STATUTO DEL COMUNE DI ANAGNI
(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 15 ottobre 1991, n.67,
24 gennaio 1992, n.1 e 16 aprile 1992, n.18,
ai sensi dell’art.4 della legge 8 giugno 1990, n.142
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 3 agosto 1994
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23/11/98
e con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 07/07/2001)T I T O L O I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art.1
Comune di Anagni1. Il Comune di Anagni, che si fregia del titolo di Città, è Ente locale territoriale, autonomo nell’ambito dei princìpi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal pre-sente Statuto.
2. Rappresenta la propria Comunità, ne cura unitariamente gli interessi, ne pro-muove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipa-zione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche dell’Ente stesso.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri che esercita giusta le disposi-zioni di legge, di Statuto e di Regolamento. Esercita altresì le funzioni amministrative ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Lazio.
Art.2
Territorio1. Il territorio del Comune confina con i territori dei comuni di Piglio, Acuto, Fe-rentino, Fumone, Sgurgola, Gorga, Montelanico, Gavignano e Paliano.
2. Il Comune ha sede nel capoluogo e nel Palazzo di Jacopo di Iseo; un’eventuale variazione della sede deve essere deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza di cui al 3° comma dell’art.4 della legge 142/90. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo che, per motivate esigenze, le riunioni si tengano in al-tri edifici pubblici a seguito di deliberazione del Consiglio o della Giunta comunale, senti-ta la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
Art.3
Stemma del Comune1. Lo stemma della Città di Anagni risulta costituito fin dal XII secolo dall’aquila sul leone rampante, così come è rappresentato in un bassorilievo murato sulla facciata principale del Palazzo Comunale.
2. Nel XV secolo viene arricchito delle chiavi decussate in omaggio alla verità storica che vuole Anagni sede papale nel medioevo e patria dei quattro grandi Pontefici Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII. Nello stesso secolo lo stemma viene integrato con il motto: “Hernica saxa colunt quos dives Anagnia pascit”.
3. All’inizio del XVIII secolo viene decorato del manto e della corona imperiale secondo la consuetudine del tempo ed anche con riferimento all’evento storico che aveva visto Anagni sede imperiale estiva di Antonino Pio, Marco Aurelio Commodo, Settimio Severo e Caracalla presso Villamagna.
4. Lo stemma è completato, sulle chiavi decussate, da un piccola croce e dalla si-gla S.P.Q.A. desunta dall’antico Statuto, essendo stata Anagni a pieno titolo, fin dai tempi di Cicerone, Municipio romano del quale gli organi di governo più importanti era-no l’Assemblea popolare ed il Senato.
5. I simboli dorati dell’aquila che poggia gli artigli sul leone, delle chiavi decussa-te e della sigla S.P.Q.A. con la piccola croce sono riportati in campo rosso.
6. Lo stemma della Città risulta quindi costituito secondo le caratteristiche stabili-te nei commi precedenti.
Art.4
Gonfalone e bandiera del Comune1. La Città, giusta l’antico Statuto, ha un Gonfalone dai colori bianco e rosso con lo stemma del Comune sul bianco.
2. Può inoltre disporre di una bandiera bianca con la sigla S.P.Q.A. e le immagini del patrono San Magno e della concittadina Santa Secondina, bandiera che può fungere anche da paliotto.
Art.5
Modifiche alle “Armi” ed ai vessilli della Città1. Potranno essere apportate eventuali variazioni allo stemma, al gonfalone ed al-la bandiera di cui ai due articoli precedenti, con deliberazione del Consiglio comunale se-guendo le procedure previste dalla legge per le modifiche allo Statuto.
2. Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone, della bandiera e dello stemma ed in particolare la concessione in uso di quest’ultimo ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale.
Art.6
Le funzioni del Comune1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popola-zione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito al altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le ri-spettive competenze.
Art.7
Pace e diritti umani1. Il Comune di Anagni, nel ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto fondamentale dell’uomo e di ciascun popolo.
2. Assume pertanto tutte le opportune iniziative, concretizzantisi anche in scambi culturali e, se del caso, in gemellaggi con città di ogni Paese, finalizzate, mediante una migliore conoscenza reciproca dei costumi e tradizioni di ogni nazione, al rafforzamento degli ideali di pace fondati sul rispetto delle aspirazioni dei popoli all’indipendenza, all’autodeterminazione, al progresso, all’integrità territoriale ed alla sovranità di ciascun Stato, ideali che possono essere meglio raggiunti attraverso l’impegno diretto delle Co-munità locali.
3. Il Comune giusta la normativa vigente in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo:
a) può promuovere la formazione professionale e la crescita sociale dei cittadini dei citati Paesi “in loco” ed in Anagni, come anche la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
b) può svolgere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, ed iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
c) può attivare interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia di tali Paesi, ed assumere ogni altra iniziativa consentita dalla legge intesa allo sviluppo dei popoli, sviluppo che è il nome nuovo della Pace.
4. Infine, incoraggia e diffonde una cultura di pace e di tutela dei diritti umani at-traverso interventi di ricerca, educazione, sensibilizzazione ed informazione dei propri cittadini, tendenti a fare del Comune un centro vivificante dei veri valori della persona, soggetto di diritti inalienabili, e dei princìpi di solidarietà e di collaborazione tra i popoli.
Art.8
Tutela della salute1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto del cittadino, costituzionalmente protetto, alla salute; opera per renderlo concreto, effet-tivo ed esigibile, con particolare riguardo alla conservazione della salubrità dell’ambiente. A tal fine adotta tutte le misure idonee, anche pianificatorie, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico ed idri-co.
2. Assume inoltre iniziative volte alla tutela della maternità e della prima infanzia e predispone ed attua un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferi-mento agli anziani, ai minori, agli inabili, disabili ed invalidi.
Art.9
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei valori ambien-tali.
2. Tutela i valori della natura e del paesaggio nonché il patrimonio storico, artisti-co ed archeologico, garantendone il godimento a tutti i cittadini.Art.10
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero1. Il Comune promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali, civili e religiose, che contraddistinguono ed individuano il divenire del popolo di Anagni.
2. Si pone come soggetto propulsore della crescita culturale dei cittadini, pro-muovendone l’arricchimento delle capacità creative e conoscitive attraverso la program-mazione e l’attuazione di attività e manifestazioni culturali di ampio respiro e tali anche da assicurare alla Città un ruolo significativo, congeniale alle sue tradizioni, tra le città che producono cultura in ambito nazionale ed internazionale.
3. In particolare tra le attività istituzionali, oltre ad assumere iniziative tendenti alla valorizzazione delle tradizioni storiche della Città, dagli Ernici ai nostri giorni, con speciale riferimento ai secoli XII, XIII e XIV, intende consolidare, in conformità ad anti-chissima consuetudine, peraltro consacrata nel Libro V del vecchio Statuto anagnino, tutte quelle manifestazioni che si svolgevano, ed ancora si svolgono, nel mesi di luglio ed agosto in Anagni, almeno dal secolo XVI, di competenza del Comune in preparazione ed a coronamento della festività del Patrono, adeguandole alle nuove esigenze, ma nello spi-rito della Tradizione.
4. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
5. Per il conseguimento di tali finalità il Comune, in aggiunta alle proprie dirette iniziative, riconosce, valorizza e promuove enti ed associazioni culturali, sportive e ricre-ative, provvede alla creazione di idonee strutture, servizi ed impianti dei quali assicura l’accesso ai detti organismi anche ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
6. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dal re-golamento sul patrimonio comunale.
