Stemma del COMUNE di ANAGNI

REGOLAMENTO di CONTABILITA'

PREMESSA

Art. 1

Oggetto

 

Le norme che seguono disciplinano la contabilità di questo Ente, come previsto dall'art. 59 , comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, - in prosieguo: L. 142 -, e dal 1° comma dell'art. 2 del Decreto legislativo 25 aprile 1995 n. 77. - in prosieguo: D. 77 -, come modificato dal Decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444.

 

 

 

Art. 2

Competenze specifiche dei soggetti preposti

ai provvedimenti di gestione

 

In ossequio alla norma contenuta nell'art. 2, comma 3, del D. 77 e in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, i soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione sono rispettivamente il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, il Segretario e la struttura dell'ente:

  • il Consiglio per le competenze esclusive delineate dall'art. 32 della L. 142 nel testo modificato ed integrato dai successivi interventi legislativi;
  • la Giunta per le competenze che non sono riservate dalla legge o dallo Statuto al Sindaco, al Segretario o ai funzionari dirigenti;
  • il Segretario per le competenze indicate negli articoli 52 e 53 della legge 142, nello Statuto e nel regolamento locale di organizzazione di cui all'art. 51 di detta legge;
  • i componenti della struttura, per le competenze loro attribuite dallo Statuto, dal predetto regolamento e comunque derivanti dal profilo professionale e dalla qualifica rivestita, nell'ambito del rapporto di lavoro privato disciplinato principalmente dal contratto nazionale sottoscritto il 6 luglio 1995.

 

 

 

 

 

Art. 3

Organizzazione del servizio di ragioneria

 

 

1. L'organizzazione del locale servizio di ragioneria è quella risultante dalla revisione dell'organico dell'ente, fatta a seguito di rilevazione dei carichi di lavoro, con atti nn. 32 e 47 del 1994.

2. Le competenze specifiche e le articolazioni strutturali sono determinate dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 51 della L. 142, approvato con delibera C.C. n. 60 del 3.11.1995 e dalla ristrutturazione degli uffici e dei servizi approvata con delibere C.C. nn. 32 del 13.5.1994 e 47 del 7.7.1994.

 

 

TITOLO I

 

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI

 

 

 

Art. 4

Proposte di stanziamento

 

1. Tutti i responsabili apicali dei servizi entro il 1° settembre di ciascun anno, sulla scorta dell'andamento delle risorse gestite, degli impegni dei fondi in gestione, delle presumibili risultanze finali, e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano, predispongono motivate proposte di previsione sull'entità delle risorse gestite e/o delle spese richieste dai servizi amministrati escluse quelle per il personale, per ciascuno dei tre esercizi successivi e le inoltrano al servizio ragioneria. Gli aumenti di previsione della spesa sui singoli capitoli vanno di norma compensati con pari diminuzione sugli altri capitoli dello stesso servizio. Le eccedenze saranno ammesse solo se compatibili con il flusso complessivo delle entrate previste.

 

 

 

Art. 5

Spese per il personale

 

1. Entro il 1° settembre di ogni anno, il servizio di ragioneria, d'intesa con quello per il personale, predispone l'allegato al bilancio contenente, per ciascun servizio, l'indicazione del personale dipendente e la relativa spesa, sulla scorta del numero delle unità in servizio a qualsiasi titolo , dei posti vacanti per i quali sono state già attuate le procedure selettive, dei collocamenti a riposo e considerando i miglioramenti economici maturati e nonché quelli che si matureranno nell'anno seguente anche per nuovi contratti di lavoro; il previsto costo totale riferito a ciascun servizio viene aumentato del 5 per cento a finanziamento delle supplenze (fattore K).

2. Altro allegato al bilancio è predisposto per l'elencazione dei contratti d'opera in atto, anche di prestazione d'opera intellettuale, limitatamente a quelli di durata continuativa superiore all'esercizio in corso. Per ciascun rapporto, l'allegato indica gli estremi della deliberazione iniziale, la natura e la durata della prestazione, i corrispettivi convenuti ed il servizio che gestisce il rapporto.

 

 

 

Art. 6

Elenco dei fitti attivi e passivi

 

Entro il 1° settembre, l'ufficio patrimonio produce al servizio ragioneria l'elenco dei fitti attivi e quello dei fitti passivi, indicando, per ciascuno, l'ammontare del canone in atto e le prevedibili sue variazioni per il triennio successivo. Fin quando l’ufficio patrimonio non verrà autonomamente costituito, lo stesso servizio di ragioneria curerà la tenuta degli elenchi suddetti.

 

 

 

Art. 7

Programmazione dei lavori pubblici

 

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, i responsabili dei servizi, sentiti gli assessori delegati, predispongono proposte motivate per lo slittamento triennale e per l'eventuale aggiornamento del programma dei lavori pubblici previsto dall'art. 32, 2° comma, lett. b della L. 142 e dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio Ragioneria il quale, entro il 15 luglio, predispone la bozza di programma dei lavori pubblici per il triennio seguente con i contenuti indicati nell'art. 14, 1° comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e la inoltra alla Giunta che provvede entro il 31 luglio.

3. Lo schema di programma approvato dalla Giunta è reso pubblico mediante affissioni nella sede comunale e in altri luoghi pubblici per sessanta giorni consecutivi con invito a chiunque a formulare, durante tale periodo, osservazioni e proposte sulle quali il C.C. si pronuncia in sede di approvazione del programma stesso.

 

 

 

Art. 8

Cessione aree - tariffe servizi

 

1. Entro il 1° settembre, l'Ufficio urbanistico predispone, dopo adeguata verifica delle disponibilità, la proposta per l'adozione della deliberazione di cessione delle aree di cui all'art. 14 lett. c del D. 77.

2. Entro lo stesso termine, gli uffici gestori dei servizi e l'ufficio ragioneria presentano la proposta di deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale con l'indicazione dei corrispondenti tassi di copertura dei costi (art. 14 lett. d) D. 77).

 

 

 

Art. 9

Risultati presunti dell'esercizio in corso

 

1. Prima della formazione della bozza di bilancio, e comunque, non oltre il 10 settembre, il servizio di ragioneria provvede alla determinazione del presunto risultato contabile di amministrazione al termine dell'esercizio in corso.

2. E' fatto divieto di iscrivere in bilancio il presunto avanzo di amministrazione.

 

 

 

 

 

Art. 10

Prima bozza di bilancio

 

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, il servizio di ragioneria predispone, in osservanza dei principi contenuti nell'art. 4, primi cinque commi del D. 77, la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti ricadenti nell'esercizio successivo nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso.

2. Le previsioni di spese correnti relative a servizi ed uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate negli omologhi ammontari previsionali dell'anno in corso.

3. Qualora il complesso delle spese proposte ecceda il totale delle risorse previste, l'ufficio ragioneria accompagna la bozza di bilancio con un documento nel quale sono evidenziate le proposte di spesa relative agli interventi di bilancio il cui importo non derivi da mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro, di contratti o convenzioni in essere. Accanto a ciascuna voce è indicata la cifra risultante dall'applicazione indifferenziata della percentuale di riduzione necessaria a ricondurre il totale delle spese proposte nell'ambito del complesso delle risorse acquisibili.

