Il regolamento della Biblioteca

 

approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 14 febbraio 2001

Art.  1.

La biblioteca comunale di Anagni è istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità.

Essa aderisce, in qualità di biblioteca associata, al  Sistema  Bibliotecario intercomunale  “Valle del Sacco”.

Art. 2. 

La biblioteca svolge compiti di  documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell’informazione sul territorio o in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata.

A questo  scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell’utenza, ed organizza il materiale documentario  per la pubblica fruizione, secondo gli standard della tecnica biblioteconomica  e documentalistica e secondo le regole catalografiche nazionali. Le raccolte possono accrescersi attraverso acquisti, doni e scambi.

Art. 3.

La biblioteca persegue le finalità di cui al precedente articolo, promuovendo, attraverso il proprio ente gestore, la cooperazione e l’integrazione con altre biblioteche o nuclei documentari pubblici o privati operanti nello stesso ambito territoriale, per la gestione coordinata dei servizi.

Coopera con i programmi  della Regione Lazio , ai sensi della R.L. 42/97, per lo sviluppo del servizio bibliotecario regionale e nazionale e  promuove, attraverso  il proprio ente gestore, la costituzione ed il razionale sviluppo dei sistemi bibliotecari, urbani ed intercomunali, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale.

Art. 4. 

La biblioteca  assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi, scritti, audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento alla documentazione locale.

Art. 5. 

La biblioteca tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro o di pregio compreso nelle proprie raccolte e ne cura l’arricchimento.

 Art. 6.

La biblioteca promuove presso i ragazzi dell’età della scuola dell’obbligo la familiarità con l’uso delle fonti di informazione e di  documentazione.

A tale scopo, può allestire una sezione con dotazione documentale e di arredi adeguata alla maturità  fisica ed intellettuale di questa fascia di utenza.

La biblioteca, inoltre, favorisce la più idonea fruizione per tutte le altre fasce d’utenza e l’adeguamento del servizio alle esigenze dell’utenza svantaggiata.  Organizza e realizza le attività culturali conformi alle sue specifiche finalità, mediante l’uso integrativo degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell’informazione.

Art. 7. 

La biblioteca collabora con le altre istituzioni culturali  locali, pubbliche e private,  mettendo a disposizione, compatibilmente  con l’andamento del proprio servizio, i propri beni e la propria organizzazione, per iniziative culturali di pubblico interesse coerenti con la tipologia del servizio stesso.

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 8. 

La biblioteca assicura un servizio pubblico, regolare e gratuito ed un orario di apertura che garantisca una continuità del servizio, un suo migliore utilizzo, la soddisfazione delle esigenze delle diverse tipologie di utenza ed il rispetto degli standard minimi previsti dal piano settoriale regionale.

La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura e, se appartenente ad un sistema, anche quello delle altre biblioteche associate e fornisce preventiva informazione all’utenza su ogni variazione apportata.

Il periodo di chiusura annuale, per consentire la revisione , il riordinamento, la spolveratura del materiale documentario e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall’uso o per altre esigenze, non supera i quindici giorni e avviene nei periodi di minore accesso dell’utenza, che deve essere tempestivamente informata.

Art. 9. 

Per la ricerca del materiale documentario, la biblioteca mette a disposizione dell’utente i seguenti cataloghi:  

1. catalogo alfabetico per autori e titoli;

2. catalogo sistematico Dewey;

3. catalogo alfabetico per soggetto;

4. catalogo alfabetico dei periodici;

5. catalogo del materiale multimediale;

6. cataloghi separati delle sezioni specializzate.

 Se la biblioteca è informatizzata, tutti o in parte i cataloghi di cui alla elencazione del presente articolo non sono dovuti e gli elaboratori elettronici sono messi a disposizione degli utenti e, dove possibile, i data  base sono resi accessibili in rete, sia locale che geografica.

Art. 10. 

Ogni unità fisica di materiale  librario o di materiale audiovisivo o multimediale non allegato  a quello librario o di quotidiani e periodici rilegati in volume, che entra a far parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un distinto  registro cronologico di entrata, assegnandole un  distinto numero progressivo; accanto a questo, viene riportata una descrizione sommaria del materiale, la data di acquisizione, la provenienza ed il prezzo.

I quotidiani ed i periodici non rilegati in volume vengono registrati in schedoni amministrativi.

Se i  servizi sono informatizzati, il registro cronologico di entrata può essere sostituito da stampati prodotti dall’elaboratore, purché completi degli elementi prescritti,  timbrati e siglati in ogni pagina e rilegati in volume.

Art. 11. 

Periodicamente si procede alla revisione almeno parziale dell’inventario; i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale che la effettua.

Le unità bibliografiche e documentarie regolarmente inventariate, che risultassero smarrite o sottratte alle raccolte, vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall’inventario.

