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Il regolamento della Biblioteca
approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 14 febbraio 2001
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Art.
1. La biblioteca comunale di Anagni è istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità. Essa aderisce, in qualità di biblioteca associata, al Sistema Bibliotecario intercomunale “Valle del Sacco”. Art.
2.
La biblioteca svolge compiti di documentazione,
organizzazione ed uso pubblico dell’informazione sul territorio o in ambiti
tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca,
promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei
cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata. A questo
scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di
specifiche indagini sulle esigenze dell’utenza, ed organizza il materiale
documentario per la pubblica
fruizione, secondo gli standard della tecnica biblioteconomica e documentalistica e secondo le regole catalografiche
nazionali. Le raccolte possono accrescersi attraverso acquisti, doni e scambi. Art. 3. La biblioteca persegue le finalità di cui al precedente articolo,
promuovendo, attraverso il proprio ente gestore, la cooperazione e
l’integrazione con altre biblioteche o nuclei documentari pubblici o privati
operanti nello stesso ambito territoriale, per la gestione coordinata dei
servizi. Coopera con i programmi
della Regione Lazio , ai sensi della R.L. 42/97, per lo
sviluppo del servizio bibliotecario regionale e nazionale e promuove, attraverso
il
proprio ente gestore, la costituzione ed il razionale sviluppo dei sistemi
bibliotecari, urbani ed intercomunali, d’intesa con l’Amministrazione
Provinciale. Art.
4. La
biblioteca assicura un servizio di
raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi,
scritti, audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento alla
documentazione locale. Art.
5. La
biblioteca tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro o di
pregio compreso nelle proprie raccolte e ne cura l’arricchimento. Art.
6. La biblioteca promuove presso i ragazzi dell’età della scuola
dell’obbligo la familiarità con l’uso delle fonti di informazione e di
documentazione. A tale scopo, può allestire una sezione con
dotazione documentale e di arredi adeguata alla maturità fisica ed intellettuale di questa fascia di utenza. La biblioteca, inoltre, favorisce la più
idonea fruizione per tutte le altre fasce d’utenza e l’adeguamento del
servizio alle esigenze dell’utenza svantaggiata. Organizza e realizza le attività culturali conformi alle sue specifiche
finalità, mediante l’uso integrativo degli strumenti e delle metodologie
didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e
dell’informazione. Art.
7. La biblioteca collabora con le
altre istituzioni culturali locali,
pubbliche e private, mettendo a
disposizione, compatibilmente con
l’andamento del proprio servizio, i propri beni e la propria organizzazione,
per iniziative culturali di pubblico interesse coerenti con la tipologia del
servizio stesso. FUNZIONAMENTO
E ORGANIZZAZIONE INTERNA Art.
8. La biblioteca assicura un
servizio pubblico, regolare e gratuito ed un orario di apertura che garantisca
una continuità del servizio, un suo migliore utilizzo, la soddisfazione delle
esigenze delle diverse tipologie di utenza ed il rispetto degli standard minimi
previsti dal piano settoriale regionale. La biblioteca espone al pubblico il proprio
orario di apertura e, se appartenente ad un sistema, anche quello delle altre
biblioteche associate e fornisce preventiva informazione all’utenza su ogni
variazione apportata. Il periodo di chiusura annuale, per
consentire la revisione , il riordinamento, la spolveratura del materiale
documentario e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall’uso o per altre
esigenze, non supera i quindici giorni e avviene nei periodi di minore accesso
dell’utenza, che deve essere tempestivamente informata. Art.
9. Per la ricerca del materiale
documentario, la biblioteca mette a disposizione dell’utente i seguenti
cataloghi: 1. catalogo alfabetico per autori e titoli; 2. catalogo sistematico
Dewey; 3. catalogo alfabetico per soggetto; 4. catalogo alfabetico dei periodici; 5. catalogo del materiale multimediale; 6. cataloghi separati delle sezioni specializzate. Se
la biblioteca è informatizzata, tutti o in parte i cataloghi di cui alla
elencazione del presente articolo non sono dovuti e gli elaboratori elettronici
sono messi a disposizione degli utenti e, dove possibile, i data base sono resi accessibili in rete, sia locale che geografica. Art.
10. Ogni unità fisica di materiale
librario
o di materiale audiovisivo o multimediale non allegato a quello librario o di quotidiani e periodici rilegati in volume, che
entra a far parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un
distinto registro cronologico di
entrata, assegnandole un distinto
numero progressivo; accanto a questo, viene riportata una descrizione sommaria
del materiale, la data di acquisizione, la provenienza ed il prezzo. I quotidiani ed i periodici non rilegati in
volume vengono registrati in schedoni amministrativi. Se i servizi
sono informatizzati, il registro cronologico di entrata può essere sostituito
da stampati prodotti dall’elaboratore, purché completi degli elementi
prescritti, timbrati e siglati in
ogni pagina e rilegati in volume. Art.