Art.11
Tutela dell’infanzia e della gioventù1. Il Comune considera i bambini ricorsa preziosa per la comunità e ne promuove e tutela i diritti fondamentali, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge n.176 del 27 maggio 1991.
2. Contribuisce assieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, al-lo sviluppo della loro personalità ed educazione civile; rivolge particolare attenzione ai problemi della gioventù considerando il diritto allo studio come prerogativa inalienabile e assicurando la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Comunità locale.
3. A tal fine, oltre ad assumere iniziative tendenti ad incoraggiare a facilitare la creazione di nuove fonti di lavoro per rendere concreto ed esigibile un diritto consacrato nella Costituzione, promuove interventi finalizzati alla costituzione di organismi ed alla realizzazione di strutture da destinare all’orientamento ed alla formazione professionale, allo sviluppo culturale, sportivo e ricreativo dei giovani. Infine valorizza e riconosce tutte quelle associazioni che si prefiggono il conseguimento di tali scopi, aventi i requisiti sta-biliti nel regolamento, il quale prevede e disciplina anche l’istituzione ed il funzionamento di una consulta per i problemi della gioventù.
Art.12
La condizione femminile1. Il Comune riconosce l’insostituibile funzione della donna nell’ambito delle strutture e delle istituzioni sociali e politiche nelle quali la sua presenza si fa testimonian-za del patrimonio di valori umani alla cui affermazione e promozione la donna fornisce contributi preziosi.
2. Intende promuovere in ogni campo iniziative adeguate per assicurare la parte-cipazione fattiva e costante delle donne alla vita della città ed alle scelte della Comunità locale.
3. Tutela la dignità e favorisce il miglioramento della condizione femminile, pro-muovendo l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che sostanzialmente impediscono la realizzazione di pari opportunità e con-correndo, per quanto di competenza, ad eliminare le disparità di fatto di cui le donne so-no oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella pro-gressione di carriera e nella vita lavorativa.
4. Nel quadro di tali finalità, il Comune, dopo aver acquisito i pareri obbligatori per legge, in conformità alla normativa statale vigente, adotta un piano di azioni positive tendenti ad assicurare nell’ambito locale e nella sfera di competenza, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Art.13
Tutela degli anziani1. Il Comune, nell’ambito della normativa vigente, riconosce il diritto degli anzia-ni a fruire di un sistema integrato di servizi sociali ed assistenziali che assicurino l’inserimento e l’integrazione degli anziani stessi nel proprio contesto ambientale, comu-nitario e familiare.
2. Il Comune si impegna in particolare a garantire l’assistenza domiciliare, segna-tamente per la parte del complesso di servizi a carattere sociale.
3. Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, intende promuovere, infine, tutte le attività, i servizi e le strutture individuati dalla legge regionale in favore degli anziani stessi, garantendone la partecipazione ed il coinvolgimento nella gestione dei servizi.
Art.14
Programmazione economico-sociale1. In conformità a quanto disposto dall’art.3, commi 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla realizzazione di obiettivi, piani e programmi dello Sta-to e della Regione anche mediante l’apporto consultivo delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavora-tori e dei datori di lavoro.Art.15
Assetto ed utilizzazione del territorio1. Il Comune predispone ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un pianificato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli im-pianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.
2. Al fine di assicurare il diritto all’abitazione, tramite idonei strumenti, il Comune incoraggia e promuove l’espansione dell’edilizia residenziale, specialmente quella pubbli-ca, favorisce il permanere della popolazione all’interno dei nuclei abitati e nel centro sto-rico attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Realizza opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni e priorità stabilite dai piani pluriennali di attuazione e dagli strumenti urbanistici partico-lareggiati.
4. Approva ed applica una programmazione coordinata del traffico e della circo-lazione in relazione alle esigenze di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
5. Giusta quanto stabilito dalla vigente normativa sulla protezione civile, appresta strumenti idonei di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.
Art.16
Sviluppo economico1. Il Comune, giusta la normativa di legge vigente, e sulla base degli indiriz-zi generali definiti dalla Regione, disciplina le attività commerciali, favorendo la realizzazione di una razionale rete distributiva al fine di garantire un servizio, sempre più funzionale e produttivo, da rendere ai consumatori.
2. Incoraggia lo sviluppo dell’artigianato, valorizzando in specie quello artistico, espressione della migliore geniale attività locale. Adotta tutte quelle iniziative atte a sti-molarne l’attività, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Concorre a sviluppare le attività turistiche promuovendo il miglioramento delle attrezzature dei servizi turistici anche ricettivi.
4. Persegue lo sviluppo di tutti i fattori produttivi creando pari opportunità per l’agricoltura nonché la realizzazione di equi rapporti economici e sociali nelle zone rurali.Art.17
Altre funzioni amministrative1. Il Comune, oltre ad esercitare le funzioni amministrative relative ai servizi nelle materie di cui agli articoli precedenti, svolge anche quelle relative ad ogni altro servizio attinente la cura degli interessi della Comunità e del suo sviluppo economico e civile.
Art.18
Partecipazione, decentramento, cooperazione1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, giusta i princìpi stabiliti dall’art.3 della Costituzione e dall’art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Per realizzare l’obiettivo della partecipazione, il Comune, oltre ad istituire strutture destinate all’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti dell’Amministrazione, può organizzare incontri, convegni, rassegne intrattenendo rap-porti anche permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Al fine di garantire un efficiente funzionamento dei servizi, il Comune può promuovere forme di cooperazione e di collaborazione con altri Comuni e con la Provin-cia.
Art.19
Servizi pubblici1. Il Comune, quando non si ravvisano i presupposti per esercitarli diretta-mente in economia, può gestire i servizi pubblici nelle altre forme previste dalla legge e dall’art.109 del presente Statuto.
Art.20
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora essi vengano affidati con legge che regoli anche i relativi rapporti finan-ziari e assicuri le risorse necessarie.
T I T O L O IIPARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo IISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art.21
Libere forme associative1. Il Comune riconosce e valorizza enti, organismi ed associazioni a carattere cul-turale, turistico, sportivo, ricreativo, assistenziale e sociale e quelli in difesa dei beni e va-lori ambientali e monumentali.
2. Intrattiene con gli organismi di cui al comma precedente rapporti di collabora-zione e di consultazione, anche permanenti, mediante l’istituzione di una sola consulta o di più consulte, ciascuna per ogni settore di attività.
3. Le modalità per l’esercizio di tali forme di collaborazione e per la costituzione e funzionamento di tali organi collegiali consultivi sono stabilite da apposito regolamento da approvarsi con deliberazione del consiglio comunale entro sei mesi dall’entrata in vi-gore dello Statuto.
4. Il regolamento può prevedere anche la costituzione ed il funzionamento dei consigli di frazione individuati secondo parametri obiettivi predeterminati dal consiglio comunale nel regolamento stesso. I consigli di frazione dovranno essere consultati prima dell’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta l’Amministrazione debba affrontare e ri-solvere problemi riguardanti quelle comunità.
5. Agli enti, organismi ed associazioni di cui ai commi precedenti nonché a comi-tati di utenti può essere affidato, secondo le previsioni del regolamento, il compito di concorrere alla gestione dei servizi, anche a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche, centro anziani e simili.
Art.22
Volontariato1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne incoraggia lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate con apposito regolamento, in conformità ai princìpi ed ai criteri sanciti dalla legge quadro ed alla disciplina stabilita dalla legge regionale di attuazione.
2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, che dimostrino attitudine e capacità operativa, iscritte negli appositi registri istituiti con legge regionale. Il contenuto delle convenzioni deve rispecchiare quanto previsto dalla norma-tiva (statale) vigente.
