Stemma del COMUNE di ANAGNI

Regolamento del PERSONALE

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TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZ. I

 

Art. 1

OGGETTO ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO

 

Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l’Organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto e consistenza delle Aree di attività.

Esso abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione adottata dal Comune nelle materie suddette in quanto incompatibile con le norme del presente regolamento e con le disposizioni del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e con ogni altra disposizione vigente di legge o di regolamento generale.

E’ fatto salvo il regolamento di Polizia Municipale adottato in applicazione della legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e L.R. 24.2.1990, n. 26 in quanto normativa speciale.

 

 

 

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale che intrattiene rapporti di lavoro, di ruolo o temporaneo, con il Comune, per quanto per gli stessi previsto.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti di lavoro autonomo.

 

 

Art. 3

COMPETENZE DEGLI ORGANI DEL COMUNE

IN MATERIA DI PERSONALE

 

 

I dipendenti del Comune sono omogeneamente e giuridicamente classificati secondo il quadro delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui all’Allegato A) del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 nonché da norme di legge speciali e dalle clausole contrattuali.

Il Comune, secondo la legge e lo Statuto, avvalendosi delle proprie potestà regolamentari e di autorganizzazione, determina e disciplina le competenze dei propri Organi in materia di personale nel presente regolamento, osservando il criterio di attribuire:

a) al Consiglio Comunale i poteri inerenti a tutti i provvedimenti relativi alla pianta organica complessiva ed alla dotazione delle singole qualifiche;

b) al Sindaco, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila sull’esecuzione degli atti, 1) di dettare le direttive per l’Amministrazione comunale e, sentito il Segretario comunale, la designazione di altri funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dall’apposito regolamento, qualora diversi dai responsabili dei settori; 2) la decisione, su proposta della Giunta, sulle risultanze del controllo di efficienza ed efficacia per la perdita dell’incarico ex art. 95 dello Statuto; 3) lo status di referente politico dei funzionari, preposti alle strutture, nelle materie ed attività precipue delle funzioni statali e regionali delegate al Comune, qualora non attribuito alla competenza assessoriale, nonché delle competenze assegnate allo stesso dal presente regolamento; 4) la nomina dei responsabili apicali e la attribuzione e definizione degli incarichi apicali;

c) alla Giunta comunale il potere di direttiva per l’amministrazione, gli atti di amministrazione, nonché i provvedimenti per l’applicazione di disposizioni generali e per l’esecuzione di deliberazioni consiliari; per la gestione dell’organizzazione degli uffici, dei servizi e del relativo personale, per la copertura dei posti vacanti in pianta organica dell’Ente; per la adozione di atti a contenuto discrezionale riguardante lo stato giuridico e trattamento economico, salvo quanto di competenza del Segretario generale; per l’esecuzione degli accordi sindacali decentrati; per l’erogazione di indennità, compensi, rimborso ed esenzioni ai dipendenti, per la determinazione di parametri, carichi funzionali e medie di rendimento finalizzati alla misura della produttività degli Uffici; per l’annullamento, la riforma, la revoca, la decisione su ricorso degli interessati, di atti a rilevanza esterna adottati dal Segretario comunale ( v: art. 97, 5° comma, ultimo periodo, dello Statuto);

d) ai singoli Assessori la funzione di indirizzo e di controllo delle attività poste in essere dal Segretario comunale e dai funzionari preposti alla struttura, nonché lo status di referente politico dei predetti funzionari nelle materie indicate dall’incarico assessorile;

e) al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 dello Statuto, la funzione di gestione amministrativa, ivi compresa la presidenza delle Commissioni giudicatrici d’esame, le attività connesse alla funzione di sovraintendenza e coordinamento delle attività degli Uffici.

 

 

Art. 4

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI,

DEI SETTORI E DEL PERSONALE

 

L’organizzazione strutturale ed operativa degli Uffici e l’Ordinamento del personale del presente regolamento sono informati ai principi della democrazia e della partecipazione, del decentramento e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa del Comune, secondo le disposizioni dello Statuto.