11. Periodicamente si procede alla revisione almeno parziale
dell’inventario; i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale che la
effettua. Le unità bibliografiche
e documentarie
regolarmente inventariate, che risultassero smarrite o sottratte alle raccolte,
vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall’inventario. Il materiale librario, audiovisivo e
multimediale non avente carattere raro o di pregio e non depositato nel Fondo locale, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non
possa più assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato
dai registri d’inventario, con atto formale dell’organismo deliberante
dell’ente locale gestore della
biblioteca, ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici. I quotidiani ed i periodici , per i quali non
sia prevista la rilegatura e/o la conservazione totale o parziale, da valutarsi
di volta in volta da parte del Responsabile del Servizio, sono tenuti a
disposizione dell’utenza per
l’intero anno solare e, poi,
scaricati dagli schedoni amministrativi, vengono
d’Ufficio inviati al macero o consegnati ad enti benefici. Art.
12. Ogni unità inventariata di materiale documentario viene contrassegnata
con timbro recante il nome della biblioteca, accanto al quale viene trascritto
il numero di ingresso, viene classificata, secondo la versione più recente
delle tavole di classificazione decimale Dewey, catalogata, secondo le norme
catalografiche nazionali ed internazionali, soggettata, utilizzando il
Soggettario elaborato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, e vi si
appone l’etichetta indicante la collocazione. Art.
13. Il materiale documentario pronto per l’uso pubblico viene collocato
su scaffalature aperte direttamente accessibili agli utenti, ad eccezione
delle annate rilegate di quotidiani e periodici e del materiale documentario
raro e di pregio o depositato nel Fondo locale, la cui accessibilità diretta è
riservata al personale addetto. Art.
14. Di norma, è consentita la riproduzione di materiale documentario non
protetto da copyright, ma tale operazione non deve danneggiare il documento. La riproduzione, totale o parziale, di materiale documentario raro o di
pregio o depositato nel Fondo locale e, se rilegati in volume, dei quotidiani,
periodici, gazzette o
bollettini è consentita , per motivi di studio dichiarati dall’utente su
apposito modulo, solo previa autorizzazione del personale addetto, a
condizioni che il materiale sia in buono stato di conservazione. Art.
15. La biblioteca raccoglie ed elabora dati statistici relativi ai servizi e
all’utenza, nei limiti posti dalla L. 675/96 sull’uso e la tenuta dei dati
personali. Utilizza quali strumenti di rilevazione lo schedario degli iscritti
al prestito, lo schedario dei documenti dati in prestito ed il registro delle
firme degli utenti presenti in sede e, allo
scopo di addivenire , annualmente, a
dati statistici certi, il
rilevamento delle presenze giornaliere in biblioteca, da effettuarsi secondo i
dettami della Regione Lazio, può
essere svolto , in alternativa al registro delle firme degli utenti presenti in sede,
anche dall’Ufficio mediante appositi stampati. SERVIZI
ALL’UTENZA Art.
16. I servizi della biblioteca sono organizzati secondo criteri di qualità
ed orientati alla più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze
informative dell’utenza. L’accesso alla biblioteca è libero alle
persone di tutte le età e nazionalità. L’accesso
alle sale di lettura, per studiarvi con proprio materiale, è consentito
subordinatamente alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e
lettura. Art.
17. L’utente consulta liberamente i cataloghi ed il materiale documentario,
ad eccezione di quello depositato nel Fondo locale e di quello raro e di pregio,
la cui consultazione può avvenire, previa richiesta, in particolari condizioni di vigilanza e di controllo da parte del
personale addetto. I ragazzi in età prescolare e in età della
scuola dell’obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato nelle
sezioni ad essi appositamente riservate. La consultazione dell’altro materiale
è consentita , se indispensabile, solo con l’assistenza di parenti adulti o
del personale della biblioteca. Art.
18. Il materiale documentario viene concesso in prestito, ad eccezione ,
salvo deroghe particolari, del materiale raro e di pregio, del materiale
depositato nel Fondo locale, se non
posseduto in più copie e riproduzioni, dei quotidiani e periodici, del
materiale miscellaneo rilegato in volume, del materiale in precario stato di
conservazione, valutato tale dal Responsabile del Servizio, delle opere di generale
consultazione, quali dizionari, enciclopedie, atlanti, repertori, bibliografie,
cataloghi, codici, raccolte di leggi, statuti, regolamenti e giurisprudenza. In occasione di particolari eventi culturali
di pubblico interesse, si può
autorizzare il prestito del materiale sopra elencato , previa assunzione
scritta, da parte del richiedente, della responsabilità per la tutela e la
conservazione del materiale e previa accensione di apposita polizza assicurativa
preventivamente accettata dall’ente gestore della biblioteca mediante apposito
atto dell’organo deliberante. Art.
19. I soggetti cui viene effettuato il prestito di materiale documentario
sono responsabili della tutela e dell’integrità del materiale ricevuto e
della restituzione dello stesso nei termini fissati. In caso di cambiamento di
indirizzo, l’utente è tenuto ad informare la biblioteca. Chiunque desideri essere ammesso al prestito
è tenuto ad esibire un documento personale di riconoscimento, per la
registrazione dei propri dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà
conservata in biblioteca .Coloro che , per ragioni di età , non sono muniti di
un documento personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito
dovranno farne richiesta in presenza della persona che su di essi esercita la
patria potestà, oppure di persona
conosciuta dal bibliotecario, che si renderà garante a tutti gli effetti.