4. L’Ente può concedere contributi finalizzati esclusivamente al sostegno di spe-cifiche e documentate attività o di progetti, in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
Art.23
Consultazioni1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazio-ne e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazioni è obbligatoria in occasione dell’approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e del programma urbano parcheggi e del traffico.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.Capo II
DIRITTO DI PETIZIONE, DI INIZIATIVA
Art.24
Diritto di petizione1. I cittadini, le associazioni ed organismi di cui ai precedenti artt.21, 22 e 23, possono rivolgere petizione al consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità sentite dalla popolazione.
2. Entro cinque giorni dal deposito presso la segreteria comunale, il sindaco tra-smette la petizione alla competente commissione consiliare, che, previo esame in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità della stessa, procede all’istruttoria e quindi provvede en-tro quindici giorni a presentare una relazione al sindaco che è tenuto a convocare il con-siglio entro i successivi trenta giorni per l’esame della stessa.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, la petizione è inserita di diritto nell’ordine del giorno della prima successiva seduta utile del consiglio.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.Art.25
Interrogazioni1. Le associazioni e gli organismi di cui agli artt.21, 22 e 23 possono rivolgere in-terrogazioni scritte al Sindaco su problemi riguardanti la comunità cittadina e l’attività dell’Amministrazione comunale.
2. La risposta è data per iscritto con le modalità e termini stabiliti dal regolamen-to.Art.26
Diritto di iniziativa1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provve-dimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al con-siglio comunale di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di delibe-razione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3% (tre per cento) dei citta-dini elettori nel Comune per il consiglio comunale.
3. Sono esclusi dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) tributi, tariffe e contribuzioni;
c) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per l’inoltro della proposta al Comune.
5. La commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popo-lare viene assegnato dal sindaco entro cinque giorni dalla ricezione nella segreteria co-munale, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e, previa istrutto-ria, presenta la sua relazione al sindaco che è tenuto a convocare il consiglio entro i suc-cessivi trenta giorni per l’esame della proposta stessa. Decorso infruttuosamente tale termine la proposta è comunque inserita di diritto nell’ordine del giorno della prima suc-cessiva seduta utile del consiglio.
Capo III
CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Art.27
Referendum consultivo1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale interes-santi l’intera collettività comunale e su materie di esclusiva competenza locale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo qualora la richiesta sia effettuata:
a) da almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
b) da almeno il 7% (sette per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per l’elezione del consiglio comunale.
3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti gli elettori del Comune chiamati ad eleggere il consiglio comunale.
4. La richiesta di referendum di cui al precedente comma 2 deve indicare in ma-niera chiara ed intellegibile il quesito o i quesiti, in numero non superiore a cinque e rife-riti esclusivamente alla materia oggetto del referendum, che si intendono sottoporre a vo-tazione popolare.Art.28
Richiesta sottoscritta dai consiglieri comunali1. Nell’ipotesi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo precedente, le sotto-scrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria del Comune, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri comunali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di due delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali l’istanza è depositata presso la segreteria del Comune per l’inoltro successivo al comitato dei garanti.
2. Del deposito, a cura del segretario comunale, si dà atto mediante processo verbale, facendo fede del giorno e dell’ora in cui il deposito è avvenuto e contenente di-chiarazione o elezione di domicilio in Anagni da parte dei due delegati presentatori. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del segreta-rio. Un originale è allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai delegati a prova dell’avvenuto deposito.Art.29
Costituzione del comitato dei promotori e conseguente richiesta referendaria1. Nell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art.27, per raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta referendaria, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, al fine di costituirsi in apposito comitato, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del comune di Anagni, alla segreteria del Comune stesso, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
2. Costituito in tal modo il comitato dei promotori, questi devono presentare ri-chiesta di referendum, indicando i quesiti, al segretario del Comune con firme autenticate dallo stesso segretario.
3. Dell’avvenuto deposito dell’istanza se ne dà atto giusta le modalità previste al comma 2 dell’articolo precedente.
Art.30
Trasmissione al comitato dei garanti delle richieste referendarie
Decisione e pubblicazione1. Il segretario del Comune, ricevute tutte le richieste referendarie di cui al com-ma 2 dell’articolo precedente, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro il termi-ne perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le trasmette, entro cinque giorni dalla sca-denza del predetto termine, al comitato dei garanti che decide entro il 30 aprile sulla vali-dità formale delle istanze e sulle condizioni di ammissibilità delle stesse. La decisione è pubblicata all’albo pretorio a cura del segretario comunale entro i successivi cinque gior-ni.
2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, avvisati dalla segreteria comunale, entro dieci giorni dall’inizio di pubblicazione all’albo pretorio, possono pre-sentare, al comitato dei garanti, controdeduzioni o proporre un testo modificato del que-sito o dei quesiti referendari. Se nei successivi dieci giorni il comitato dei garanti non a-dotta alcuna nuova pronuncia, il consiglio comunale entro gli ulteriori quindici giorni viene convocato e riunito per esprimere il proprio parere sulla decisione del comitato e sulle controdeduzioni. Il parere del consiglio viene trasmesso dalla segreteria del Comune entro cinque giorni dall’adozione dell’atto consiliare consultivo al comitato dei garanti che decide in via definitiva entro dieci giorni dall’acquisizione del parere consiliare stes-so.
3. La decisione favorevole all’ammissibilità di ciascuna richiesta referendaria atti-vata dai promotori di cui al comma 2 dell’articolo precedente ed adottata dal comitato dei garanti, viene, a cura del segretario comunale, non solo pubblicata all’albo pretorio e comunicata ai promotori, ma anche annunciata mediante affissione di manifesti e attra-verso i mezzi di comunicazione di massa.Art.31
Raccolta delle firme1. Dalla data di pubblicazione della decisione favorevole all’ammissibilità delle ri-chieste referendarie all’albo pretorio, decorre il periodo utile di giorni novanta consecuti-vi per la raccolta delle firme e del loro deposito, periodo che si conclude in ogni caso en-tro il 30 settembre di ciascun anno, termine perentorio, richiesto a pena di decadenza, per il deposito di cui al comma 5 successivo.
2. Il comitato promotore deve comunicare per iscritto alla segreteria del Comune il giorno costituente il termine iniziale del periodo utile di giorni novanta consecutivi per la raccolta delle firme ed il loro deposito presso la segreteria.
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quel-li della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con l’indicazione del quesito o dei quesiti.
4. Successivamente alla pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo i fogli di cui al comma precedente devono essere presentati, a cura dei promotori, alla se-greteria comunale. Il segretario appone sui fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
5. La richiesta di referendum viene perfezionata con la firma dei fogli da parte degli elettori. Accanto alla firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della Pretura Circondariale o del Tribunale di Frosinone, dal Giudice Conciliatore o dal Segretario del Comune. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Alla ri-chiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, del sindaco del Comune di Anagni, al quale appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali del Comune stesso. Il sindaco deve rilasciare tali certificati entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta stessa.
6. Il deposito presso la segreteria del Comune di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori perfezionano e rendono definitiva la richiesta re-ferendaria. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al segretario del Comune il numero delle firme che sostengono la richiesta. Del deposito, a cura del segretario, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’art.28.Art.32
Trasmissione al comitato dei garanti delle istanze perfezionate e definitive
Decisione1. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine, il segretario del Comune tra-smette al comitato dei garanti tutte le istanze referendarie definitive e perfezionate dalla firme degli elettori sottoscrittori e pervenute tempestivamente alla segreteria comunale. Detto comitato accerta che le istanze di cui innanzi siano conformi alle norme di statuto, esclusa la cognizione delle condizioni di ammissibilità sulle quali il comitato già in prece-denza si è pronunciato.