L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina, in conformità allo Statuto, all’Art. 97 della Costituzione, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed agli artt. 4 - commi 1 e 2 - 5 e 27 - 2° comma - del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun Settore e dell’articolazione delle sue sottostrutture, del personale che vi è preposto e il raccordo degli apparati amministrativi con gli Organi politico-istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

 

 

SEZ. II

 

RAPPORTI CON L’UTENZA

 

 

Art. 5

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO

 

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, il Comune promuove apposite Conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni sindacali e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l’andamento dei rapporti con l’utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell’ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l’utenza.

 

 

 

 

SEZ. III

 

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

Art. 6

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

I Servizi da considerare essenziali sono quelli stabiliti dal Consiglio comunale in data 27 dicembre 1991 con delibera n. 98. Essi sono:

a) stato civile;

b) servizio elettorale;

c) servizio erogazione acqua, fognari, stradale;

d) cimiteriali;

e) vigilanza urbana;

f) nettezza urbana.

Gli scioperi relativi ai predetti servizi sono regolati dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Giunta comunale, sentite le OO.SS. potrà integrare il suddetto elenco con inserimento di altri servizi tra quelli previsti dall’art. 1 del C.C.N.L. del 6.7.1995, al momento della loro eventuale istituzione.

 

 

 

Art. 7

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Ai fini di cui all’articolo precedente, i contingenti di personale, suddiviso per professionalità e qualifiche, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie ed indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali, sono regolati dal contratto decentrato stipulato giusta l’art. 45 del D.Lgs. 29/93 ed il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

Art. 8

TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA DECENTRATA

 

La contrattazione collettiva decentrata è disciplinata dalle disposizioni di cui al Tit. III del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

Il Comune provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa a livello di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del contratto collettivo nazionale ed a convocare le Organizzazioni sindacali per l’avvio del negoziato entro 15 giorni dalla presentazione della piattaforma.

La contrattazione collettiva decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 15 giorni dal suo inizio.

Il contratto collettivo decentrato è reso esecutivo con provvedimento adottato dall’Organo competente entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il contenuto del contratto collettivo decentrato stipulato dalle parti non può essere modificato dagli Organi deliberanti. Qualora ciò accadesse si dovrà riprendere la contrattazione collettiva decentrata, per valutare se le parti sono d’accordo sulle modifiche, oppure confermano quanto già definito. In tal caso gli Organi deliberanti non possono più modificare i contenuti del contratto collettivo decentrato, fatto salvo il controllo sugli atti ai sensi di legge.

Tutte le materie demandate alla disciplina dei contratti collettivi decentrati devono essere definite in un’unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti e specificatamente definiti.

I contratti collettivi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

 

 

 

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

 

 

Art. 9

INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO;

FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI

 

Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Al Segretario generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Detto dirigente è responsabile della gestione e dei relativi risultati, tenuto conto delle responsabilità (art. 102 Statuto) proprie dei Capi Settore, funzionari apicali delle strutture comunali.

 

 

Art. 10

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

 

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 il Comune è ordinato secondo i criteri seguenti:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) trasparenza, attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa;

f) flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all’interno del Comune nonché tra Comuni diversi.

 

 

Art. 11

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

 

La struttura organizzativa del Comune assume come criteri ispiratori della sua costituzione organica e del suo adeguamento e funzionamento dinamico i principi:

  1. affermati negli artt. 4, 9 e 10 del presente regolamento;
  2. contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  3. determinati dai contratti collettivi decentrati.