 

 

 

 

Art. 11

Prima bozza del bilancio pluriennale

 

1. Contestualmente alla bozza di bilancio annuale di previsione, il servizio di ragioneria, sulla scorta delle indicazioni pervenute dai responsabili dei vari servizi e sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 7, predispone anche la bozza del bilancio pluriennale di competenza relativo ai due esercizi successivi , a valori aggiornati con il tasso di inflazione programmata.

2. La bozza di bilancio pluriennale è accompagnata dalla proposta di relazione previsionale e programmatica predisposta dall'ufficio programmazione e dall’ufficio di ragioneria con l'ausilio dei responsabili dei servizi, il tutto coordinato dal segretario. In assenza dell’ufficio programmazione la proposta è del servizio di ragioneria coadiuvato come detto.

3. Nella formazione del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, si osservano - a valere dall'esercizio 1997 - le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 15 del D. 77, utilizzando, rispettivamente, il modello e lo schema approvati con il regolamento di cui all'art. 114 del D. 77, una volta pubblicato.

 

 

 

 

 

 

Art. 12

Proposta al Consiglio dei documenti previsionali

 

1. Entro il 20 settembre il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, determina in ordine alla proposta definitiva del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nonché sulle proposte di cui all'art. 8.

2. Detti documenti sono rimessi, a cura del servizio di ragioneria, entro il 25 settembre, al collegio dei revisori per il prescritto parere da esprimere nei successivi 10 giorni.

 

 

 

 

 

Art. 13

Deposito delle proposte previsionali

 

Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale, con gli allegati di cui all'art. 14 del D. 77, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del collegio dei revisori nonché le proposte di cui al precedente art. 8 sono depositati entro il 10 ottobre nella Ragioneria comunale, a disposizione dei membri del Consiglio sino al giorno antecedente la discussione consiliare. Del deposito è data, a cura del Segretario, comunicazione al presidente della competente commissione consiliare, ai consiglieri ed alle associazioni ed organismi che devono essere consultati per legge e/o per statuto.

 

 

 

 

Art. 14

Emendamenti da parte dei consiglieri

 

1. Ciascun consigliere, nel termine tassativo di sei giorni lavorativi da quello della notifica dell'avvenuto deposito di cui all'articolo precedente, può presentare emendamenti agli schemi di bilancio ed alla relazione previsionale e programmatica depositati, consegnandoli al responsabile del servizio di ragioneria.

2. Ogni emendamento deve tener conto dei principi posti a base dei bilanci annuale e pluriennale dall'art. 4, commi 1, 5 e 6 del D. 77 e, in particolar modo, di quello relativo al pareggio finanziario.

3. Gli emendamenti, con le eventuali osservazioni tecniche del responsabile del servizio ragioneria, sono trasmessi in copia al Sindaco, a ciascun membro della Giunta ed all'organo di revisione.

 

 

 

Art. 15

Sessione di bilancio

 

1. La sessione di bilancio è finalizzata, nell'ordine:

a) alla ricognizione delle risultanze dei rendiconti del precedente esercizio dell'ente, delle sue aziende speciali e istituzioni, dei consorzi ai quali il comune partecipa e delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici ;

b) all'adozione della deliberazione con la quale sono verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) all'approvazione del programma dei lavori pubblici, previo esame delle osservazioni e proposte pervenute dalla popolazione;

d) all'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e dei corrispondenti tassi percentuali di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;

e) all'adozione della deliberazione di ricognizione, per ciascuno dei successivi tre anni, dei costi sociali derivanti alle aziende speciali e/o alle istituzioni nella gestione di servizi pubblici per formali decisioni già assunte dal Comune a favore delle categorie più deboli. Con la stessa delibera si provvede a fissare in bilancio l'ammontare del corrispondente trasferimento di fondi ai sensi dell'art. 23, 6° c., della L. 142;

f) all'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

 

Art. 16

Inizio della sessione di bilancio

 

1. Il Presidente convoca il Consiglio per iniziare, non oltre il 21 ottobre, la sessione di bilancio con sospensione dell'esame di ogni altro argomento eventualmente già all'ordine del giorno nonché della trattazione di interrogazioni e interpellanze.

2. La convocazione del Consiglio è espressamente riferita anche ai giorni successivi a quello iniziale , per la stessa ora se non precisato diversamente, sino ad esaurimento degli argomenti propri della sessione.

 

 

 

Art. 17

Invio al controllo preventivo

 

La deliberazione di approvazione del bilancio preventivo con gli allegati di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D. 77, a cura del segretario, è rimessa al comitato regionale di controllo entro lo specifico termine previsto dalla legge regionale.

 

Art. 18

Piano esecutivo di gestione

1. La Giunta determina, entro il quindici dicembre dell'anno precedente, gli obiettivi di gestione da perseguire nell'esercizio di cui approva il piano esecutivo di gestione redatto con le modalità di cui all'art. 11, 2° comma, del D. 77, sulla base del bilancio di previsione adottato.

2. Il Sindaco, entro il 20 dicembre, assegna formalmente, con l'assistenza del segretario, il conseguimento degli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie ai singoli responsabili dei servizi.

3. Le disposizioni relative al piano esecutivo di gestione entrano in vigore dall’esercizio successivo a quello in cui il Comune registra una popolazione superiorea 19.999 abitanti.

 

 

 

Art. 19

Assegnazione delle dotazioni

 

 

A seguito dell’entrata in vigore delle norme di cui all’articolo precedente, entro il termine di sette giorni successivi alla data di assunzione della deliberazione del bilancio, la Giunta provvede, su proposta del Segretario, ad individuare, per ciascun responsabile di servizio, i capitoli o loro parti che sono affidati alla sua gestione e responsabilità per gli effetti di cui all’art. 27, comma 9, del D. 77/95, salvo quanto disposto dall’art. 102, comma 4, lett. a) dello Statuto.

 

 

 

 

 

Art. 20

Variazioni delle dotazioni ai responsabili dei servizi

 

1. Il responsabile del servizio che ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata ne fa motivata richiesta al Sindaco inviandone copia al responsabile dell'ufficio ragioneria.

2. Il responsabile dell'ufficio ragioneria provvede, entro dieci giorni dalla ricezione della proposta, a rimettere al Sindaco il suo parere sul contenuto della stessa con riferimento alle effettive disponibilità di bilancio.

3. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata.

 

 

 

 

 

Art. 21

Diffusione conoscitiva del bilancio e del piano esecutivo di gestione

 

1. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei bilanci e del piano esecutivo di gestione approvati è assicurato mediante la messa a disposizione di tali documenti presso l'ufficio di ragioneria sino al 31 marzo dell'anno di riferimento.

 

 

 

Art. 22

Esercizio provvisorio

 

1. Qualora all'inizio dell'esercizio non sia ancora esaurita la fase di controllo da parte dell'organo regionale, il Consiglio è convocato d'urgenza per deliberare entro il 5 gennaio l'esercizio provvisorio giusta quanto previsto e con gli effetti di cui all'art. 5, 1° comma, del D. 77.

2. Quando la protrazione del termine di approvazione del bilancio è fissata al 31 dicembre, la delibera dell'esercizio provvisorio è adottata nella stessa seduta di approvazione del bilancio, se successiva al 1° dicembre, e comunque non oltre il 31 dicembre.