2. Nel caso in cui siano accertate irregolarità delle singole richieste, il comitato dei garanti le rileva con ordinanza da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, asse-gnando ai tre promotori o presentatori di ciascuna richiesta un termine non inferiore a quindici giorni per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presenta-zione di memorie intese a contestarne l’esistenza.
3. Con la stessa ordinanza il comitato propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia. L’ordinanza deve es-sere notificata entro i successivi cinque giorni ai presentatori a cura della segreteria co-munale a mezzo di messo comunale ed ai promotori ed ai delegati di altre iniziative even-tualmente interessati alla concentrazione, negli stessi termini e con le stesse modalità.
4. Entro il termine fissato dall’ordinanza, i promotori di ciascuna richiesta refe-rendaria contestata ed i rappresentanti dei partiti o dei gruppi presenti in consiglio comu-nale hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.
5. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza ed in ogni ca-so entro il 15 dicembre, il comitato dei garanti decide, con ordinanza definitiva, sulla le-gittimità e regolarità formale di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentra-zione di quelle che tra esse rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo di-stinte le altre che non presentano tali caratteri.
6. Le ordinanza interlocutorie e definitive del comitato dei garanti sono, a cura del segretario comunale, pubblicate all’albo pretorio e notificate a mezzo di messo co-munale ai promotori del referendum, ai delegati, ai segretari politici locali dei partiti rap-presentati in consiglio ed ai capigruppo consiliari.
Art.33
Trasmissione delle istanze referendarie di cui all’art.281. Tutte le richieste referendarie di cui all’art.28 del presente Statuto e pervenute al segretario del Comune, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settem-bre di ciascun anno, sono trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di detto termine, a cura della segreteria comunale, al comitato dei garanti che accerta che esse siano con-formi alle norme di legge e di statuto, compresa la cognizione di ammissibilità delle stes-se.
2. Nel caso in cui siano accertate illegittimità, per violazione di legge e di statuto, in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità delle istanze referendarie, il comitato dei garanti le rileva con ordinanza da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, assegnando ai due delegati di ciascuna iniziativa referendaria un termine non inferiore a quindici giorni per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette, per proporre un testo modifica-to del quesito o dei quesiti referendari e per la presentazione di memorie intese a conte-stare l’esistenza di tali illegittimità.
3. Con la stessa ordinanza il comitato propone la concentrazione di quelle, tra tutte le richieste depositate, sia ad iniziativa popolare che ad iniziativa di consiglieri co-munali, che rivelino uniformità o analogia di materia. L’ordinanza deve essere notificata entro i cinque giorni successivi ai due delegati interessati di ciascuna iniziativa referenda-ria a cura della segreteria comunale a mezzo di messo comunale e, per quanto possa oc-correre, anche ai promotori dei referendum ad iniziativa popolare eventualmente interes-sati alla concentrazione, negli stessi termini e con le stesse modalità.
4. Con l’ordinanza definitiva, il comitato dei garanti decide anche in ordine all’ammissibilità delle richieste referendarie di iniziativa consiliare, alle quali, ai fini pro-cedurali, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo precedente.
Art.34
Comitato dei garanti1. I garanti, nel numero di tre, sono eletti dal consiglio comunale, con voto limita-to per ciascun consigliere a due nominativi, traendoli dalle seguenti categorie:
a) magistrati ordinari;
b) magistrati amministrativi;
c) professori universitari in materie giuridiche;
d) avvocati e notai iscritti da almeno dieci anni nel relativo Albo;
e) segretari comunali e provinciali in quiescenza.
2. Il Comitato dei garanti, che elegge nel proprio seno il presidente, è costituito ad ogni altro inizio della consiliatura comunale con la deliberazione consiliare di nomina e resta in carica per la durata della consiliatura stessa. I membri del comitato possono es-sere riconfermati per una sola volta.
3. Nel caso che per dimissioni e/o altra causa venga a mancare contemporanea-mente la maggioranza del collegio, si procede al suo rinnovo integrale da parte del consi-glio con le modalità di votazione di cui al primo comma. Il comitato dei garanti, così rin-novato, resta in carica fino al termine della consiliatura ed in ogni caso fino all’insediamento dei successori.
4. Nell’ipotesi di singola vacanza dell’ufficio di componente il comitato, il consi-glio procede alla relativa sostituzione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei voti, ed il membro così nominato resta nell’ufficio per tutto il periodo nel quale sa-rebbe restato il componente surrogato.
5. Esplica le funzioni di segretario il segretario generale del Comune.
Art.35
Materie escluse dal referendum consultivo1. Il referendum consultivo non è ammesso sulle materie attinenti a:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi, tariffe e contribuzioni;
c) designazioni e nomine;
d) attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
e) ogni altro caso escluso dalla legge o in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Non sono ammissibili i quesiti che non siano formulati in maniera chiara ed in-tellegibile.
3. Non sono ammissibili i quesiti la cui formulazione contenga elementi di nega-zione della pari dignità e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazio-ne per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
4. Non è ammissibile un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso della stessa consiliatura.
5. Nell’ipotesi in cui la proposta formulata con il quesito referendario comporti, se accolta, nuove spese a carico del bilancio del Comune, il quesito deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti, istituzione o applicazione di tributi e di tariffe nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art.36
Svolgimento del referendum consultivo1. Il referendum locale consultivo non può svolgersi in coincidenza con altre ope-razioni di voto.
2. E’ ammissibile la richiesta di più referendum nel corso dell’anno che verranno svolti in unica data, in coincidenza con la sola domenica, in un periodo che va dal 15 marzo al 15 giugno dell’anno successivo alla presentazione delle proposte referendarie che dovranno essere perfezionate e rese definitive entro il 30 settembre di ogni anno con il deposito presso la segreteria del Comune, anche al fine di consentire all’amministrazione l’istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Art.37
Indizione del referendum1. Subito dopo il deposito dell’ordinanza definitiva di accoglimento delle richieste referendarie presso la segreteria del Comune, la pubblicazione della stessa all’albo preto-rio e le notificazioni di cui al comma 6 dell’art.32, il segretario ne dà avviso al sindaco che, entro i successivi quindici giorni, convoca e riunisce la giunta comunale, la quale con atto deliberativo fissa la data della consultazione referendaria, in conformità a quanto stabilito dall’articolo precedente, in giorno non coincidente con altre operazioni di voto, tenendo conto che la pubblicazione del manifesto, con il quale si rende nota la convoca-zione dei comizi, deve avvenire il 45° giorno precedente la data del referendum.
2. Il Sindaco, in esecuzione dell’atto giuntale, con proprio decreto convoca i co-mizi e lo rende noto agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione, tramite mani-festo a sua firma di cui al comma precedente, da affiggersi all’albo e nei principali luoghi pubblici.
3. Qualora il consiglio comunale approvi, entro il termine massimo di trenta gior-ni prima della data fissata per le votazioni, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta oggetto di quesito referendario, il referendum è revo-cato con provvedimento del sindaco da pubblicarsi con le stesse modalità stabilite per l’indizione.
4. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto nel caso in cui la risposta affermativa riporti la maggioranza dei voti legalmente espressi. Per la validità della con-sultazione è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. Nel corso dell’anno in cui si rinnova il consiglio comunale o per anticipato scioglimento dello stesso, o per naturale fine della consiliatura, il referendum non viene indetto o se indetto si intende automaticamente sospeso all’atto dell’indizione dei comizi per l’elezione del consiglio, lo svolgimento del referendum viene rinviato all’anno suc-cessivo e l’indizione avviene giusta normativa statutaria.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, ove fa-vorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio lo schema di provvedimento, predi-sposto dalla giunta, in conformità alla proposta oggetto del referendum. Il consiglio co-munale è tenuto a deliberare nei successivi trenta giorni con votazione palese per appello nominale. Il voto contrario deve essere motivato da ogni singolo consigliere presente e votante.
Art.38
Procedure di voto - scheda di votazione1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diret-to, libero e segreto.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico co-lore sono fornite dal Comune con le caratteristiche di cui al comma successivo.
3. Esse, come già formulati nell’istanza referendaria e nei fogli per l’acquisizione delle firme, contengono i quesiti così indicati: “Volete esprimere parere favorevole a.....” completando la formula con l’oggetto del referendum con i quali far fronte alle nuove spese. Al di sotto dei righi dove sono scritti i quesiti letteralmente riprodotti a caratteri chiaramente leggibili, vi sono posti due rettangoli contenenti rispettivamente SI e NO.
4. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso, quanto sono le ri-chieste di referendum che risultano ammesse.
5. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Nel caso di cui al comma 4, l’ufficio di sezione per i referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di deposito definitivo presso la segreteria comunale di cui ai commi 1 degli artt.32 e 33 del presente Statuto.
Art.39
Rinvio al regolamento1. Il regolamento disciplina:
a) le modalità per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali ivi comprese quello di voto;
b) la proclamazione del risultato referendario e sua comunicazione al sindaco ed al segretario generale per quanto di rispettiva competenza;
c) la propaganda relativa allo svolgimento del referendum;
d) per quanto non previsto dalla normativa statutaria, ogni altra fattispecie utile al regolare svolgimento di ogni fase, anche preparatoria, della consultazione referendaria con una normativa integrativa ed esecutiva di quella statutaria di cui al presente Capo III.Capo IV
IL DIFENSORE CIVICO
Art.40
Istituzione del difensore civico. Attribuzioni1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale.
2. Spetta al difensore civico vigilare sulla correttezza, sollecitudine ed imparziali-tà dell’azione amministrativa del Comune e degli enti dipendenti, nell’interesse dei citta-dini singoli od associati ovvero di enti, pubblici o privati, e di formazioni sociali e sinda-cali rappresentative.
3. Il difensore civico agisce d’ufficio o a richiesta degli interessati qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti ovvero abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o di carenze o di ritardi dell’amministrazione.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere, entro il termine di dieci giorni dalla ri-chiesta, copia di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale e degli enti ed organismi dipendenti nonché di tutti i provvedimenti del sindaco o dei funzionari del Comune ed ogni altro documento utile, fermo, in ogni caso, l’obbligo del segretario d’ufficio, anche da parte sua.
5. Gli amministratori o i funzionari che impediscano od ostacolino l’espletamento delle funzioni del difensore civico sono soggetti alle sanzioni penali e/o disciplinari previ-ste dalle norme vigenti.
6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzio-ni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.
7. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio, nei casi previsti dalla legge.
Art.41
Nomina1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto in prima adunanza con l’intervento e con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quindi) dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se la prima adunanza sia dichiarata deserta o nessun candidato ottenga, nelle due votazioni previste, la maggioranza prescritta, il sindaco indice una nuova riunione consiliare, da tenersi entro dieci giorni dalla prima, per la cui validità è richiesta la pre-senza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati al Comune. Se nella prima votazione li-bera nessun candidato riporti il voto favorevole della suddetta maggioranza (2/3), si pro-cede a ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri asse-gnati al Comune.
3. Qualora le due sedute siano andate deserte o in nessuna di esse si sia raggiunta la prescritta maggioranza, si procede, in una terza seduta, da tenersi entro i successivi ul-teriori dieci giorni, ad una nuova votazione ed è proclamato eletto colui che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In caso di mancata nomina si procede con le stesse modalità in successive sedute fino alla elezione.
4. Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell’ufficio la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il consiglio deve essere convo-cato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’art.46 del presen-te Statuto.Art.42
Requisiti
1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini elettori che per moralità, preparazione, imparzialità, provata esperienza e professionalità maturate nel campo giuridico-amministrativo, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudi-zio e competenza.
2. L eventuali ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono discipli-nate dal regolamento previsto dal successivo art.46.
3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico uffi-ciale a tutti gli effetti di legge. Giura davanti al Sindaco, prima di assumere le relative funzioni, secondo la formula dell’art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.Art.43
Durata in carica, decadenza e revoca1. Il difensore civico dura in carica tre anni e non può essere riconfermato.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consi-glio comunale con la procedura prevista per la decadenza del sindaco.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni con voto del consiglio comunale espresso a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.Art.44
Sede, dotazione organica ed indennità1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale. Gli arredi ed il materiale di cancelleria sono forniti dall’amministrazione comunale.
2. All’assegnazione del personale strettamente necessario provvede la giunta co-munale, d’intesa con il difensore civico nell’ambito della dotazione organica del comune.
3. Al difensore civico compete un’indennità di carica corrispondente ai due terzi di quella percepita dal sindaco del comune ed il rimborso delle spese giusta la normativa di legge vigente.
Art.45
Rapporti con gli organi comunali1. Il difensore civico, oltre le iniziative che potrà prendere nell’ambito delle sue competenze, invia:
a) al sindaco, alla giunta comunale ed ai capigruppo consiliari relazione dettaglia-ta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni sul funzionamen-to degli uffici e degli enti, organismi o aziende dipendenti dal comune, oggetto del suo intervento e proposte per rimuovere abusi e disfunzioni dell’amministrazione.Art.46
Modalità e procedure d’intervento1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell’intervento del difenso-re civico.
Capo V
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E QUINDI ALLA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Art.47
Norme in materia di procedimento amministrativo1. L’attività amministrativo del Comune si svolge per il conseguimento dei fini i-stituzionali determinati dalla legge, seguendo criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità e secondo modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.
2. Gli organi e gli uffici del Comune devono garantire, pertanto, un procedimento snello e tempestivo, salvo che straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimen-to dell’istruttoria non ne impediscano la conclusione nel termine stabilito.
3. L’inizio dell’iter procedimentale consegue obbligatoriamente alla presentazione di una istanza, quando per legge non debba essere introdotto d’ufficio, e deve essere de-finito mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
4. Il regolamento, da adottarsi dal consiglio comunale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine en-tro cui esso deve concludersi, quando non sia già direttamente stabilito dalle leggi nelle specifiche materie o nei relativi regolamenti di esecuzione. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda da parte del Co-mune se il procedimento è ad iniziativa di parte.
5. Qualora il consiglio comunale non provveda nel termine di sei mesi di cui al comma precedente all’adozione del regolamento, e fino alla deliberazione di quest’ultimo o non sia contemplato nella norma regolamentare ogni tipo di procedimento, il termine entro il quale deve essere emesso il provvedimento conclusivo è di trenta giorni.