Essa è costituita da un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni ed attribuzioni e verticale per gerarchia e responsabilità che determina:

  1. il quadro delle funzioni da esercitare, ordinate per materie secondo l’assetto alle stesse conferito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalle leggi che attribuiscono competenze al Comune ed articolate secondo esigenze operative rivolte ad assicurarne l’esercizio al miglior livello di efficienza e di efficacia;
  2. la consistenza del personale dipendente, organicamente raggruppato per qualifiche funzionali riferite ad aree di attività lavorative omogenee, definite aree di attività funzionali di cui all’Allegato 1;
  3. l’ordinamento organizzativo in Settori, Servizi, Unità operative specificamente descritti nell’Ordinamento dei Servizi ed Uffici del Comune;

La struttura organizzativa del Comune, in esecuzione dell’art. 94 dello Statuto, viene pertanto:

a) costituita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dal Comune per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Essa è articolata per aree di attività funzionale, per qualifiche funzionali e per profili professionali;

b) ordinata, secondo un piano organizzativo generale, per Settori, ai quali viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni del Comune in determinate materie. Il Consiglio Comunale, contemporaneamente o eccezionalmente anche dopo l’approvazione del bilancio pluriennale e della relazione

previsionale e programmatica annuale, può apportare variazioni all’assetto dei Settori predetti, in rapporto al mutare delle esigenze funzionali del Comune. Tali provvedimenti sono adottati su proposta presentata dalla Giunta Comunale - previe indicazioni e pareri del Segretario generale, coadiuvato dai funzionari apicali - in base alle disposizioni vigenti. Le dotazioni di personale di ciascun Settore derivano da quelle stabilite nella pianta organica di cui alla lett. a) e debbono essere tali da assicurare, al livello di efficienza stabilito, l’esercizio delle funzioni attribuite;

c) articolata flessibilmente, nell’ambito di ciascun Settore, in altre Unità, la cui costituzione è prevista dal piano organizzativo generale inizialmente approvato, di cui alla precedente lett. b) e la cui separazione e consistenza dei contingenti di profili professionali è successivamente modificabile mediante soppressione, aggregazione, integrazione e riduzione delle predette articolazioni sub-settoriali con provvedimenti di gestione dell’organizzazione, attribuiti alla competenza della Giunta Comunale, informate e consultate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in base alle disposizioni vigenti, corrispondenti alle esigenze operative conseguenti all’attuazione dei piani programmati dal Consiglio Comunale. Le dotazioni di personale derivano da quelle stabilite dalla pianta organica generale di cui al capo a) e verificate sulla base dei carichi di lavoro annuali;

d) organizzata razionalmente applicando il criterio della massima flessibilità delle dotazioni di personale attribuite a ciascun Settore, realizzato attuando il principio della piena mobilità all’interno del Comune, salvo che il profilo professionale escluda l’intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificatamente lo definiscono.

Appartiene alla competenza della Giunta comunale adottare, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative secondo le vigenti disposizioni, i provvedimenti che determinano modifiche alle dotazioni numeriche di personale che non incidono sulla dotazione organica dell’Ente.

La mobilità all’interno del settore e quella intersettoriale è disposta dal Segretario Generale, su proposta o d’intesa con i funzionari interessati, previa informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 29/93.

 

 

Art. 12

IL SETTORE FUNZIONALE, LE SUE ARTICOLAZIONI E I PREPOSTI

 

Il "Settore funzionale" costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune.

Essa realizza il raccordo, in termini operativi per singole materie o più materie integrate omogeneamente, fra gli apparati amministrativi e gli Organi politico-istituzionali.

Costituisce una struttura unitaria, articolata secondo quanto previsto dall’Ordinamento dei Servizi ed Uffici, in grado di esercitare le funzioni ad essa attribuite con un notevole livello di autonomia, essendo dotata delle competenze e attività di supporto, in modo completo.

Il "Servizio" costituisce l’articolazione più ampia all’interno del Settore funzionale, nel quale i compiti allo stesso attribuiti vengono organizzati per ambiti omogenei, capaci di assicurare ciascuno la produzione di un servizio o gruppo di servizi, o di una attività o gruppo di attività di supporto. Il "Servizio" ha ruolo di sovraordinazione strutturale rispetto alle singole Unità operative: esso realizza le funzioni di raccordo nella realizzazione di uno o più progetti programmati.