Il materiale librario, audiovisivo e multimediale non avente carattere raro o di pregio e non depositato nel  Fondo locale, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dai registri d’inventario, con atto formale dell’organismo deliberante dell’ente  locale gestore della biblioteca, ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici.

I quotidiani ed i periodici , per i quali non sia prevista la rilegatura e/o la conservazione totale o parziale, da valutarsi di volta in volta da parte del Responsabile del Servizio, sono tenuti a disposizione dell’utenza  per l’intero anno solare e,  poi, scaricati dagli schedoni amministrativi,  vengono d’Ufficio inviati al macero o consegnati ad enti benefici.

Art. 12.

Ogni unità inventariata di materiale documentario viene contrassegnata con timbro recante il nome della biblioteca, accanto al quale viene trascritto il numero di ingresso, viene classificata, secondo la versione più recente delle tavole di classificazione decimale Dewey, catalogata, secondo le norme catalografiche nazionali ed internazionali, soggettata, utilizzando il Soggettario elaborato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, e vi si appone l’etichetta indicante la collocazione.

Art. 13. 

Il materiale documentario pronto per l’uso pubblico viene collocato  su scaffalature aperte direttamente accessibili agli utenti, ad eccezione delle annate rilegate di quotidiani e periodici e del materiale documentario raro e di pregio o depositato nel Fondo locale, la cui accessibilità diretta è riservata al personale addetto.

Art. 14. 

Di norma, è consentita la riproduzione di materiale documentario non protetto da copyright, ma tale operazione non deve danneggiare il documento.

La riproduzione, totale o parziale, di materiale documentario raro o di pregio o depositato nel Fondo locale e, se rilegati in volume, dei quotidiani, periodici,

gazzette o bollettini è consentita , per motivi di studio dichiarati dall’utente su apposito modulo, solo previa autorizzazione   del personale  addetto, a condizioni che il materiale sia in buono stato di conservazione.

Art. 15.

La biblioteca raccoglie ed elabora dati statistici relativi ai servizi e all’utenza, nei limiti posti dalla L. 675/96 sull’uso e la tenuta dei dati personali. Utilizza quali strumenti di rilevazione lo schedario degli iscritti al prestito, lo schedario dei documenti dati in prestito ed il registro delle firme degli utenti presenti in sede e,  allo scopo di addivenire , annualmente,  a dati statistici certi,  il rilevamento delle presenze giornaliere in biblioteca, da effettuarsi secondo i dettami della Regione Lazio,  può essere  svolto  , in alternativa al registro delle firme degli utenti presenti in sede, anche dall’Ufficio mediante appositi stampati.

SERVIZI  ALL’UTENZA

Art. 16. 

I servizi della biblioteca sono organizzati secondo criteri di qualità ed orientati alla più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell’utenza.

L’accesso alla biblioteca è libero alle persone di tutte le età e nazionalità.

L’accesso alle sale di lettura, per studiarvi con proprio materiale, è consentito subordinatamente alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e lettura.

Art. 17.

 

L’utente consulta liberamente i cataloghi ed il materiale documentario, ad eccezione di quello depositato nel Fondo locale e di quello raro e di pregio, la cui consultazione può avvenire, previa richiesta,    in particolari condizioni di vigilanza e di controllo da parte del personale addetto.

I ragazzi in età prescolare e in età della scuola dell’obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato nelle sezioni ad essi appositamente riservate. La consultazione dell’altro materiale è consentita , se indispensabile, solo con l’assistenza di parenti adulti o del personale della biblioteca.

Art. 18.

Il materiale documentario viene concesso in prestito, ad eccezione , salvo deroghe particolari, del materiale raro e di pregio, del materiale depositato nel Fondo locale,  se non posseduto in più copie e riproduzioni, dei quotidiani e periodici, del materiale miscellaneo rilegato in volume, del materiale in precario stato di conservazione, valutato tale dal  Responsabile del Servizio, delle opere di generale consultazione, quali dizionari, enciclopedie, atlanti, repertori, bibliografie, cataloghi, codici, raccolte di leggi, statuti, regolamenti e giurisprudenza.

In occasione di particolari eventi culturali di pubblico  interesse, si può autorizzare il prestito del materiale sopra elencato , previa assunzione scritta, da parte del richiedente, della responsabilità per la tutela e la conservazione del materiale e previa accensione di apposita polizza assicurativa preventivamente accettata dall’ente gestore della biblioteca mediante apposito atto dell’organo deliberante.

Art. 19.

I soggetti cui viene effettuato il prestito di materiale documentario sono responsabili della tutela e dell’integrità del materiale ricevuto e della restituzione dello stesso nei termini fissati. In caso di cambiamento di indirizzo, l’utente è tenuto ad informare la biblioteca.

Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto ad esibire un documento personale di riconoscimento, per la registrazione dei propri dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà conservata in biblioteca .Coloro che , per ragioni di età , non sono muniti di un documento personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito dovranno farne richiesta in presenza della persona che su di essi esercita la patria potestà, oppure  di persona conosciuta dal bibliotecario, che si renderà garante a tutti gli effetti.  Potranno , comunque, essere iscritti tutti  i  frequentanti la locale scuola dell’obbligo e scuole materne, risultanti tali da  appositi elenchi  forniti dalla direzione scolastica, che partecipano al progetto di promozione alla lettura  organizzato dalla biblioteca di concerto con le locali autorità scolastiche.

Art. 20.

Salvo deroghe particolari, ogni utente può ricevere contemporaneamente in prestito al massimo due unità documentarie e non può prestare ad altri le opere ottenute in prestito.

La durata del prestito è di trenta giorni; tale termine massimo può essere prorogato, su richiesta dell’utente, previa verifica della presenza di prenotazioni da parte di altri utenti .Particolari motivi possono giustificare  la richiesta di restituzione prima della scadenza fissata.

Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente.

Se le operazioni di prestito sono informatizzate, l’utente può prenotare il prestito di materiale documentario ancora non riconsegnato , acquisendo diritto all’avviso di disponibilità del materiale ed alla precedenza  rispetto ad altri utenti. In assenza di rinnovo della prenotazione, la stessa si intende annullata se non soddisfatta entro un mese.

Art. 21.

L’utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale avuto in prestito, viene sollecitato tramite gli ordinari mezzi di telecomunicazione. In caso  di inottemperanza entro  la data comunicata,  può essergli ingiunta con lettera o cartolina la restituzione del materiale . In  caso di ulteriore inottemperanza, non giustificata da gravi impedimenti, l’utente viene escluso dal prestito anche presso le altre biblioteche, nel caso di appartenenza ad un  sistema bibliotecario.

L’utente che smarrisce un documento o lo restituisce deteriorato, è tenuto a consegnare alla biblioteca un altro esemplare nuovo dell’opera non restituita o, altrimenti, a rifondere un importo pari al valore del documento smarrito o deteriorato  risultante dal registro di inventario.  Ove si rifiuti  di ottemperare a quanto al precedente punto il Responsabile del Servizio ne darà comunicazione  scritta all’organo deliberante  dell’ente gestore della biblioteca per le decisioni del caso.

Art. 22. 

La biblioteca può richiedere in prestito materiale documentario posseduto da altre biblioteche italiane e l’utente che usufruisca di tale servizio  ne assume la totale e piena responsabilità e ne sostiene i costi relativi. La biblioteca può consentire, inoltre, il prestito interbibliotecario del proprio materiale con gli istituti che ammettono la reciprocità, alle stesse condizioni di numero e di tempo previste per il prestito personale. Il servizio di prestito con le altre biblioteche è regolato dalla normativa generale vigente.

Art. 23.

I servizi forniti  dalla biblioteca sono  di norma gratuiti, fatta eccezione per la copia di parte di archivi su supporto magnetico, la consultazione di banche dati remote , il collegamento in rete e di altri futuri possibili servizi, per i quali l’ente gestore della biblioteca provvederà, alla bisogna, a  stabilire le relative tariffe.

 

RAPPORTI CON L’UTENZA E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24. 

La biblioteca espone al pubblico copia del presente regolamento, lo schema di classificazione del materiale documentario, l’articolazione e la dislocazione delle proprie strutture operative, il nominativo del personale addetto ed il numero  telefonico. Utilizza, inoltre, la segnaletica ed altri strumenti utili all’orientamento dell’utenza.

Art. 25. 

L’utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale documentario e prelievo fisico dello stesso. Il personale deve orientare il proprio comportamento alla massima disponibilità tesa a facilitare e a rendere più gradevole l’uso del servizio.

L’utente non può chiedere, ed il personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti dati personali di altri utenti.

L’utente può avanzare, inoltre, in forma scritta ed orale, proposte tese al miglioramento dell’organizzazione, delle prestazioni della biblioteca e del personale addetto e dell’incremento del materiale documentario, così come può inoltrare critiche e reclami, con lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge.

Art. 26. 

L’utente è tenuto ad assumere, nei locali della biblioteca, un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati, che rispetti le disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico.

Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento dei servizi, arrecando disturbo o rendendosi colpevole di sottrazioni  o di danni intenzionali, viene richiamato all’ordine dal personale addetto, che provvede, in caso di ulteriori inosservanze, al suo allontanamento. Contro i richiami ed eventuali disposizioni di allontanamento, l’utente può inoltrare reclamo con lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge.

L’utente oggetto di reiterati reclami o disposizioni di allontanamento o responsabile di deliberati danni può essere interdetto dall’accesso alla biblioteca e, nel caso di appartenenza della stessa ad un sistema, anche dall’accesso alle altre biblioteche associate.

L’utente  è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile e penale.  

CYBERSPAZIO INFORMATIVO del COMUNE di ANAGNI

realizzato e gestito dal CENTRO SERVIZI CULTURALI  diretto dal Dott. Alessandro Compagno

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