3. Qualora per espressa statuizione di legge il termine di approvazione del bilancio venga protratto anche oltre il 31 dicembre, il Consiglio delibera entro il 31 dicembre una speciale gestione provvisoria per il periodo intercorrente dal 1° gennaio fino al termine ultimo stabilito per legge entro il quale deve essere approvato il bilancio stesso. In tal caso il Comune può effettuare, per ciascun intervento, spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso di chiusura con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed in ogni caso di quelle previste dal successivo art. 23.

4. In tale evenienza nella stessa seduta di approvazione del bilancio o in altra da tenersi comunque entro il termine ultimo prorogato per legge per l’approvazione del bilancio, il Consiglio delibera l’esercizio provvisorio che decorre per la durata di due mesi in ogni caso dal primo giorno successivo al termine ultimo scaduto, in precedenza già prorogato per legge, entro il quale doveva essere approvato il bilancio.

 

 

 

 

Art. 23

Gestione provvisoria

 

 

1. Ove si giunga all'inizio dell'esercizio senza che sia stato deliberato il bilancio di previsione, si provvede soltanto al pagamento di quanto previsto nell'art. 5, secondo comma, del D. 77.

2. Nel caso in cui ci sia la necessità di dar luogo ad altri tipi di pagamento, sempre per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali certi e gravi, si provvede previa motivata ordinanza del Sindaco, controfirmata dal Segretario, su richiesta del responsabile del servizio interessato contenente l'indicazione del danno grave che si intende evitare.

 

 

 

TITOLO II

 

GESTIONE DEL BILANCIO

 

 

 

Art. 24

Firma dei documenti contabili

 

1. E' regola di generale osservanza che la sottoscrizione dei documenti contabili, quali mandati e reversali, la liquidazione di fatture e comunque ogni comunicazione interna diretta a promuovere l'emissione di mandato di pagamento, siano sempre accompagnati dall'indicazione del nome e cognome del firmatario apposta con timbro o, se a mano, in stampatello.

2. Tale regola è applicabile anche alla sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 53 e dell'attestazione di copertura finanziaria di cui al successivo art. 55 della L. 142.

 

 

 

Art. 25

Atti di gestione

 

1. Ogni atto di gestione direttamente o indirettamente comportante spese non può essere assunto se la proposta di deliberazione o di determinazione non abbia i pareri di cui agli articoli 53, comma 1, e l'attestato previsto nel 5° comma dell'art. 55 della L. 142.

2. I dipendenti abilitati a sottoscrivere le determinazioni sono quelli che esercitano le funzioni di capo settore o, in assenza, di responsabili dei servizi o di unità operativa individuate nel locale regolamento di organizzazione di cui all'art. 51 della L. 142/90.

 

 

 

 

 

 

Art. 26

Parere di regolarità contabile e prenotazione di impegno

 

1. Su ogni proposta di atto di gestione che comporti oneri per l'ente, in modo diretto o indiretto, immediato o differito, il responsabile del servizio ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

a) di capienza della disponibilità dell'intervento o del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza;

b) di regolarità fiscale;

c) di rispetto dei principi contabili del D. 77 e delle norme di questo regolamento.

2. L'emissione del parere favorevole è sempre conseguente all'intervenuta annotazione di una prenotazione di impegno nei registri contabili a vincolo delle disponibilità esistenti per un ammontare pari alla spesa proposta.

 

 

 

Art. 27

Attestazione di copertura

 

1. Qualsiasi deliberazione o determinazione che comporti in via diretta o indiretta assunzione di oneri a carico dell'ente è nulla di diritto, giusta le previsioni contenute nel 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, se priva dell'attestazione della relativa copertura da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. L'attestazione ha riguardo alle disponibilità effettive disponibili negli stanziamenti di spesa. Per le spese finanziate da entrate vincolate la disponibilità è calcolata a partire dal totale degli accertamenti realizzati nella corrispondente voce di entrata, detratti gli impegni o le prenotazioni di impegno già fatte.

 

 

 

 

Art. 28

Contenuto dell'attestazione

 

1. L'attestazione di copertura finanziaria comporta che:

a) il ritmo degli accertamenti del totale delle entrate di bilancio si mantenga adeguato, secondo la loro natura, alle previsioni contenute nel bilancio annuale con una carenza massima del 5% purché non continuativa;

b) divenuto costante lo scarto d'accertamento del totale dell'entrata rispetto alle previsioni, il responsabile del settore finanziario abbia subito riferito per iscritto al sindaco, al segretario e all'organo di revisione;

c) il sindaco stesso, nel caso di cui sopra, abbia sottoposto al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio di bilancio;

d) si sia provveduto, ai sensi delle norme contenute nell'art. 36 del D. 77, ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione nel caso in cui il consuntivo dell'esercizio precedente abbia chiuso con un disavanzo;

e) si sia comunque provveduto all'assunzione dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio del bilancio dell'esercizio in corso ed a modificare, se del caso, il bilancio pluriennale.

2. Il responsabile del servizio finanziario, verificandosi il caso di cui alla lett. b) del comma precedente, è tenuto a limitare, sino all'attuazione dei provvedimenti di riequilibrio, il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria in modo che il totale annuo della spesa prenotata o impegnata contabilmente, comprensiva degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi o sentenze, non giunga ad eccedere quella complessiva corrente prevista in bilancio diminuita della quota parte di entrate stimate non realizzabili.

 

 

 

 

Art. 29

Prenotazione e attestazione per le spese pluriennali

 

1. Qualora la deliberazione o la determinazione comporti spese a carico anche degli esercizi successivi, la prenotazione di impegno è estesa agli omonimi interventi o capitoli del bilancio preventivo pluriennale, salva l'osservanza dell'art. 27, comma 7°, del D. 77 per le spese di durata superiore a quella del bilancio pluriennale.

2. Una volta effettuata la registrazione delle prenotazioni per tutti gli esercizi interessati, è rilasciata l'attestazione di copertura dell'intera spesa pluriennale.

 

 

 

Art. 30

L'impegno contabile

 

1. Per le spese indicate nel 2° comma dell'art. 27 del D. 77 l'ufficio di ragioneria, una volta approvato il bilancio, provvede alla registrazione dei corrispettivi impegni.

2. Per le spese in conto capitale finanziate con mutui e per quelle finanziate con entrate a specifica destinazione, l'impegno si realizza secondo quanto previsto nel 5° comma dell'art. 27 del D. 77.

3. Per gli atti gestionali a finanziamento ordinario che sono soggetti all'osservanza di procedure complesse per l'individuazione del contraente, quali lavori pubblici e forniture di scorta, l'impegno contabile si realizza nel momento in cui, a seguito della delibera a contrattare divenuta esecutiva o di regolare determinazione, ha luogo la spedizione del bando di gara.

4. Per gli atti gestionali a finanziamento ordinario ma a valenza pluriennale, quali somministrazioni o servizi, l'impegno contabile si realizza frazionatamente per ogni esercizio quando il contraente ha adempiuto alla prestazione annuale.

5. Per le altre spese, l'impegno contabile è definitivamente assunto quando l'esecuzione dell'atto gestionale regolarmente adottato abbia dato luogo per l'ente al perfezionamento di obbligazione passiva finanziaria nei limiti dell'ammontare contabilmente prenotato.