Nell’ambito di ciascun Settore o Servizio, le Unità operative costituiscono strutture preposte all’attuazione di funzioni che trovano collocazione unitaria ed organica.

L’Unità operativa è caratterizzata dalla massima comunicabilità reciproca, fra gli operatori alla stessa assegnati, delle informazioni e delle esperienze, per la complementarietà dei ruoli e per l’elevata ed immediata possibilità di interscambio e sostituzione, nel rispetto dei profili professionali. Condizioni che assicurano la continuità del lavoro a livelli di produttività elevati e la costante verifica dei risultati in relazione ai tempi ed agli obiettivi da conseguire.

Il Sindaco stipula, a seguito di concorso o ai sensi del comma 5 dell’art. 51 della legge 142/90, il contratto di lavoro individuale con i funzionari del Comune e li prepone, sentito il Segretario Generale, alla titolarità dei Settori.

Il Sindaco stipula, altresì, dopo l’espletamento delle procedure previste per l’assunzione, tutti gli altri contratti individuali di lavoro con i dipendenti e li assegna, sentito il Segretario Generale, ai Settori secondo le previsioni della Pianta Organica.

 

 

 

Art. 13

QUALIFICHE FUNZIONALI, PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI

 

Il personale dipendente è classificato per qualifiche funzionali e profili professionali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 40 e dall’Allegato A) del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dal D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, nonché a disposizioni ulteriori di comparto.

Le qualifiche meno elevate sono, pertanto, determinate in base a valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida, d’Ufficio ed alle derivanti responsabilità burocratiche.

Le qualifiche determinano raggruppamenti omogenei delle attività lavorative presenti nella struttura organizzativa del Comune.

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio delle professioni.

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della mobilità.

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori se richiesto dal responsabile dell’unità organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

 

Art. 14

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

Al fine di assicurare la maggiore funzionalità del Comune, le aree di attività di cui all’Allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 come integrato dal D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e dagli Allegati 1, 2 e 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, sono articolate in conformità a quelle indicate nella Tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all’espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta.

Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali, delle figure o profili professionali, prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento, l’elencazione delle figure professionali, delle figure o profili professionali, prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento, l’elencazione delle figure professionali di cui all’Allegato A del D.P.R. 347/83, delle norme del D.P.R. 268/87 e degli allegati al D.P.R. 333/90 non ha valore esaustivo. Qualora il Comune individui, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituisca i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

In relazione alle obiettive condizioni organizzative del comune, le aree di attività previste dal presente regolamento possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dall’esigenza di salvaguardare l’omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All’interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono.

 

 

 

Art. 15

FIGURE PROFESSIONALI

 

Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 del D.P.R 333/90 sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dall’1.10.1990.

I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell’area informatica, individuati nella successiva tabella n. 3, nell’ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, il Comune, secondo le norme del proprio ordinamento, può istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita nell’art. 24, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e dall’art. 10 del D.L. 344/90 convertito con modifica in legge 21/91.

In attuazione dei commi 1 e 2 il Comune provvedere, con delibera del Consiglio comunale, alle conseguenti operazioni di riduzioni e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE

 

 

 

Art. 16

FUNZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

IN MATERIA DI PERSONALE

 

Il Sindaco sovrintende al funzionamento di servizi ed uffici e vigila sull’esecuzione degli atti.

Gli Assessori comunali collaborano con il Sindaco nell’esercizio di tale funzione nell’ambito delle attribuzioni di loro competenza.

L’esercizio del ruolo e delle funzioni di competenza degli Organi politico-istituzionali avviene nel rispetto delle attribuzioni, competenze e responsabilità del Segretario Generale e dei funzionari dei Settori funzionali e delle altre strutture organizzative del Comune, con riferimento ai principi generali stabiliti dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

 

 

Art. 17

NORME RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE

 

In conformità alle disposizioni dell’art. 96 dello Statuto comunale, al Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, è affidata la direzione degli uffici e dei servizi comunali, la sovraintendenza allo svolgimento della attività dei funzionari preposti ai Settori e il coordinamento dell’attività, in conformità alle modalità stabilite dal presente regolamento.