6. Il regolamento di cui al comma 4 del presente articolo entra in vigore, dopo l’intervenuto controllo positivo da parte della Sezione regionale, a seguito di pubblica-zione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, durante i quali il testo del regolamento viene depositato presso la segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito viene data comunicazione al pubblico tramite manifesti ed i mezzi di diffusione di massa, onde consentire ad ogni cittadino di prenderne visione e di chiederne copia giusta la normativa di legge, statutaria e regolamentare, riguardante l’accesso ai documenti ammi-nistrativi.Art.48
Motivazione del provvedimento amministrativo1. I provvedimenti amministativi, con la sola eccezione di quelli a contenuto nor-mativo o generale, devono essere motivati, compresi gli atti riguardanti l’organizzazione degli uffici e dei servizi nonché lo svolgimento di pubblici concorsi e del personale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Se ai fini della motivazione si fa rinvio ad altro atto dell’amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, al momento della notificazione o comunicazione di quest’ultimo, deve essere allegato in copia autentica od in ogni caso almeno indicato e reso disponibile, giusta la normativa statutaria e regolamentare, l’atto cui il provvedimen-to fa riferimento.
3. In ogni provvedimento negativo notificato o comunicato al destinatario deve essere indicata l’autorità gerarchica superiore o sovraordinata nonché il giudice compe-tente cui poter ricorrere rispettivamente in via amministrativa o in via giurisdizionale e deve essere specificato il termine entro il quale deve essere prodotto il ricorso.Art.49
Responsabilità del procedimento1. Ove non sia stabilito per legge, il regolamento di cui al comma 4 dell’art.47 deve individuare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Nel caso in cui il regolamento non venga adottato nel termine previsto dal cita-to art.47, ai fini dell’individuazione vi provvede in via provvisoria e fino all’entrata in vi-gore della normativa regolamentare il consiglio comunale con propria deliberazione.
3. Le disposizioni adottate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono re-se pubbliche rispettivamente ai sensi del comma 6 dell’art.47 o mediante pubblicazione della deliberazione consiliare all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici tramite manife-sto.Art. 50
Il responsabile del procedimento1. Il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla medesima unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dall’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non si è effettuata l’assegnazione di cui al comma precedente, responsabile del singolo procedimento è colui che è preposto all’unità organizzativa de-terminata o individuata a norma dell’articolo precedente.
3. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del proce-dimento sono comunicati ai soggetti previsti dall’art.51 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di am-missibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e può richiedere, in particolare, il rilascio di dichiarazioni e la retti-fica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizione di documenti.
5. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai relativi regolamenti di esecuzione, dal presente statuto e dal regolamento comunale; adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente del Comune per l’adozione.Art. 51
Comunicazione dell’avvio del procedimento1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune nonché gli enti, organismi ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedi-mento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comu-nicare l’avvio dello stesso a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è desti-nato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenirvi. Ove pari-menti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il Comune è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di inte-ressi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedi-mento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti nonché di essere sentiti. L’amministrazione ha l’obbligo di esaminare le memorie ed i documenti e di valutare quanto verbalmente detto, qualora ciò sia pertinente all’oggetto del procedimento.
4. Ove sussistano ragioni di celerità del procedimento, è in facoltà dell’amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’effettuazione delle comunicazioni di al comma 1.
5. Il Comune e gli enti, organismi ed aziende dipendenti, debbono dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono es-sere indicati:
a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti con le relative modalità e pres-so il quale possono essere acquisite notizie sull’iter procedimentale in corso nonché de-positate memorie e documenti.
6. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos-sibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli e-lementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità stabilite dal regolamento, da adottarsi dal consiglio entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, ed in difetto in via provvisoria con deliberazione consiliare.
7. L’omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere so-lo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 52
Accordi1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 51, il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Procedure e norme integrative ed attuative sono stabilite nel regolamento di cui al comma 6 del precedente articolo. In difetto ed in via provvisoria vi provvede il consiglio con propria deliberazione facendo riferimento alla normativa di cui all’art.11 della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto applicabile.Art.53
Regolamento delle concessioni di cui all’art.12 Legge 241/90
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità da sta-bilirsi nel regolamento da adottarsi dal consiglio comunale entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto. La relativa pubblicazione deve avvenire nei modi e termini previsti dal comma 6 dell’art.47.
2. Ogni singolo provvedimento motivato relativo agli interventi di cui al presente articolo deve essere adottato nel rispetto della legge e dello statuto e nell’osservanza dei criteri e modalità fissati dal regolamento di cui al comma precedente.Art.54
Deroghe1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano alle attività dell’amministrazione comunale dirette all’emanazione di atti aventi contenuto normativo e di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione, per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari del Comune per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo VISEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art.55
Accordi di programma e conferenza dei servizi1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di inter-vento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o co-munque di due o più tra i soggetti predetti, quando la competenza primaria o prevalente sull’opera e sugli interventi compete al Comune, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate al fine di promuovere la conclusione di un accordo di programma. L’accordo, ove concorra il consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, espresso tramite rappresentanti muniti di poteri necessari, è approvato con atto formale del sindaco, debitamente autorizzato con deliberazione dell’organo competente del Comune, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne Lazio.
2. Per quanto non previsto dal comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all’art.27 della legge 142/90.
3. L’approvazione mediante accordo di programma di progetti di opere pubbliche, comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano im-mediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere: tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
4. Il sindaco può ugualmente convocare la conferenza dei servizi, con le mo-dalità e per gli effetti di cui alla legge 241/90, quando l’amministrazione comunale debba acquisire intese, pareri, nullaosta, concerti o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche specialmente statali.
Art.56
Pareri1. Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, qualora l’amministrazione co-munale per l’adozione di un atto debba sentire obbligatoriamente un organo consultivo, anche di altre amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento ed in difetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è co-municato telegraficamente o con mezzi telematici.
2. Decorso inutilmente il termine predetto ed in assenza di richiesta istruttoria da parte dell’organo consultivo, si prescinde dall’acquisizione del parere stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pareri che deb-bono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità per la complessità dell’affare di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ri-cezione da parte dell’organo consultivo delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.Art.57
Acquisizione di pareri tecnici1. Qualora per disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento del Comune debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi che non vi provvedano nei termini, giusta quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art.56, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad altri enti pubbliche che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente ovve-ro ad istituti universitari.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla fattispecie contemplata al comma 3 del precedente articolo.
3. Nel caso in cui l’ente o organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie al Comune si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo.Art.58
Denuncia di inizio attività1. Il regolamento da adottarsi dal consiglio entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, determina i casi in cui l’esercizio di una attività privata, attualmente subor-dinata ad autorizzazione o provvedimento similare del Comune, può essere intrapreso su semplice denuncia di inizio dell’attività stessa da parte dell’interessato all’amministrazione del Comune, la quale deve verificare d’ufficio la sussistenza dei pre-supposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, in caso negativo, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti od ordina-re, ove ciò sia possibile, all’interessato di uniformare l’attività e gli effetti conseguenti al-la normativa vigente entro un termine perentorio sotto comminatoria dell’inibizione dell’attività iniziata.
2. Il Regolamento deve distinguere in casi in cui l’attività può avere inizio imme-diatamente dopo la presentazione della denuncia da quelli che, per la complessità degli accertamenti richiesti, debba esercitarsi dopo decorso un termine da fissarsi per categorie di atti.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni attività ammini-strativa vincolata al mero accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e quando non sia previsto alcun limite o contingente complessivo dalla legge per il rilascio di un atto di competenza del Comune, dal quale non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici ed ambientali.
Art.59
Domanda di inizio attività1. Il regolamento di cui al precedente articolo determina anche i casi in cui la do-manda inoltrata dall’interessato al Comune per il rilascio di un’autorizzazione o provve-dimento similare comunale, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si debba considerare accolta, qualora non venga comunicato all’istante il provvedimento di diniego entro il termine fissato dallo stesso regolamento per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento.