6. I responsabili dei centri di spesa sono tenuti a comunicare per iscritto all'ufficio ragioneria l'avvenuta costituzione dell'impegno contabile entro cinque giorni da quando si è verificato il perfezionamento della specifica obbligazione passiva, con richiamo alla delibera o determinazione ed alla prenotazione assunta.

7. L'annotazione dell'impegno nei registri contabili è preceduta dalla cancellazione della prenotazione ad opera dello stesso ufficio di ragioneria.

8. Al termine dell'esercizio, le prenotazioni di impegno fatte sulle previsioni del bilancio annuale che non siano state seguite dall'assunzione dell'obbligazione di spesa, decadono e costituiscono economia.

 

 

 

 

 

Art. 31

Ammortamento dei beni

 

 

1. Gli ammortamenti da iscrivere, a partire dall'esercizio 1997, nell'apposito intervento di ciascun servizio del bilancio che utilizzi beni immobili e beni mobili di proprietà dell'ente sono calcolati, a regime, applicando i coefficienti indicati nel 7° comma dell'art. 71 del D. 77 al 30% del valore dei beni considerato secondo quanto prescritto nel 4° comma dell'art. 72 dello stesso D 77.

2. Si applica la gradualità temporale di cui al comma 1 dell'art. 117 del predetto decreto come modificato dall'art. 8, lett. e) del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444 o successive modificazioni ed integrazioni.

3. La durata del periodo di ammortamento, riferito a ciascuna delle categorie di beni elencate nel 7° comma del ricordato art. 71, non può comunque superare, a partire dall'anno successivo a quello di acquisto, quella seguente:

a. edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: anni 34;

b. strade, ponti e altri beni demaniali: anni 50;

c. macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili: anni 7;

d. attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: anni 5;

e. automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: anni 5;

f. altri beni: anni 5.

4. Sono da considerare fuori ammortamento i beni mobili ed immobili posseduti, al 1° gennaio 1997, da un periodo di tempo superiore a quello indicato nel comma precedente per la categoria di appartenenza del bene.

5. I riferimenti temporali alla data di entrata in vigore del D. 77, contenuti nel 4° comma dell'art. 72 dello stesso decreto, sono da imputare al 1° gennaio 1996 a seguito dello scorrimento di un anno apportato all'applicazione dell'ammortamento dall'art. 8 lett. e) del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444.

6. I beni demaniali acquisiti dall'ente prima del 1° gennaio 1996 con utilizzo di mezzi propri sono valutati al costo per gli anni residuali all'1.1.1997 rispetto alla durata di ammortamento di cui al comma 3.

7. Le somme derivanti dall'ammortamento dei beni sono accantonate e contabilizzate per ciascuna categoria di beni di cui al comma 3.

8. L'utilizzo è effettuato, nell'osservanza della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 9 del D. 77, per reinvestimento nell'ambito della stessa categoria di beni che ha generato l'accantonamento.

9. La deliberazione con la quale si decide l'investimento con utilizzo dello specifico fondo di ammortamento dà atto dell'entità residuale dello stesso.

 

 

 

 

Art. 32

I preventivi di cassa

 

1. Il servizio di ragioneria predispone, entro la seconda quindicina dell'ultimo mese di ciascun trimestre solare, il preventivo di cassa relativo alle riscossioni realizzabili ed ai pagamenti da fare nel trimestre successivo tenendo conto della possibilità di utilizzare provvisoriamente le giacenze provenienti da entrate a specifica destinazione.

2. Copia del preventivo è rimesso al Sindaco ed al Segretario.

 

 

 

Art. 33

Gestione delle entrate

 

 

1. La gestione delle entrate è soggetta all'osservanza delle norme contenute nella sezione I del Capo III del D. 77 (articoli dal 20 al 25).

2. Sono individuati in questo Comune i seguenti centri di entrata:

1. entrate tributarie

2. entrate dalla gestione del patrimonio

3. entrate da servizi pubblici a domanda individuale

4. entrate da servizi a carattere produttivo

5. altre entrate comprese quelle derivanti da trasferimenti e da sanzioni amministrative.

3. Il responsabile del centro di entrata provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse affidategli trasmettendo all'ufficio di ragioneria copia della documentazione con la quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 22 del D. 77, entro i dieci giorni successivi al suo approntamento.

 

 

 

 

Art. 34

Riscossione

 

La riscossione avviene con le modalità indicate nell'art. 24 del D. 77: L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio bilancio e contabilità o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

 

 

 

Art. 35

Versamenti degli incaricati interni

 

1. Gli incaricati interni della riscossione, con esclusione dei vigili urbani, sono designati con decreto del Sindaco su proposta del Segretario.

2. Essi, con cadenza indicata nel decreto di designazione, versano le somme riscosse all’ufficio economato che ne rilascia ricevuta e le trasferisce sollecitamente alla tesoreria comunale, fermo il divieto di utilizzarle per il pagamento di spese. Tale divieto si estende a tutti gli incaricati interni di riscossione.

 

 

 

Art. 36

Firma degli atti generatori di vincoli contabili

 

 

1. Gli atti che danno luogo a prenotazione di impegno sono le proposte di deliberazioni collegiale o di determinazione singola, sottoscritte dal responsabile del servizio che gestisce l'attività cui pertiene la previsione di spesa.

2. L'impegno contabile, con contemporanea cancellazione della precedente prenotazione, consegue al perfezionamento dell'obbligazione giuridica passiva con la determinazione del soggetto creditore e della somma da pagare, salvo quanto previsto nel precedente art. 30, 3° comma.

3. I firmatari di tali atti sono il Sindaco, il Segretario, il Funzionario responsabile del servizio, a seconda delle indicazioni contenute nello statuto di questo ente (art. 35 L. 142) e nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 51, commi 1, 2 e 3 della L. 142.

 

 

 

Art. 37

Trasmissione degli atti al servizio ragioneria

 

1. Le proposte di deliberazione e di determinazione comportanti spese sono inviate all'ufficio ragioneria per il parere prima della loro sottoposizione al segretario per il successivo inoltro.

2. Le concessioni di mutuo passivo e i contratti di mutuo sono trasmesse in copia al servizio di ragioneria dell'ente entro 10 giorni dalla loro ricezione o stipulazione.

 

 

 

Art. 38

Liquidazione della spesa

 

 

1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento provenienti dall'esterno affluiscono al servizio ragioneria che, dopo averle registrate in apposito protocollo anche per via informatica, le trasmette entro tre giorni all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa perché provveda alla liquidazione.

2. Con l'atto di liquidazione della spesa l'ufficio attesta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta acquisizione da parte dell'ente dell'utilità o bene richiesti nella qualità e quantità prefissata, all'interno della somma a suo tempo impegnata, con richiamo al numero e alla data dell'impegno stesso.

3. L'atto di liquidazione, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi, deve pervenire all'ufficio ragioneria almeno dieci giorni antecedenti l'eventuale data di scadenza del debito.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

Sottoscrizione del mandato di pagamento

 

La sottoscrizione del mandato è fatta previa specifica annotazione con la quale si attesti di aver eseguito il controllo della sussistenza dell'impegno e della liquidazione. Il mandato è trasmesso al tesoriere con elenco in duplice copia di cui una viene restituita firmata in segno di ricezione. I mandati sono firmati dal funzionario di ragioneria o da chi ne fa le veci e dal segretario generale.

