa che alla fine del corso di studi, i giovani devono tornare in Italia e compiere il servizio militare.
I cittadini italiani che risiedono abitualmente in un Paese estero da cui abbiano ottenuto la seconda cittadinanza regolano la loro posizione militare diversamente a seconda che:
- IL PAESE DI RESIDENZA ABBIA ADERITO ALLA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1963. In base alla Convenzione di Strasburgo del 1963, i doppi cittadini sono tenuti a soddisfare gli obblighi militari SOLO nei confronti di uno dei due paesi. Se prestano servizio militare nel Paese di residenza, devono far pervenire al Consolato Generale italiano l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Leva per venire posti in congedo illimitato. Se invece hanno solo iniziato ma non ancora completato il servizio militare o se lo hanno rimandato per motivi di studio, possono richiedere al Consolato Generale l'arruolamento senza visita in attesa di poter presentare il suddetto documento. La situazione militare viene così regolarizzata in maniera definitiva ed è possibile recarsi in vacanza in Italia senza avere bisogno di alcun foglio di dispensa. Anche qualora si voglia proseguire i propri studi in Italia, non si deve chiedere alcuna autorizzazione al Distretto italiano. (N.B. I paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sono Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Irlanda).
- IL PAESE DI RESIDENZA ABBIA O MENO FIRMATO ACCORDI BILATERALI CON L’ITALIA. L’Italia ha stipulato Accordi o Convenzioni in materia di servizio militare con alcuni Paesi, fra cui Argentina, Australia, Brasile, Cile, USA, etc… Se in possesso della cittadinanza italiana e della cittadinanza di uno di questi Paesi, i cittadini sono obbligati a regolarizzare la propria posizione militare in entrambi i Paesi. Questo non vuol dire che i cittadini devono prestare servizio militare due volte, ma che l'obbligo di leva potrà essere adempiuto indifferentemente nelle Forze Armate dell'uno o dell'altro Stato.
Gli obblighi di leva riguardano solo i cittadini italiani. Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana NON sono quindi soggetti a tale obbligo e devono richiedere la cancellazione dalle liste di leva. I documenti necessari per questa richiesta sono:
- passaporto o carta d'identità (se si risiede in uno Stato membro dell’UE);
- certificato di cittadinanza del Paese estero in cui si risiede abitualmente, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui si è diventati cittadini del suddetto Paese;
- certificati di cittadinanza dei genitori se l’interessato è diventato cittadino del Paese di residenza abituale prima di compiere 18 anni di età. In questo caso è opportuno portare anche gli ultimi passaporti italiani dei genitori.