In particolare, al Segretario compete:

- ricevere gli atti deliberati e curare l’attuazione dei provvedimenti, coordinando l’attività dei responsabili delle strutture apicali;

- firmare gli atti a rilevanza esterna connessi alle funzioni o alle attribuzioni del presente Regolamento che sono comunicati al Sindaco in pari data dell’adozione, per l’esercizio del potere di annullamento, revoca e/o riforma entro dieci giorni e che sono pubblicati in Albo pretorio.

Inoltre, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale redigendo e sottoscrivendo i verbali e svolge le attività relative alle attribuzioni consultive, di legalità e garanzia previste dall’art. 99 dello Statuto comunale.

In particolare esprime i pareri necessari previsti dalle leggi:

a) di legittimità, quale espressione di competenza generale;

b) tecnico, in caso di vacanza del responsabile di settore o di assenza o di impedimento dello stesso, nei limiti della sua competenza professionale.

Spetta inoltre al Segretario comunale, con l’ausilio dei Capi Settore:

1) l’istruttoria degli atti di competenza degli organi del Comune;

2) l’emanazione di istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e regolamenti;

3) l’adozione di atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalle leggi o da atti amministrativi o da contratti;

4) la proposizione all’assessore al ramo di suggerimenti idonei a risolvere problematiche di interesse dell’Amministrazione;

5) la decisione sui conflitti positivi o negativi di attribuzioni e di competenza fra gli uffici;

6) la soluzione, sentiti i Capi Settore, dei problemi organizzativi e la formulazione agli Organi comunali di soluzioni e proposte.

Gli atti a rilevanza esterna del Segretario Generale, espressamente e tassativamente indicati nell’art. 97, ultimo comma dello Statuto Comunale, adottati con l’assistenza del Vice segretario o, in caso di assenza, del funzionario apicale competente in veste di ufficiale verbalizzante, che sono esecutivi dopo la pubblicazione all’Albo pretorio per dieci giorni consecutivi, qualora ritenuti illegittimi o viziati nel merito, sono annullati o revocati o riformati dalla Giunta comunale.

Gli atti, sempre a rilevanza esterna, del Segretario Generale, sono impugnabili da chi vi abbia interesse entro 30 giorni con ricorso al Sindaco. Ciò non esclude il ricorso giurisdizionale, qualora vi si abbia interesse.

Al Segretario Generale compete in particolare:

- l’esercizio dei poteri di spesa, per la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge, per contratto o per regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con le modalità indicate nell’art. 97 dello Statuto;

- la determinazione - previa informazione alle organizzazioni sindacali - dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del Titolo I del D.Lgs 29/93 e le direttive del Sindaco, nonché delle determinazioni dello staff di coordinamento, definendo, in particolare, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata e nel termine tassativo di 15 giorni per la consultazione;

- l’adozione degli atti di gestione del personale tassativamente elencati al 3° comma del citato art. 97 dello statuto e i provvedimenti per l’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all’Art. 2 - 2° comma del D.Lgs 29/93;

- il coordinamento delle attività dei responsabili dei procedimenti dopo averli individuati per il rispetto dei termini con atto proprio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la verifica ed il controllo delle attività dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso d’inerzia degli stessi;

- la richiesta diretta dei pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione e la risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza per materia nel rispetto delle disposizioni e delle leggi vigenti;

- la proposta o la decisione per l’adozione nei confronti dei funzionari e dipendenti delle misure relative alla responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- la direzione ed il coordinamento delle attività, ivi comprese quelle dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

- la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del settore e dei servizi ed uffici dipendenti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata, e nel termine tassativo di 15 giorni per le consultazioni; nonché la verifica sui carichi di lavoro e sulla produttività di ogni singolo dipendente e l’adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.