 

 

 

 

Art. 40

Priorità di pagamento in carenza di fondi

 

1. Nel caso di carenza momentanea di fondi in cassa, la priorità nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere, è la seguente:

a. stipendi del personale e oneri riflessi;

b. imposte e tasse;

c. rate di ammortamento dei mutui;

d. obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità;

e. altre spese correnti secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento della fornitura o comunque all'acquisizione del bene.

2. All'interno dell'ultima classe del comma precedente, la priorità effettiva di pagamento delle spese correnti è determinata con atto scritto da una commissione composta dall'assessore delegato, dal segretario e dal responsabile del servizio di ragioneria.

 

 

 

 

 

 

Art. 41

Utilizzo del fondo di riserva

 

Le deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al Consiglio comunale, come previsto dall'art. 18 del D. 77, al termine di ciascun mese.

 

 

 

Art. 42

Situazioni a rischio della gestione finanziaria

 

1. Fermo restando la verifica generale da attuarsi nel mese di settembre di ogni anno per effetto dell'art. 36 del D. 77, ogni volta che la gestione delle entrate e/o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile finanziario è tenuto a comunicarlo per iscritto con urgenza al Sindaco, al segretario e all'organo di revisione.

2. Il Sindaco chiede la convocazione con urgenza del Consiglio comunale affinché adotti le misure necessarie a ripristinare il pareggio giusta quanto previsto dallo stesso art. 36 del D. 77. Nel caso in cui il Consiglio si determini a rateizzare in tre esercizi il ripiano del disavanzo previsto, le quote sono iscritte nella parte spesa del bilancio pluriennale e, per quanto spettante, del bilancio dell'esercizio corrente.

 

 

Art. 43

Controllo di gestione

 

1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone, controllare la realizzazione degli obiettivi programmati e verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione è istituito il servizio di controllo interno di gestione previsto dagli articoli 39, 40 e 41 del D. 77.

2. Gli obiettivi programmati nell' esercizio la cui realizzazione costituisce oggetto del controllo di gestione sono quelli considerati nel bilancio preventivo ed illustrati nella relazione previsionale e programmatica, tenuto conto delle dotazioni assegnate ai responsabili. Gi obiettivi di gestione sono determinati dal piano esecutivo di gestione con l’entrata in vigore delle corrispondenti norme.

3. L'ufficio di controllo interno opera in posizione di autonomia nell'ambito della Segreteria generale ed è costituito da personale dotato di particolare e specifica professionalità nel numero e con le qualifiche che saranno individuate in sede di adeguamento della pianta organica e del regolamento di organizzazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Esso può essere composto, oltre che da personale di livello apicale appositamente assunto previa istituzione dei posti nella pianta organica, anche da consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e di controllo della gestione, dei quali, per motivate esigenze, l’Amministrazione potrà avvalersi giusta la vigente normativa di legge o di regolamento.

4. Allo scadere di ogni trimestre, il servizio del controllo di gestione riferisce per iscritto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sull'attività gestionale sviluppata con riguardo alla sua economicità, efficacia ed efficienza e sulla permanenza di congruità dei programmi e dei piani comunali.

5. I referti (reports) trimestrali sono trasmessi:

- al Sindaco

- ai Componenti della giunta

- al Segretario generale

- al Responsabile del servizio di ragioneria

- ai Responsabili dei servizi considerati

- al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

6. Sulla base di quanto contenuto nei referti, i responsabili dei servizi pongono in atto le iniziative necessarie a migliorare l'andamento gestionale e, per quanto esula dalla propria competenza, fanno proposte agli Organi di governo.

7. Il Sindaco, entro il 10 settembre di ciascun anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei programmi affinché il Consesso possa effettuarne la ricognizione nel termine del 30 settembre, congiuntamente all' eventuale assunzione degli atti indicati nel 2° comma dell'art. 36 del D. 77.

 

 

 

TITOLO III

CONTABILITA' DI GESTIONE

 

 

Art. 44

Sistema di contabilità

 

Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione sono posti in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 1997.

- una contabilità finanziaria a partita semplice per seguire l'accertamento e la riscossione delle entrate previste, nonché la consumazione degli stanziamenti di spesa bilancio preventivo attraverso le fasi della prenotazione di impegno, dell'impegno, dell'ordinazione e del pagamento, nonché la riscossione dei residui attivi e l'ordinazione e il pagamento dei residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio. Il tutto al fine di giungere alla redazione del conto del bilancio di cui all'art. 70 del D. 77, con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e quello contabile di amministrazione ed alla formazione della tabella ufficiale dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dei parametri gestionali con andamento triennale di cui al comma 5 del citato art. 70;

- un complesso di annotazioni su apposite schede o in via informatica per rilevare in via concomitante il costituirsi di ciascun elemento di rettifica di quelli elencati nell'art. 71 nelle lettere da a) ad e), del 4° comma e nelle lettere da a) a d) del 6° comma, nonché delle sopravvenienze attive e passive e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei componenti economici positivi e negativi e giungere alla formazione del conto economico previsto dallo stesso art. 71;

- un complesso di annotazioni su apposite schede o in via informatica per seguire le variazioni che si verificano durante l'esercizio nella consistenza di ogni elemento del patrimonio e giungere con il riscontro dell'inventario aggiornato ogni fine esercizio a determinare i risultati patrimoniali annuali secondo le indicazioni contenute nell'art. 72 del D. 77;

- un complesso di annotazioni su apposite schede o in via informatica per rilevare gli elementi dei costi economico-tecnici sostenuti per ciascun servizio o centro di costo e consentire all'ufficio controllo di gestione le sue analisi di efficienza e di economicità nonché al Sindaco, con la collaborazione della Giunta, di esprimere le valutazioni di efficacia nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 142 e riconsiderata nell'art. 73 del D. 77;

- la contabilità del/i magazzino/i.

 

 

TITOLO IV

 

 

IL SERVIZIO DI TESORERIA

 

 

 

Art. 45

Affidamento del servizio di tesoreria

 

1. L'affidamento del servizio di tesoreria avviene, sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara pubblica alla quale sono chiamate a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale. Quando il numero dei predetti istituti non sia superiore a due, l'invito è rivolto anche agli altri istituti presenti nel territorio del comune con maggior numero di abitanti fra i confinanti.

2. La scelta avviene al miglior offerente sulla base, almeno, dei seguenti elementi :

· tasso e commissione richieste sull'anticipazione di cassa

· valute da applicare alle entrate ed alle uscite di cassa

· canone richiesto o offerto.

3. Nell'invito a partecipare sono indicati il metodo di scelta di cui al comma precedente, gli elementi di valutazione ed il peso assegnato a ciascuno di essi; è allegata una copia dello schema di convenzione.

