COME COSTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Un'associazione è un contratto tra due o più parti per la realizzare un interesse di natura ideale comune a tutti i soggetti che vi partecipano.

maniElementi essenziali per la costituzione di una associazione riconosciuta sono un atto costitutivo solenne, cioè si devono costituire per atto pubblico (fatto davanti un notaio), ed uno statuto. Si può trattare anche di un solo documento, purché contenga:

  • denominazione dell'ente (è importante che sia diversa da quella di altri enti iscritti nello stesso pubblico registro delle persone giuridiche, cioè che hanno sede nella medesima provincia);
  • scopo dell'associazione (che dev'essere di natura ideale, ed ovviamente lecito), ed eventualmente le attività previste per il suo raggiungimento;
  • la descrizione del patrimonio, senza vincoli precisati per la sua entità, anche se - per le procedure di riconoscimento - è determinante sia valutato come sufficiente a raggiungere lo scopo prefissato dall'associazione
  • la sede
  • la presenza di almeno due organi: l'assemblea degli associati (che hanno tutti diritto di voto) e gli amministratori
  • le condizioni di ammissione degli associati

IL RICONOSCIMENTO
  • Se l'associazione svolge attività limitata all'ambito regionale il riconoscimento deve essere richiesto alla Regione.
  • Se l'associzione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale il riconoscimento deve essere chiesto presso la Prefettura
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Per le associazioni per le quali non si chiede il riconoscimento non sono obbligatorie forme particolari . Si possono quindi costituire con semplice scrittura privata o in forma orale.
E' comunque consigliabile la forma scritta (ed eventualmente la presenza di notaio o di un c
onsulente), gli elementi che devono obbligatoriamente essere presenti sono minori:

  • scopo dell'associazione
  • le condizioni per l'ammissione
  • le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione

Non è invece obbligatorio menzionare nell'atto costitutivo:

  • la denominazione
  • la sede
  • il patrimonio (per queste associazioni i creditori potranno rivalersi personalmente sugli amministratori. Anche se un patrimonio, denominato dal legislatore fondo comune, normalmente esiste ed è indivisibile fino allo scioglimento dell'associazione)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
  • Art. 12 e seguenti Codice Civile
  • Legge 20.05.1985, n. 222 - artt. 9 e 10
  • DPR 361/2000
--->  Vedi Regolamento ALBO DELLE ASSOCIAZIONI