Potranno , comunque, essere iscritti tutti i frequentanti la locale scuola dell’obbligo e scuole
materne, risultanti tali da appositi
elenchi forniti dalla direzione
scolastica, che partecipano al progetto di promozione alla lettura organizzato dalla biblioteca di concerto con le locali autorità
scolastiche. Art.
20. Salvo deroghe particolari, ogni
utente può ricevere contemporaneamente in prestito al massimo due unità
documentarie e non può prestare ad altri le opere ottenute in prestito. La durata del prestito è di trenta giorni;
tale termine massimo può essere prorogato, su richiesta dell’utente, previa
verifica della presenza di prenotazioni da parte di altri utenti .Particolari
motivi possono giustificare la
richiesta di restituzione prima della scadenza fissata. Ogni prestito è condizionato all’avvenuta
restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. Se le operazioni di prestito sono
informatizzate, l’utente può prenotare il prestito di materiale documentario
ancora non riconsegnato , acquisendo diritto all’avviso di disponibilità del
materiale ed alla precedenza rispetto
ad altri utenti. In assenza di rinnovo della prenotazione, la stessa si intende
annullata se non soddisfatta entro un mese. Art.
21. L’utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale
avuto in prestito, viene sollecitato tramite gli ordinari mezzi di
telecomunicazione. In caso di
inottemperanza entro la data
comunicata, può essergli ingiunta
con lettera o cartolina la restituzione del materiale . In caso di ulteriore inottemperanza, non giustificata da gravi impedimenti,
l’utente viene escluso dal prestito anche presso le altre biblioteche, nel
caso di appartenenza ad un sistema
bibliotecario. L’utente che smarrisce un documento o lo
restituisce deteriorato, è tenuto a consegnare alla biblioteca un altro
esemplare nuovo dell’opera non restituita o, altrimenti, a rifondere un
importo pari al valore del documento smarrito o deteriorato risultante dal registro di inventario.
Ove si rifiuti di
ottemperare a quanto al precedente punto il Responsabile del Servizio ne darà
comunicazione scritta all’organo
deliberante dell’ente gestore
della biblioteca per le decisioni del caso. Art.
22. La biblioteca può richiedere in prestito materiale documentario
posseduto da altre biblioteche italiane e l’utente che usufruisca di tale
servizio ne assume la totale e
piena responsabilità e ne sostiene i costi relativi. La biblioteca può
consentire, inoltre, il prestito interbibliotecario del proprio materiale con
gli istituti che ammettono la reciprocità, alle stesse condizioni di numero e
di tempo previste per il prestito personale. Art.
23. I servizi forniti
dalla
biblioteca sono di norma gratuiti,
fatta eccezione per la copia di parte di archivi su supporto magnetico, la
consultazione di banche dati remote , il collegamento in rete e di altri futuri
possibili servizi, per i quali l’ente gestore della biblioteca provvederà,
alla bisogna, a stabilire le
relative tariffe.
RAPPORTI
CON L’UTENZA E NORME DI COMPORTAMENTO Art.
24. La biblioteca espone al pubblico copia del presente regolamento, lo
schema di classificazione del materiale documentario, l’articolazione e la
dislocazione delle proprie strutture operative, il nominativo del personale
addetto ed il numero telefonico.
Utilizza, inoltre, la segnaletica ed altri strumenti utili all’orientamento
dell’utenza. Art.
25. L’utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza,
assistenza nella ricerca del materiale documentario e prelievo fisico dello
stesso. Il personale deve orientare il proprio comportamento alla massima
disponibilità tesa a facilitare e a rendere più gradevole l’uso del
servizio. L’utente non può chiedere, ed il
personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti dati personali di
altri utenti. L’utente può avanzare, inoltre, in forma
scritta ed orale, proposte tese al miglioramento dell’organizzazione, delle
prestazioni della biblioteca e del personale addetto e dell’incremento del
materiale documentario, così come può inoltrare critiche e reclami, con
lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge. Art.
26. L’utente è tenuto ad assumere, nei locali della biblioteca, un
comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati,
che rispetti le disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al
pubblico. Chiunque assuma un comportamento
pregiudizievole al buon andamento dei servizi, arrecando disturbo o rendendosi
colpevole di sottrazioni o di danni
intenzionali, viene richiamato all’ordine dal personale addetto, che provvede,
in caso di ulteriori inosservanze, al suo allontanamento. Contro i richiami ed
eventuali disposizioni di allontanamento, l’utente può inoltrare reclamo con
lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge. L’utente oggetto di reiterati reclami o
disposizioni di allontanamento o responsabile di deliberati danni può essere
interdetto dall’accesso alla biblioteca e, nel caso di appartenenza della
stessa ad un sistema, anche dall’accesso alle altre biblioteche associate. L’utente
è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario,
attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta salva ogni
responsabilità civile e penale. |
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