 

 

 

 

Art. 46

Contenuto della convenzione

 

1. La convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria riguarda, fra l'altro:

a. le modalità del servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti, che deve essere convenientemente intensificato nelle date di addensamento dei pagamenti o delle entrate;

b. l'entità della cauzione da versare;

c. il corrispettivo dovuto al concessionario, individuato in misura fissa o mediante previsione di aggio sulle entrate. In quest'ultimo caso sono precisate le categorie delle entrate sulle quali l'aggio è applicabile, con esclusione di quelle per le quali la morosità risulta di raro accadimento o per le quali, comunque, la convenzione non attribuisca la cura del perseguimento dell'entrata.

d. Nel caso che nella convenzione non si preveda alcun corrispettivo, le parti concordemente indicano il valore convenzionale del contratto ai fini fiscali e del calcolo dei diritti di segreteria.

e. l'obbligo di provvedere ai pagamenti soltanto in base a regolari mandati trasmessi dall'ente anche mediante sistemi informatici. Il tesoriere dà contestuale ricevuta ritornando firmato un esemplare dell'elenco di trasmissione;

f. il divieto di pagare mandati che non contengano gli elementi indicati nell'art. 29, 2° comma, del D. 77;

g. l'obbligo di provvedere ai pagamenti anche mediante gli accreditamenti e le permutazioni di cui al successivo art. 50;

h. l'obbligo del concessionario di provvedere al pagamento delle competenze mensili ai dipendenti comunali o direttamente presso l'ente o mediante l'approntamento di sportelli riservati presso la sede della tesoreria. Sarà comunque cura del Comune e del Tesoriere di rappresentare ai dipendenti la convenienza e la maggiore sicurezza che derivano dalla scelta del sistema di esazione delle competenze a mezzo di accreditamento in un conto corrente bancario;

i. le modalità di accreditamento e di addebitamento all'ente delle partite attive e passive;

j. l'obbligo di rispettare le norme di cui al sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;

k. l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 59 del D. 77;

l. le modalità e tempi per la costante informazione dell'ufficio ragioneria sulla situazione delle riscossioni e dei pagamenti;

m. la disponibilità dell'istituto di credito concessionario a concedere le anticipazioni di cassa entro i limiti previsti dalla legge;

n. le sanzioni da applicare nel caso di grave inadempienza degli obblighi assunti, prevedendo altresì la possibilità da parte del Comune di dichiarare la decadenza del rapporto per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi stessi.

 

 

Art. 47

Documentazione da rimettere al tesoriere

 

1. A cura dell'ufficio ragioneria sono trasmessi tempestivamente al tesoriere:

a. il bilancio di previsione con la delibera resa esecutiva;

b. copia delle deliberazioni esecutive relative a storni, variazioni, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento di bilancio, provvedimenti di riequilibrio dello stesso;

c. elenco dei residui attivi e passivi riaccertati

d. copia del rendiconto approvato.

2. A cura della segreteria sono partecipati per iscritto al tesoriere i nominativi del sindaco, dei membri della giunta, del segretario e del ragioniere e degli incaricati a sottoscrivere le reversali e i mandati con accanto, per questi ultimi, la firma che verrà usata negli atti contabili.

3. L'ufficio ragioneria dovrà altresì trasmettere al tesoriere i bollettari di riscossione previamente vidimati, i ruoli e le liste di entrata.

4. Nel caso di gestione informatizzata della tesoreria i bollettari di riscossione possono essere sostituiti da procedure specifiche concordate con il Comune.

 

 

Art. 48

Operazioni di riscossione

 

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

2. Per il rilascio delle quietanze sono usate esclusivamente bollette in triplice copia fornite dal tesoriere, previamente numerate e vidimate con l'apposizione del bollo comunale su ogni esemplare a cura dell'ufficio indicato nella convenzione di tesoreria.

3. Le bollette possono essere costituite anche da fogli a modulo continuo ed essere compilate anche mediante procedure elettroniche. In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa non potrà essere asportata o distrutta, ma dovrà essere annullata e consegnata al Comune unitamente al conto annuale della gestione.

4. Le modalità per la vidimazione sono stabilite di volta in volta dal soggetto responsabile della medesima in relazione alle caratteristiche dello stampato fornito dal tesoriere.

 

 

 

Art. 49

Registrazione e comunicazione delle entrate

 

1. Il tesoriere è tenuto ad annotare cronologicamente ciascuna quietanza rilasciata nel giornale di cassa con l'indicazione:

- del soggetto che ha eseguito il versamento;

- dell'ammontare incassato

- del numero di ordinativo di incasso se già in suo possesso.

2. Il tesoriere è tenuto a trasmettere all'ente copia del giornale di cassa della giornata, unitamente alla contromatrice delle quietanze rilasciate in ciascun giorno, entro il giorno successivo.

 

 

 

Art. 50

Estinzione dei mandati

 

1. Il tesoriere estingue i mandati nei limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato o dei capitoli per i servizi per conto terzi.

2. Il servizio ragioneria dispone, su richiesta scritta dei creditori e mediante espressa annotazione sul mandato di pagamento, che si provveda all'estinzione del titolo dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a. accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore con spese a carico del tesoriere;

b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spesa a carico del destinatario;

c. commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a carico del richiedente.

 

 

Art. 51

Commutazione mandati di pagamento a fine esercizio

 

1. I mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lett. c) dell'articolo precedente qualora si tratti di partite singole superiori a L. 50.000.

2. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del precedente comma, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 52

Effetti di discarico

 

1. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

2. Per la commutazione di cui alla lett. b) dell'art. 50 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

 

 

gestione dei depositi cauzionali

 

 

Art. 53

Costituzione

 

1. La riscossione dei depositi dei terzi è fatta dal tesoriere sulla base di ordinativi di deposito emessi a firma del responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce.

2. L'ordinativo di deposito contiene tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale ed il tipo di deposito ed è dotato di numerazione progressiva. Una sua copia è rimessa all'Ufficio ragioneria entro cinque giorni dall'emissione.

3. La quietanza rilasciata dal tesoriere è tratta da specifici bollettari previamente vistati e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie e contiene tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

4. Qualora il deposito avvenga ad iniziativa di parte senza la previa emissione dell'ordinativo, il Tesoriere lo accoglie con la clausola "salvo accettazione dell'Ente", trasmettendo, nel giorno successivo, comunicazione scritta all'Ufficio ragioneria ed al servizio che gestisce il rapporto o il procedimento a cui il deposito inerisce. Il responsabile del servizio ratifica il deposito con il rilascio del relativo ordinativo.

 

 

Art. 54

Restituzione depositi cauzionali

 

1. Il responsabile del servizio che ha emesso l'ordinativo provvede alla restituzione del deposito cauzionale, quando siano venute meno le esigenze di garanzia, emettendo il mandato di restituzione contenente, fra l'altro, l'indicazione della causale di svincolo.

2. Copia del mandato è trasmessa all'Ufficio ragioneria.

3. L'incameramento da parte dell'Ente di una frazione o della totalità del deposito cauzionale avviene, previa deliberazione della Giunta, con emissione del mandato di utilizzo depositi e dell' ordinativo di incasso ordinario di pari ammontare

 

 

 

Art. 55

Gestione e restituzione dei depositi per spese

 

1. Il responsabile del servizio che ha emesso l'ordinativo di deposito per spese contrattuali od altre è responsabile della sua gestione, rendicontazione e della restituzione dell'eventuale giacenza.

2. Per consentire una snella ed efficace azione amministrativa di esecuzione delle spese che hanno originato il deposito, l'Economo comunale è dotato all'inizio dell'anno di un'anticipazione di L. 4.000.000 per "anticipazioni spese contrattuali garantite da depositi".

3. Quando si verifica la necessità di fronteggiare le spese coperte dal deposito, il capo del servizio emette un buono interno di prelievo a carico dell'economo, con richiamo al numero ed all' ammontare del deposito costituito presso il Tesoriere.

