Codice Fiscale

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Descrizione

Il codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino. È costituito da un codice alfanumerico di sedici caratteri, composto di lettere e numeri, che riproducono i dati anagrafici della persona.

Possedere il codice fiscale è necessario per la gestione dei rapporti con gli Enti e l'amministrazione pubblica.

Col codice fiscale è possibile effettuare ad esempio:

  • l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
  • essere assunto come lavoratore dipendente,
  • svolgere lavoro autonomo,
  • concludere contratti di affitto, di vendita,
  • aprire un conto corrente bancario.

Requisiti

  • Avere il passaporto o documento equipollente
  • Documenti da presentare
  • Passaporto o documento equipollente
  • Permesso di soggiorno

Modalita' presentazione domanda

Per richiedere il codice fiscale lo straniero si deve presentare all'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate con il proprio permesso di soggiorno e un documento di identificazione e compilare l'apposita domanda (nella domanda oltre i propri dati anagrafici bisogna specificare l'indirizzo al quale si desidera avere spedito il tesserino del codice fiscale).

Fasi e durata del procedimento

L'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate rilascia allo straniero richiedente un codice fiscale cartaceo provvisorio. Il richiedente riceverà, in un secondo momento, direttamente all'indirizzo segnalato nel modulo di richiesta il codice fiscale definitivo (tesserino plastificato).
Nell'ipotesi in cui il calcolo fosse avvenuto sulla base di dati anagrafici errati il cittadino extracomunitario potrà utilizzarlo, ma sarà tenuto a chiedere quello definitivo entro 6 mesi dalla data di emissione del certificato di attribuzione.

In caso di smarrimento o furto, è possibile ottenere il duplicato del proprio tesserino di codice fiscale direttamente all'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate, o tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.it, indicando il codice fiscale stesso, o in alternativa i propri dati anagrafici.


Decreto Flussi

DESCRIZIONE

In attuazione alle disposizioni di legge vigenti, entro il 30 novembre di ogni anno il Governo italiano fissa le quote massime di stranieri extracomunitari e neocomunitari che possono entrare ogni anno in Italia per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, stagionale o autonomo. Queste quote vengono stabilite attraverso l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: il cosiddetto "Decreto Flussi".

Le quote, che vengono pubblicate a livello nazionale, sono poi ulteriormente suddivise regionalmente e successivamente tra le diverse Province di ogni regione.

Successivi decreti possono essere emanati durante l'anno quando se ne ravvisi la necessità.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

La chiamata per lavoro può avvenire:

  • attraverso richiesta nominativa. Quando il datore di lavoro ha conoscenza diretta dello straniero che intende istaurare un rapporto di lavoro, in tal caso nella domanda occorre specificare le complete generalità del lavoratore straniero;
  • tramite chiamata numerica;
    In questo caso la selezione avviene, a parità di profilo professionale, secondo un criterio di priorità, in pratica in base all'ordine di iscrizione nelle liste di lavoratori disponibili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (link esterno)


I tipi di Visto

DESCRIZIONE

Ecco alcuni dei visti più ricorrenti e i requisiti oggettivi necessari per ottenerli, oltre a presentare in ogni caso un documento di identità personale:

  • VISTO TURISTICO
  • VISTO PER AFFARI
  • VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
  • VISTO PER LAVORO SUBORDINATO
  • VISTO PER STUDIO
  • VISTO DI INGRESSO
  • VISTO PER REINGRESSO