Nella realtà operativa, ai sensi dell’art. 97 dello Statuto e del presente Regolamento, al Segretario generale in materia di personale spetta:

- curare lo svolgimento dei concorsi per le assunzioni deliberate dalla Giunta, presiedendo su nomina della stessa le relative commissioni, con la responsabilità della legittimità, della regolarità e dell’imparzialità della procedura concorsuale;

- adottare e sottoscrivere tutti gli atti per i quali sia competente o per i quali abbia ricevuto delega;

- sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso in base alle procedure definite con il regolamento di contabilità;

- liquidare compensi e indennità al personale, già previsti e determinati nel loro ammontare dalla legge o dal regolamento;

- curare le fasi istruttorie di deliberazioni e provvedimenti che dovranno essere adottati dall’organo elettivo e/o collegiale;

- partecipare alla delegazione trattante per la definizione dei contratti collettivi;

- attuare, in conformità alle direttive del Sindaco, le deliberazioni e i provvedimenti divenuti esecutivi;

- formulare i pareri di competenza da inserire nelle deliberazioni ai sensi dell’Art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo degli uffici e dei collaboratori diretti;

- adottare provvedimenti di sostituzione di collaboratori in singoli incarichi in casi di accertata inefficienza nella specifica attività dei livelli sottordinati;

- emanare ordini e direttive nell’ambito delle loro attribuzioni;

- autorizzare le missioni dei dipendenti, i congedi e i permessi a norma di regolamento.

 

 

Art. 18

NORME RELATIVE AL VICESEGRETARIO GENERALE

 

In conformità alle disposizioni dell’art. 101 dello Statuto, il Vice segretario esercita tutte le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Nell’esercizio delle proprie funzioni assiste in veste di segretario verbalizzante il Segretario comunale in sede di adozione di atti deliberativi da parte di quest’ultimo.

 

 

 

Art. 19

STAFF GENERALE DI COORDINAMENTO

 

Il coordinamento generale che si realizza a livello di tutti i Settori del Comune consiste essenzialmente in una attività di programmazione e raccordo diretta a:

- assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli Organi della amministrazione;

- promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro ripartizione fra i Settori interessati;

- analizzare e proporre l’utilizzazione del personale in relazione alla programmazione e in rapporto alle effettive esigenze dei singoli Settori;

- proporre l’adozione di provvedimenti volti al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa generale.

La funzione di coordinamento è assicurata dallo "staff di coordinamento generale" formato da tutti i funzionari dei Settori e dal Segretario Generale e presieduto dal Sindaco.

Viene convocato dal Segretario Generale di propria iniziativa o per disposizione del Sindaco.

Alle riunioni dello "staff generale di coordinamento" sono invitati tutti i componenti della Giunta.

Delle riunioni e quindi delle relative decisioni è redatto apposito verbale a cura di un dipendente designato dal Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario dello staff di coordinamento.

 

 

 

Art. 20

ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI DI SETTORE

 

Le attribuzioni dei funzionari dei Settori sono stabilite, in generale, dallo Statuto e dal presente regolamento e, in particolare, dal mansionario operativo del Comune nel rispetto degli altri regolamenti comunali.

Essi, ai sensi dell’art. 102 dello Statuto e dell’art. 17 del presente Regolamento, coadiuvano il Segretario comunale nell’esercizio delle sue competenze. Ad essi, in genere, è attribuita la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi dell’Ente e svolgono in particolare le mansioni previste dal presente regolamento.

In tale ambito, coordinano, vigilano e controllano il settore, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica, attinenti le materie di competenza del settore, elaborando relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimento amministrativi e regolamenti.

Forniscono al Segretario comunale gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l’analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine promuovono, nell’ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell’Amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l’organizzazione interna delle strutture operative cui sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la realizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Ai funzionari dei Settori, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, compete inoltre il controllo e la responsabilità circa l’osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri d’ufficio, ed in modo specifico dell’orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato anche ai fini dell’incentivo di produttività.