4. Una volta provveduto a tutte le spese per conto del terzo - che, in nessun caso possono portare l'erogazione complessiva ad un ammontare superiore a quello della somma depositata - si provvede alla rendicontazione che viene approvata con determinazione del responsabile del servizio interessato, il quale dispone, con un unico atto, il mandato di prelievo dal deposito a favore dell'economo e la restituzione al depositante dell'eventuale somma residuale.

5. Al termine dell'esercizio, il responsabile del servizio provvede, comunque, a disporre il rimborso all'economo delle erogazioni effettuate in conto di ciascun deposito il cui utilizzo non sia ultimato.

 

 

verifiche di cassa

 

 

Art. 56

Contenuti

 

1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal 1° comma dell'art. 64 e dall'art. 65 del D. 77 debbono considerare:

a. la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il tesoriere, anche ai fondi dell'ente esistenti nei conti fruttiferi ed infruttiferi aperti presso la Tesoreria provinciale nonché alle partite finanziarie viaggianti, attive e passive.

b. la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà dell'ente gestiti dal tesoriere ai sensi dell'art. 63, 1° comma, del D. 77.

c. la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito registro tenuto dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese.

d. la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti contabili

2. La giacenza finanziaria rilevata al tesoriere è esposta distinguendo quella derivante dall'acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse ordinarie a destinazione vincolata per legge, di risorse straordinarie comprese quelle derivanti da mutui e di disponibilità per avvenute cessioni di beni immobili.

3. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, dell'economo e degli altri agenti contabili, sono trasmesse dall'organo di revisione economico-finanziaria all'ufficio di ragioneria ed all'ufficio controllo di gestione.

 

 

 

Art. 57

Altre verifiche di cassa

 

1. L'ufficio ragioneria, su disposizione scritta del suo responsabile, provvede a verifiche autonome saltuarie, senza preavviso, della cassa del servizio di tesoreria, del servizio economato e delle giacenze degli altri agenti contabili interni, in denaro o in materia, tenuti alla resa del conto giudiziale per effetto dell'art. 58, comma 2, della L. 142.

2. Copia dei verbali è rimessa all'organo di revisione economico-finanziaria e all'ufficio controllo di gestione.

3. L'ufficio ragioneria è tenuto a procedere alle verifiche trimestrali di cui al 1° comma dell'art. 64 del D. 77, in sostituzione dell'organo di revisione economico-finanziaria che non possa provvedervi o non vi provveda alle cadenze trimestrali. Sono informati per iscritto della situazione che ha attivato la sostituzione, il Capo dell'Amministrazione e il Presidente del Consiglio.

 

 

TITOLO V

 

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

 

 

 

Art. 58

Limiti

 

Le norme di cui agli artt. 45 e 46, 1° comma, del D. 77 si applicano anche quando l'indebitamento avvenga mediante:

- contratti di leasing immobiliare;

- contratti che prevedono il pagamento rateale di durata superiore ai tre anni.

 

 

 

Art. 59

Rilascio di fidejussione

 

1. La garanzia fidejussoria prevista dall'art. 49, 2° comma, del D. 77 può essere rilasciata a favore:

- delle società di capitali costituite ai sensi del comma 3, lett. e, dell'articolo 22 della legge 142/90;

- delle società di capitali costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, una volta emanato il regolamento previsto dall'art. 4 del decreto legge 31 gennaio 1995 n. 26 convertito dalla legge 29 marzo 1995 n. 95.

2. La proposta di deliberazione del rilascio delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 49 del D. 77 deve sempre essere sottoposta al parere del servizio di ragioneria anche se non comporta spese certe.

3. Il servizio ragioneria con il suo parere dà anche atto del rispetto dei limiti di cui al 3° comma del ricordato art. 49; annota le fidejussioni rilasciate dall'ente in apposito registro con l'indicazione del beneficiario, dell'ammontare, della scadenza e ne segue l'evoluzione.

 

 

TITOLO VI

 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE

 

 

Art. 60

Elenco dei residui passivi

 

Entro il 10 gennaio di ogni anno, a partire dal 1997, il responsabile dell'ufficio ragioneria compila e consegna al tesoriere l'elenco firmato dei residui passivi esistenti al 31 dicembre precedente, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, 2° comma, del D. 77.

 

 

 

Art. 61

Rendiconto per i contributi straordinari

 

1. Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 112 del D. 77, i responsabili dei servizi gestiti, in tutto o in parte, utilizzando contributi straordinari assegnati all'ente da amministrazioni pubbliche, devono redigere il rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.

2. Il rendiconto documentato è presentato all'ufficio ragioneria non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. L'ufficio ragioneria controlla con le sue scritture le indicazioni contabili ivi contenute e rimette il rendiconto al segretario entro il 25 gennaio munito del suo visto di conformità.

3. Il segretario completa il rendiconto con valutazioni circa l'efficienza degli interventi attuati e consegna il tutto al sindaco, unitamente al suo parere di legittimità, entro il 5 febbraio.

4. Il sindaco, con la collaborazione della giunta, approva definitivamente il rendiconto non oltre il 15 febbraio.

5. Il segretario cura che il rendiconto, con l'atto di approvazione, sia fatto pervenire non oltre il 1° marzo all'amministrazione pubblica a cui si deve il contributo.

 

 

 

 

Art. 62

Atti preliminari al rendiconto

 

1. L'ufficio ragioneria, prima di predisporre il rendiconto della gestione:

1. completa, entro i primi 15 giorni dell'anno, l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati ai sensi dell'art. 67, 2° comma, del D. 77, presentati, entro i primi due mesi dell'anno, dal tesoriere sulla propria gestione di cassa con riferimento anche agli estratti conto pervenuti dalla tesoreria provinciale e alle partite finanziarie viaggianti al 31 dicembre precedente;

3. verifica la regolarità dei conti che l'economo e gli altri agenti contabili interni, in denaro o in natura, debbono far pervenire entro il mese di febbraio.

4. a partire dall'esercizio 1997, i rendiconti di cui ai due commi precedenti sono redatti sui modelli approvati col regolamento di cui all'art. 114 del D. 77.

 

 

 

Art. 63

Ripartizione dei costi generali e comuni

 

1. I costi generali dell'ente sono ripartiti secondo il rapporto esistente fra il costo del personale addetto nell'anno al singolo servizio e quello complessivo del personale tutto dell'ente.

2. I costi comuni sono suddivisi in relazione all'utilità tratta dal singolo servizio. Le percentuali di riparto sono determinate congiuntamente dai responsabili dei servizi utilizzatori del bene ad uso comune. In mancanza di accordo formalizzato, provvede il responsabile del servizio ragioneria con proprio atto dopo aver sentito i responsabili interessati.

 

 

 

 

Art. 64

Conto economico

Valutazione di alcuni elementi

 

A partire dall'esercizio 1997, ai fini delle rettifiche da apportare agli accertamenti ed agli impegni finanziari ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5 , del D. 77, nonché per l'inventario:

- le rimanenze sono valutate con il metodo "ultimo entrato - primo uscito" (lifo);

- le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semi-lavorati e finiti sono valutate al costo dei fattori produttivi assorbiti;

- le quote di ammortamento sono conteggiate sommando gli ammontari iscritti negli appositi interventi di ciascun servizio del bilancio preventivo dell'esercizio in rendicontazione.