2. Sussistendo ragioni di pubblico interesse, l’organo competente del Comune può annullare l’atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo il caso in cui l’interessato possa provvedere a sanare i vizi riscontrati entro il termine fissato dall’Amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad attività amministrati-ve a contenuto discrezionale.Art.60
Sanzioni1. Con la denuncia o con la domanda l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa alcuna forma di sanatoria prevista ed il responsabile è punito giusta quanto stabilito dal Codice Penale ed in via amministrativa con l’applicazione delle sanzioni di legge attualmente previste per i casi di svolgimento di at-tività in carenza delle prescritte autorizzazioni.
Art.61
Autocertificazione ed acquisizione di documenti1. Il regolamento determina le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e dichiarazione dei do-cumenti da parte di cittadini di cui alla legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modifica-zioni ed integrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce le modalità con le quali il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti o di co-pia di essi, quando l’interessato dichiari nella domanda che fatti, stati e qualità siano atte-stati in documenti già in possesso dell’amministrazione comunale procedente o di altra pubblica amministrazione, ovvero provveda parimenti d’ufficio all’accertamento dei fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione comunale procedente o altra amministrazione pubblica è tenuta a certificare.
Capo VIIDIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art.62
Accesso agli atti amministrativi1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situa-zioni giuridicamente rilevanti ed ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso ai do-cumenti amministrativi, secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento da adottarsi dal consiglio comunale entri sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto stesso.
2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o comunque utilizzati da quest’ultima ai fini della propria attività amministrativa.
3. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e moti-vata declaratoria del sindaco che ne vieti l’esibizione, da emettere in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese salvo che la richiesta provenga da colui nel cui interesse è stato posto il divieto.
4. Il regolamento, oltre ad assicurare ed a rendere concreto ed effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplina il rilascio di copie di atti previo paga-mento dei soli costi e detta norme necessarie per assicurare ai cittadini notizie sullo stato degli atti e delle procedure amministrative, nonché l’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione comunale.
T I T O L O IIIL’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo ICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUNE
Art.63
Gli organi del Comune1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, legale rappresentante dell’Ente, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità Sanitaria Locale.Art.64
Il consiglio comunale1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consi-glieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano immediatamente in carica all’atto della procla-mazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione che, pertanto, è immediatamente eseguibile.
3. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato ed hanno il dovere di intervenire alle sedute di consiglio comunale e di partecipare ai la-vori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
4. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano ad una intera sessione ordinaria o a tre sedute straordinarie consecutive sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazio-ne all’interessato della proposta di decadenza, formulata dal Consiglio stesso con proprio atto, al fine di acquisirne eventuali controdeduzioni.
6. Il Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art.65
Scioglimento del consiglio1. Il Consiglio Comunale deve essere sciolto, nelle forme di legge:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
b) in caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco;
c) in caso di riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio;
d) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
e) in ogni altro caso previsto dalla legge.
Art.66
Cessazione dalla carica di Consigliere1. I consiglieri comunali cessano dalle loro funzioni, oltre che nel caso di morte, anche nei casi regolati dalla legge di sospensione, decadenza, rimozione, ineleggibilità, incompatibilità e dimissioni.
2. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per una delle cause, anche se sopravvenute, di cui al comma precedente, è attribuito al candidato che nella medesi-ma lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consi-glio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consi-gliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti, previo esame dei requisiti di eleggibilità del candidato stesso all’ufficio di Consi-gliere comunale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione in conformità alla legge.Art.67
Diritti e poteri dei consiglieri comunali1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposta di deliberazione che il Presidente è tenuto ad i-scrivere all’ordine del giorno delle sessioni ordinarie del consiglio e possono formulare interrogazioni e mozioni.
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende, organismi ed enti da esso dipendenti, copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei provve-dimenti degli organi collegiali, monocratici e burocratici, di tutti gli atti e documenti, an-che interni, nonché tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato fermo, quando ne ricorra la fattispecie, l’obbligo del segreto d’ufficio anche da parte lo-ro.Art.68
Dimissioni dei consiglieri comunali1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno indirizzate al Consiglio e debbono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune; sono irrevoca-bili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga del consigliere dimissionario; ove i consiglieri dimissionari siano più di uno, il Con-siglio procede alla loro surroga con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo.
3. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale.
Art.69
Consigliere anziano1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale indivi-duale determinata dalla somma dei voti di lista più i voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri Comunali ai sensi di legge. Egli esercita le funzioni che la legge, lo statuto e il regolamento assegnano allo stesso.
Art.70
Gruppi consiliari1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più membri.
2. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno un capogruppo, il quale dà comunica-zione scritta al Presidente o al segretario comunale dell’avvenuta costituzione del gruppo e della sua elezione a capo del medesimo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esplicazione delle loro funzioni, ido-nee strutture fornite dal comune tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
4. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
Capo IIATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art.71
Poteri del Consiglio1. Il Consiglio comunale adempie alle funzioni specificamente demandategli dalla legge e dallo Statuto.
2. In particolare il Consiglio ha competenza per gli atti indicati nell’art.32 della legge n.142/90 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli appalti e le concessioni di cui alla lett. m.) del citato articolo sono di com-petenza del Consiglio che vi provvede mediante approvazione di atti fondamentali. A tale fine sono atti fondamentali:
a) per gli appalti di opere pubbliche finanziate con mutui, con fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione ed in genere con entrate straordinarie, l’approvazione del progetto definitivo così come individuato dall’art.16 della legge 109/94;
b) per gli appalti di opere pubbliche finanziate con fondi statali o regionali, l’approvazione del progetto preliminare per la richiesta del contributo o del finanziamen-to e, successivamente, quella del progetto definitivo;
c) per la concessione di costruzione e gestione in materia di opere pubbliche l’approvazione dello schema di concessione e del relativo disciplinare, nonché la succes-siva approvazione del progetto definitivo;
d) per l’appalto concorso l’approvazione del progetto preliminare e di un capito-lato prestazionale corredato dalla indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei re-quisiti inderogabili, giusta quanto previsto dal comma 4 dell’art.20 della legge 109/94, nonché dall’approvazione del progetto definitivo in sede di aggiudicazione;
e) per gli appalti di nuovi servizi o per quelli non espressamente o specificamente previsti dalla legge, l’approvazione di una relazione ampia, motivata e circostanziata del-la Giunta in ordine all’individuazione dell’oggetto e dei fini che si intendono conseguire e con l’indicazione della spesa invalicabile;
f) l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici, giusta l’art.14 della leg-ge 109/94, predisposto con atto della Giunta Comunale, previo parere della competente commissione consiliare.
4. Compete inoltre al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la de-signazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i predetti organismi ad esso espressamen-te riservata dalla legge.
5. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.Art.72
Sedute del consiglio - Votazioni1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo a voto palese, salvo i casi in cui lo statuto od il regolamento stabilisca che la seduta ovvero lo scrutinio sia segreto.
Art.72-bis
Presidenza del Consiglio Comunale1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, procede, sotto la presidenza del consigliere anziano, alla lezione del Presidente scegliendolo nel proprio seno a scrutinio segreto.
2. Ove nelle prime due votazioni nessun candidato riporti la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due con-siglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto Presidente colui che consegue il maggior numero dei voti ed a parità di voti il consigliere più anzia-no di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Consiglio il consi-gliere anziano.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi del precedente art.69 occupa il posta immediatamente successivo.
5. In caso di vacanza per qualsiasi motivo dell’Ufficio di Presidente del Consiglio Comunale, il consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio per la elezione del Pre-sidente entro 20 giorni dall’evento, elezione che si effettua giusta la modalità e procedure stabilite al precedente comma 2. La deliberazione con la quale viene eletto il Presidente è immediatamente eseguibile.
6. Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili e non abbisognano di alcuna pre-sa d’atto del Consiglio e il termine di 20 giorni, di cui al comma precedente, decorre dal-la data di acquisizione di protocollo del Comune della lettera di dimissioni.Art.73
Prima seduta del Consiglio Comunale1. Il Sindaco entra immediatamente in carica all’atto della proclamazione da parte dell’ufficio centrale e subito dopo presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la for-mula prevista dall’art.11 del DPR n.3/57.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di dieci gior-ni dalla proclamazione, con avviso da notificarsi almeno 5 giorni liberi prima della riunio-ne che deve tenersi entro il termine massimo di 10 giorni dall’atto della convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta del Consiglio, convocata dal Sindaco, è presieduta dal consi-gliere anziano fino alla elezione del Presidente.
4. Nella prima seduta il Consiglio, prima di procedere all’adozione di qualsiasi al-tro atto, deve esaminare nell’ordine di proclamazione le condizioni di eleggibilità del Sin-daco e dei Consiglieri giusta la legge vigente. La deliberazione di convalida della elezione degli stessi è immediatamente eseguibile.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse, nonché alla discussione, possono partecipare il Sindaco e i Consiglieri della cui ineleggibilità si discute in sede di convalida.
6. In caso di dichiarazione di ineleggibilità del Sindaco non si procede ulterior-mente e la seduta viene sciolta. Dopo il controllo positivo esercitato dal competente or-gano regionale sulla deliberazione consiliare concernente l’ineleggibilità del Sindaco, si provvede allo scioglimento del Consiglio stesso ed alla nomina del Commissario giusta le procedure di legge, a seguito della comunicazione effettuata dal Segretario Generale del Comune al Prefetto.
7. In caso di dichiarazione di ineleggibilità del singolo consigliere con atto consi-liare che è immediatamente eseguibile, si procede nella stessa seduta alla sua sostituzione in conformità della legge.
8. La deliberazione di surrogazione e di convalida della elezione del subentrante consigliere è immediatamente eseguibile e pertanto se detto consigliere è presente in au-la, nella parte riservata al pubblico, deve essere invitato dal Presidente a partecipare alla seduta in corso prendendo posto tra i consiglieri ad ogni effetto di legge.
9. Quindi il Consigliere anziano indice l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo modalità e procedure previste dall’articolo precedente.
10. Il Presidente eletto entra immediatamente nell’ufficio e, quindi, assume la pre-sidenza del Consiglio.
11. Il Presidente invita quindi il Sindaco a comunicare la nomina dei componenti la Giunta. I consiglieri che abbiano accettato o accettino l’ufficio di Assessore cessano dalla carica e vengono immediatamente surrogati.
12. Il Sindaco, dopo la comunicazione di cui al comma precedente, illustra gli in-dirizzi generali di governo.
13. Il Presidente apre la discussione ed al termine del dibattito, il Consiglio ap-prova con un documento gli indirizzi di amministrazione.
14. Qualora la prima seduta del Consiglio sia andata deserta prima dell’elezione del Presidente, il Sindaco provvede a convocare, entro i tre giorni successivi, il Consiglio comunale che deve comunque riunirsi entro dieci giorni dalla data della prima riunione.
15. Negli stessi termini di cui al comma precedente vi provvede il Presidente del Consiglio per discutere l’ordine del giorno non trattato, qualora la diserzione della seduta avvenga dopo l’elezione del Presidente stesso.Art.74
Convocazione del Consiglio comunale1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente cui compete formulare l’ordine del giorno dell’adunanza, secondo le norme del regolamento, e stabilire la data e l’ora della riunione consiliare.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° set-tembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Presidente determina il giorno dell’apertura della sessione ordinaria spettan-do al Consiglio di decidere in ordine ai successivi aggiornamenti della seduta, da comuni-carsi dal Presidente ai Consiglieri assenti, quando nell’avviso di convocazione non siano indicati i giorni presuntivamente necessari alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della sessione.
4. Il Consiglio è convocato in via straordinaria dal Presidente:
a) per sua iniziativa;
b) su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.
5. Nel caso di cui alla precedente lett. b), l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Presidente.
6. Nei casi di urgenza accertata dal Presidente e su espressa richiesta del Sindaco o del quinto dei consiglieri il termine di venti giorni ai fini della riunione del Consiglio è ridotto alla metà.
7. In caso di somma urgenza la riunione del Consiglio deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta del Sindaco, previo preavviso ai consiglieri di almeno 24 ore.
8. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto e della Sezione Regio-nale di Controllo, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.Art.75
Consegna dell’avviso di convocazione1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubbli-cato all’albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei se-guenti termini:
a) almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di seduta straordinaria nei casi previsti nei commi 5 e 6 dell’articolo precedente;
c) almeno ventiquattr’ore prima dell’adunanza per i casi di somma urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.Art.76
Numero legale per la validità delle sedute1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nell’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati di guisa che, nell’ordine del giorno di una stessa seduta, possono coesistere, nell’ordine, argomenti di seconda e prima convocazio-ne.
4. E’ seduta di seconda convocazione quella che succede ad altra precedente an-data deserta per iniziale o sopraggiunta mancanza del numero legale.
5. Nel caso in cui nell’avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno e l’ora di seconda convocazione, nell’eventualità di diserzione totale o parziale della prima seduta per mancanza, anche sopraggiunta, di numero legale, il consiglio deve essere nuo-vamente convocato nell’osservanza delle forme, modalità e termini seguiti nella convoca-zione della prima adunanza e quindi dei termini rispettivamente previsti alle lettere a), b) e c) dell’articolo precedente.
6. Se nell’avviso di convocazione sia già stato indicato anche il giorno e l’ora del-la seduta di seconda convocazione, devono essere avvisati della diserzione della seduta soltanto i consiglieri assenti alla prima adunanza sciolta per mancanza del numero legale.
7. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi o ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli Assessori che, estranei per legge al Consiglio, intervengano nella di-scussione limitatamente alla illustrazione dell’argomento istruito dal loro assessorato e senza diritto di voto.Art.77
Numero legale per la validità delle deliberazioni1. La deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Ove la legge e/o il relativo regolamento di esecuzione stabiliscano che, per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservata dalla legge presso enti, aziende ed istituzioni e per la nomina di organismi collegiali all’interno del Comune stesso di competenza consiliare, giusta la normativa primaria e/o secondaria vi-gente, debba procedersi con voto limitato da parte del Consiglio stesso, sono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di e-tà, ferma la riserva di legge e/o di regolamento che eventualmente assegni alla minoranza consiliare propria rappresentanza.
3. Quando non sia contemplato il voto limitato e sussista la riserva di cui al com-ma precedente, il regolamento disciplina i casi nei quali, per garantire alla minoranza non solo l’appartenenza ma anche l’espressione dei suoi rappresentanti, le votazioni debbano avvenire separatamente per l’elezione rispettivamente dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza. In tal caso per la validità del risultato delle separate votazioni, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alle singole votazioni.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) le schede bianche e quelle nulle.
5. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Es-se, nei casi d’urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.Art.78
Commissioni consiliari permanenti1. Il consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Esse hanno competenza nelle rispettive ma-terie:
a) pubblica istruzione, edilizia scolastica, assistenza scolastica;
b) lavori pubblici, urbanistica, traffico;
c) cultura e beni culturali, turismo, sport, tempo libero, spettacolo;
d) nettezza urbana, igie