Ad essi compete altresì l’adozione di atti di liquidazione della spesa nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto dall’organo competente del Comune.

I funzionari dei Settori sono responsabili dell’espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti commi, del buon andamento e della imparzialità dell’azione degli Uffici o delle attività cui sono preposti, nonché del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività.

In particolare sono responsabili:

  • dell’osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi competenti nonché dell’esecuzione degli atti degli Organi stessi;
  • delle disposizioni da loro impartite;
  • del conseguimento dei risultati dell’azione dell’Ufficio o dell’attività cui sono preposti in termini di rapporto tra gli obiettivi proposti e risultati raggiunti, anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza del grado di soddisfacimento dell’interesse pubblico, inerenti al Settore affidato.

I risultati negativi eventualmente rilevati nell’organizzazione del lavoro e nell’attività dell’Ufficio sono contestati agli incaricati di direzione di aree funzionali, con atto scritto e motivato dal capo dell’Amministrazione. Il funzionario oggetto di tali rilievi è tenuto a far pervenire al Sindaco le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalle contestazioni. La Giunta comunale, se dopo la valutazione delle suddette controdeduzioni, ritiene che nei confronti del funzionario ricorrano i motivi per procedere alla rimozione dalla funzione esercitata, propone al Sindaco i relativi provvedimenti. I responsabili di Settore dipendenti a tempo indeterminato oggetto di stesse valutazioni negative sono sottoposti a procedimento disciplinare. Nei casi di palese incapacità, la Giunta, anche senza le risultanze del procedimento disciplinare, propone al Sindaco la risoluzione del contratto di lavoro in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel tempo.

 

 

Art. 21

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI SERVIZI E UNITA’ OPERATIVE

ED ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI TEMPORANEE

 

I responsabili di servizio e di Unità operative assicurano, sotto la direzione dei responsabili di Settori, che l’esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui, al miglior livello di efficienza e di efficacia, gli indirizzi generali espressi dall’Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli Organi della stessa hanno stabilito. Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento dell’Ufficio cui sono preposti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell’ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del Settore di cui fanno parte.

Per obiettive esigenze di servizio, le funzioni della qualifica superiore, nel caso di vacanza del posto in organico, possono essere affidate al personale della qualifica inferiore per un periodo non superiore ai tre mesi e con diritto alla differenza di livello retributiva - previa selezione - per titoli culturali, professionali e di servizio.

Si applicano le disposizioni dell’Art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dal D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 22

ATTRIBUZIONI E MANSIONI DI CIASCUN DIPENDENTE

 

Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla qualifica funzionale nella quale lo stesso è inquadrato e, in particolare, dal mansionario operativo del Comune ispirato all’art. 56 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, Allegato 3.

Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli. In coerenza con il principio della democratizzazione del lavoro, svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con il metodo di lavoro del gruppo in cui opera.

Deve provvedere a tenere rapporti diretti necessari per l’esecuzione della propria attività, nei limiti del lavoro ad esso affidato, anche con operatori appartenenti ad Unità organizzative di altri Settori.

E’ responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo ottimale delle risorse strumentali presenti nella sfera in cui svolge l’attività.

Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, quindi, agli altri operatori la propria costante collaborazione, presupposto indispensabile per realizzare il miglior livello di produttività nell’esercizio delle funzioni attribuite al Settore al quale è assegnato.

 

Art. 23

ASSEMBLEA DI SETTORE

 

L’assemblea di tutto il personale di un Settore, costituisce il momento più significativo di partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti all’organizzazione del lavoro.

Essa viene convocata dal funzionario apicale del Settore almeno una volta ogni anno, e comunque in qualsiasi momento in caso di necessità.

La partecipazione all’assemblea costituisce diritto - dovere del dipendente.

L’assemblea esamina, prioritariamente, i programmi e i progetti dei quali l’Amministrazione ha affidato la realizzazione al Settore e si esprime sulle proposte organizzative che vengono avanzate dal responsabile del Settore stesso e da quelli dei Servizi e Unità operative per attuarli. Verifica lo stato di avanzamento dei programmi e progetti in corso di realizzazione e le proposte finalizzate al tempestivo compimento degli stessi.