 

 

 

 

 

Art. 65

Conto del patrimonio

 

A partire dall'esercizio 1997:

 

1. I beni demaniali strumentali esistenti al 1° gennaio 1997 la cui realizzazione è stata finanziata con mezzi propri, sono valutati al costo esponendo il totale delle residuali quote di ammortamento all'1.1.1997 calcolate applicando le percentuali di cui all'art. 71, comma 7 del D. 77, sul valore pieno del costo, per gli anni residuali del periodo di ammortamento indicato nel 3° comma del precedente articolo 31.

2. I crediti sono valutati al valore nominale risultante a seguito dell'operazione di riaccertamento di cui al 3° comma dell'art. 70 del D. 77.

 

3. Stante che la disposizione contenuta nel 5° comma dell'art. 73 del D. 77 impone di considerare come posta attiva del patrimonio i crediti dichiarati inesigibili, senza alcuna annotazione, realizzandosi con ciò una alterazione dei risultati del conto patrimoniale e ritenuto che, almeno a fronte della cittadinanza, tale conto debba avere pieni requisiti di veridicità e trasparenza, in calce al modello ufficiale compilato, sarà apposta una annotazione riferita alla voce "Crediti" con la precisazione che il totale dell'attivo ricomprende anche il valore dei crediti dichiarati inesigibili e pertanto il risultato generale dell'attivo è quello risultante per differenza.

 

 

 

 

Art. 66

Procedura di approvazione del rendiconto di gestione

 

A partire dal 1997:

1. L'ufficio ragioneria presenta alla Giunta, entro il 20 aprile:

- i conti presentati dal tesoriere e dagli altri agenti contabili interni, ai sensi degli artt. 67 e 75 del D. 77, con la propria valutazione sulla loro regolarità e lo schema del rendiconto della gestione con gli allegati previsti, ivi compresa copia delle delibere di cui agli artt. 17, comma 8 e 36 del D. 77;

- l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, distinti per anno di provenienza;

- la propria relazione tecnica;

2. La Giunta esamina i documenti predetti ed approva formalmente, entro il 25 aprile, l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al Consiglio per l'esame dei conti degli agenti contabili e del rendiconto di gestione accompagnati dalla relazione prevista dall'art. 55, comma 7, della L. 142 con i contenuti indicati nell'art. 73 del D. 77. Per l'esercizio 1996, l'elenco dei residui riaccertati viene approvato dalla Giunta entro il 31 marzo 1996 e, in luogo del rendiconto di gestione, è formato il conto consuntivo secondo il precedente ordinamento ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 lett. b, e dell'art. 8, 1° comma, del decreto legge 28 agosto 1995 n. 357.

3. A cura del responsabile del servizio ragioneria, copia della delibera di proposta e del materiale contabile di cui al comma precedente pervengono, entro il 5 maggio all'organo di revisione economico-finanziario con invito a produrre, nei successivi 20 giorni, la relazione prescritta dall'art. 105, comma 1 lett. d), del D. 77 con richiamo alla comminatoria della revoca prevista nell'art. 101, 2° comma, dello stesso decreto.

4. Pervenuta la relazione di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 25 maggio, la delibera di proposta, i documenti contabili, la relazione di cui al precedente comma 2, e quella dell'organo di revisione, sono messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare per venti giorni in un locale dell'ufficio ragioneria, previo avviso ai capi dei gruppi consiliari.

5. Il Consiglio comunale è convocato in "sessione del rendiconto" per una data non successiva al 20 giugno onde discutere ed approvare i conti degli agenti contabili ed il rendiconto (per l'esercizio 1996: il consuntivo) sulla base della proposta di cui al comma 2, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

6. L'inizio della sessione del rendiconto comporta per il Consiglio, salvo situazioni di particolare urgenza, la sospensione di ogni altra attività in corso che è ripresa soltanto dopo l'intervenuta votazione della proposta di approvazione dei conti e del rendiconto.

 

 

 

Art. 67

Rapporti con il Comitato di Controllo

 

Le modificazioni proposte dal Comitato di controllo sulle risultanze del rendiconto, ai sensi della norma contenuta nel 9° comma dell'art. 46 della legge 142, debbono essere sottoposte, entro 15 giorni dal loro ricevimento, al Consiglio comunale con le proposte della Giunta ed il parere del Collegio dei revisori, affinché si provveda ad accettarle o a controdedurre.

 

 

 

 

Art. 68

Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti

 

Il segretario provvede affinché il rendiconto, una volta approvato, sia trasmesso alla Sezione enti locali della Corte dei Conti, entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva la deliberazione relativa, agli effetti della funzione di referto prevista dall'art. 13 del decreto legge 22.12.1981 n. 786 convertito con modificazioni nella legge 26.2.1982 n. 51.

 

 

 

Art. 69

Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti

 

1. A partire dall'anno 1997, entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dei conti degli agenti contabili e del rendiconto di gestione dell'ente, l'ufficio ragioneria trasmette alla Corte dei conti:

- i conti di tutti gli agenti contabili interni, a denaro e a materia, ed i rispettivi allegati di cui all'art. 75, 2° comma, D. 77;

- copia dell'atto o degli atti deliberativi di approvazione dei conti predetti.

2. A partire dall'anno 1998, sarà trasmesso alla Corte dei conti, nello stesso termine, anche il conto del tesoriere, i suoi allegati e ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.

 

 

 

 

 

Art. 70

Inventario dei beni

 

1. L'inventario del demanio e del patrimonio dell'Ente al 31 dicembre 1995 deve essere completamente redatto entro il 30 aprile 1996 con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine è fissato al 31 dicembre 1996.

2. Non sono da valutare i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio per i quali si procede soltanto alla loro descrizione, né i beni di valore non superiore, nel complesso, a L. 100.000.

 

 

 

TITOLO VII

 

L'ORGANO DI REVISIONE

 

 

 

Art. 71

Composizione

 

1. L'organo di revisione previsto dall'art. 57 della L. 142 è composto di n. 3 componenti aventi le qualifiche di cui al 2° comma dell'art. 100 del D. 77.

2. La nomina è fatta dal Consiglio con voto limitato a due componenti.

3. Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante ai membri del collegio entro i limiti massimi fissati per l'ente dal decreto interministeriale previsto dall' art. 107, 1° comma, del D. 77, con l'aumento del 10%, in applicazione della norma contenuta nel secondo comma del predetto articolo, stante le ulteriori funzioni assegnate al collegio da questo regolamento con il successivo art. 75.

4. Il compenso del Presidente è pari a quello del revisore aumentato del 50 per cento.

 

A cura della Segreteria generale i nominativi dei componenti del collegio dei revisori sono comunicati al Ministero dell'Interno entro venti giorni dalla esecutività della delibera di nomina, con le modalità che saranno stabilite con decreto dello stesso Ministero.

 

 

 

Art. 72

Incompatibilità e ineleggibilità

 

1. Il professionista nominato nel collegio di revisione deve produrre all'atto dell' accettazione, una dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1. il rispetto dei limiti di assunzione di tali incarichi, fissati dal primo comma dell'art. 104 del D. 77;

2. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per il membro del Consiglio comunale dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e dall'art. 16 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 né in quelle indicate nell'art. 102, 2° comma, del D. 77;

3. di non