Autocertificazioni anche nei rapporti tra privati
Dal 15 settembre 2020 anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc., sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come autocertificazione. L’art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Cosa si può autocertificare?
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 445/2000 si possono autocertificare:
- dati anagrafici e di stato civile: data e luogo di nascita, residenza (anche storica), cittadinanza, stato civile e stato libero, stato di famiglia (comprese le relazioni di parentela);
- titoli di studio, qualifiche professionali e iscrizione ad albi professionali;
- situazione reddituale ed economica, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, numero di codice fiscale e/o partita IVA;
- situazione giuridica (godimento diritti civili).
Si possono ancora richiedere i certificati?
Non c’è più la necessità per il cittadino richiedere certificati anagrafici o di stato civile, fermo restando che gli stessi possono comunque essere ancora richiesti e prodotti ma solo verso i privati, previo pagamento dell’imposta di bollo (oggi di € 16,00) se richiesto.
Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.