Il personale esprime, inoltre, in detta assemblea proposte, osservazioni, integrazioni, sui piani di lavoro predisposti dal funzionario del Settore, sulle procedure e sui perfezionamenti da apportare alle stesse, sulla migliore attribuzione dei compiti e del personale all’interno del Settore, sulle dotazioni di locali e di strutture, sui rapporti con gli altri Settori, sui costi dei servizi realizzati dal Settore e sui benefici con gli stessi prodotti, verificando il rapporto fra gli stessi esistente.

L’assemblea di Settore può essere convocata in qualsiasi momento dal Sindaco o dall’Assessore preposto al ramo di attività del Settore e dal Segretario Generale, che ne danno preventivamente avviso al funzionario responsabile del Settore.

 

 

 

 

 

Art. 24

INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE

 

Ai sensi dello Statuto comunale, art. 103, per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale (aree funzionali), il Sindaco conferisce a dipendenti appartenenti alla qualifica apicale l’incarico di coordinare l’area.

L’incarico di coordinatore è conferito con provvedimento motivato del Sindaco a tempo determinato, per un periodo di tre anni; è revocabile in qualsiasi momento ed è rinnovabile.

Il numero dei coordinatori non può superare il 50% del numero dei componenti della Giunta comunale stabilito dall’Art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’Art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

L’incarico di coordinamento si associa alla responsabilità apicale della struttura alla quale il dipendente incaricato è normalmente preposto ed è affidato previa graduatoria di merito sulla base di titoli e del curriculum di attività ai funzionari responsabili di settori di attività sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Il conferimento dell’incarico di direzione di area funzionale comporta il trattamento economico aggiuntivo commisurato allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,4, definiti nello specifico contratto, deliberato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri previsti dall’art. 38 del D.P.R. 333/1990, che cessa con la conclusione o l’interruzione dell’incarico.

La Giunta, inoltre, autorizza la stipula di contratti a termine, di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di soggetti estranei all’amministrazione, per obiettivi determinati in materia di organizzazione del lavoro e gestione del personale sulla base di uno schema contrattuale approvato dal Consiglio.

L’incarico di direzione dei settori di attività, con contratto a tempo determinato per un massimo di tre anni, rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 95, 4° comma dello Statuto, comporta l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello previsto dall’accordo di comparto, definito nel contratto stesso in misura non inferiore allo 0,4 sulla base di criteri previsti dal citato art. 38 del D.P.R. 333/1990. Il Sindaco conferisce tale incarico mediante contratto previa selezione e graduatoria di merito, sulla base di titoli e del curriculum di attività, a candidati che ne abbiano fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ad eccezione del limite di età per la copertura dei posti apicali vacanti.

 

 

 

 

CAPO IV

NORME DI RINVIO

 

 

Art. 25

RINVIO

 

La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La disciplina delle assunzioni del personale è regolata dal D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento emanato con D.P.R. 487/94.

I provvedimenti e le procedure disciplinari sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed ai sensi dell’art. 59 - comma 4 - del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari viene individuato nel Settore I - Segreteria Generale.

 

 

Art. 26

PROVVEDIMENTI DI MERA ESECUZIONE

 

La Giunta comunale da attuazione con propri atti deliberativi alle norme previste nel precedente articolo 25.


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CYBER-SPAZIO INFORMATIVO

a cura del Centro Servizi Culturali del Comune di Anagni

diretto dal Dott. Alessandro Compagno

per informazioni.... Biblioteca Comunale "A.Labriola" - 03012 Anagni Via G. Garibaldi, 21/23

Tel. 0775/730487 - Fax 0775/779049     E-mail:mail(1).gif (130 byte) info@bibliotecaanagni.191.it mail(1).gif (130 byte) Grafica ed aggiornamento: I. Q.